Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2018, n. 39560

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2018, n. 39560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39560
Data del deposito : 3 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B S nato a PADOVA il 29/07/1962 avverso l'ordinanza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/serrtéte-le conclusioni del PG DA Dir. e—e-e— o sp , -

RITENUTO IN FATTO

1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.g. presso la stessa Corte, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a S B con la sentenza in data 21/05/2015 della stessa Corte, irrevocabile il 30/09/2015, per violazione dei limiti di pena previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., avendo l'interessato già usufruito del medesimo beneficio in relazione ad altra condanna precedente, che, cumulata con quella in oggetto, superava il limite dei due anni di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, S B, deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., 674, 648 e 649 cod. proc. pen. e vizio e/o mancanza di motivazione in relazione all'accertamento dell'avvenuta cognizione di merito sulle cause ostative. Si rileva che, all'atto della pronuncia che concede il beneficio revocato dall'ordinanza impugnata, l'asserita assenza dei presupposti di cui all'art.164 cod. pen. era perfettamente conoscibile alla Corte di appello di Venezia, essendo la decisione precedente divenuta irrevocabile già da un mese;
e che pertanto tale error in iudicando andava fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. La difesa rileva che, anche a volere aderire all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, secondo cui non può procedersi alla revoca della sospensione condizionale della pena solo se la causa ostativa risulti documentata agli atti del giudizio di merito, l'ordinanza impugnata non dà in alcun modo atto di aver proceduto a verificare se, nel caso concreto, vi fosse stata o meno cognizione di merito sul punto. E, quindi, oltre che per violazione delle norme che disciplinano il potere di revoca, sarebbe viziata per omessa motivazione sul punto.
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