Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2009, n. 26642
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Il beneficio delle abbreviazioni temporali previste dall'art. 20 del r.d. 23 ottobre 1919, n. 1971, in favore degli ex sottufficiali transitati dal servizio militare a quello civile presso l'amministrazione dello Stato, configurandosi come un beneficio economico necessariamente collegato al sistema della progressione automatica per classi e scatti di anzianità, deve ritenersi abolito per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina della progressione economica dei dipendenti pubblici, prevista dai d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, 17 settembre 1987, n. 494 e 17 gennaio 1990, n. 44 che, recependo gli accordi contrattuali previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), hanno configurato un nuovo sistema di progressione economica (per cui lo stipendio è determinato mediante la somma dell'ammontare annuo lordo contrattualmente stabilito per ciascuna qualifica funzionale e dell'importo della retribuzione individuale di anzianità, nella quale confluiscono gli assegni per scatti e classi di ogni dipendente sino alla data del 31 dicembre 1986), mantenendo provvisoriamente gli incrementi derivanti dalle predette abbreviazioni, per il biennio 1987/1988, sino alla definizione della regolamentazione contrattuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALME? Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente ?
contro
NE VI EM (MNNVLMb7D28D305D), NO IG ([...]), NA IG (MNTLGUbbSl5F916V), LL DO ([...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. CIPRIANO 35, presso lo studio dell?avvocato MANCINI DO, che li rappresenta e difende unitamente all?avvocato SANSONETTT ALBERTO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 509/2008 della CORTE D?APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
uditi gli avvocati Antonio VOLPE dell?Avvocatura Generale dello Stato, Alberto SANSONETTI;
udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con distinti ricorsi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, UI AG, FE LL, IN UI ed NU NN AL, dipendenti del Ministero della Difesa, in qualita? di ex sottufficiali in servizio militare, transitati nel servizio civile nel 1991, con rispettive decorrenze giuridiche, ai sensi del T.U. n. 3 del 1957, art. 352 lamentavano che l?Amministrazione, nel rideterminare il trattamento economico a seguito del passaggio nel servizio civile, non aveva riconosciuto il diritto a usufruire dell?indennita? retributiva di "venti abbreviazioni temporali", ai sensi del R.D. n. 1971 del 1919, art. 20, pari a tanti aumenti periodici dello stipendio con cadenza
annuale per ogni anno di servizio militare effettivamente prestato, e domandavano, percio?, la condanna del Ministero al pagamento dei relativi importi.
Il Ministero si costituiva solo nei giudizi instaurati da IN e NN, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l?infondatezza delle pretese.
2. Con distinte pronunce il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per i periodi anteriori alla data del 30 giugno 1998 e, per i periodi successivi, rigettava le domande ritenendo che gli incrementi retributivi pretesi dai dipendenti erano ormai preclusi a norma del D.Lgs. n. 155 del 2001, art. 2. 3. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d?appello di Lecce, che, previa riunione dei giudizi, con sentenza del 17 aprile 2008, in accoglimento degli appelli proposti dai dipendenti, condannava il Ministero al pagamento della maggiorazione stipendiale in ragione dello scatto retributivo maturato da ciascun dipendente dopo il 30 giugno 1998, da computarsi sulla retribuzione di livello e, successivamente, sulla retribuzione di anzianita?. In particolare, la Corte di merito osservava che il beneficio riconosciuto dal R.D. n.1971 del 1919 era inserito in maniera definitiva e irreversibile nel
trattamento economico degli ex sottufficiali transitati al servizio civile e doveva ritenersi conservato anche dopo la privatizzazione del rapporto.
4. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il Ministero della Difesa deducendo due motivi di impugnazione. I dipendenti resistono con controricorso, ulteriormente precisato con memoria ai sensi dell?art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, formulando apposito quesito di diritto ai sensi dell?art. 366 bis c.p.c., il Ministero della Difesa sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche per i periodi successivi alla data del 30 giugno 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 sul rilievo che per tutti i dipendenti odierni intimati erano intervenuti, anteriormente a tale data, i rispettivi provvedimenti di ricostruzione della carriera, contenenti i relativi prospetti stipendiali, con i quali doveva identificarsi, per ognuno dei predetti dipendenti, l?atto lesivo della posizione giuridica in relazione al mancato riconoscimento dei benefici retributivi derivanti dalle abbreviazioni temporali.
2. Con il secondo motivo, anch?esso concluso con la formulazione di quesito di diritto, si denuncia, in via subordinata, la violazione e falsa