Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2019, n. 33172
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seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e dalla parte civile C P, nata a Noia il 27/06/1961 nel procedimento nei confronti di 1. A M, nato a Terzigno il 10/04/1949 2. B D I, nata a S. Giuseppe Vesuviano il 01/12/1955 avverso la sentenza del 11/12/2018 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R M B, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato, e l'inammissibilità del ricorso della parte civile, con condanna in favore degli imputati alla rifusione delle spese di difesa in questo giudizio;udito per la parte civile P C l'avv. C P, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;udito per gli imputati l'avv. F P, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna della parte civile al risarcimento del danno per lite temeraria e alla rifusione delle spese di difesa sostenuto nel presente giudizio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado di condanna emessa il 29/01/2016 dal Tribunale di Noia, assolveva con la formula del 'perché il fatto non costituisce reato' M A e D I B dal reato loro ascritto di cui all'art. 371 cod. pen., per avere il 28 giugno 2011, rendendo giuramento decisorio nel giudizio, pendente dinanzi al Tribunale civile di Noia, in opposizione al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla ricorrente P C la somma di 28.765,96 (somma richiesta dalla C per l'attività di avvocato svolta in favore dei predetti coniugi in un giudizio penale svoltosi in conseguenza del decesso del figlio dei due clienti), giurato il falso affermando l'A di aver pagato la somma ingiunta e la B di aver pagato pressocchè integralmente quella somma. Rilevava la Corte di appello come, accertata l'oggettiva falsità delle dichiarazioni rese in sede di giuramento, i due imputati dovessero essere assolti dal delitto loro contestato per difetto dell'elemento psicologico, in quanto l'ambiguità della formula di giuramento deferito in quella causa civile, che aveva reso discutibile l'affermazione per cui i coniugi A e Bculfo avevano con sicurezza voluto far riferimento alla somma di oltre 28.000 euro oggetto della ingiunzione, e la confusione ingenerata dalle modalità di azione della C - e che, a dire della Corte territoriale, aveva già ricevuto piccole somme in anticipo, una ulteriore somma dalla compagnia di assicurazione parzialmente soccombente nel giudizio che ella aveva curato e che, alla fine, aveva domandato ai suoi clienti una somma a titolo di compensi professionali di molto superiore a originariamente richiesta - erano elementi idonei ad escludere che i prevenuti avessero operato con la coscienza e volontà di rendere un falso giuramento decisorio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello, il quale ha, da un lato, denunciato la violazione di legge, in relazione all'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., per avere i giudici di secondo grado annullato l'ordinanza emessa in primo grado di sospensione dei termini di prescrizione per il periodo in cui vi era stato un rinvio richiesto dalla difesa dell'imputato per la mancata comparizione di un teste;e, da altro lato, dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 371 cod. pen. e 2738 cod. civ., ed il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere gli stessi giudici dell'appello ritenuto insufficiente, ai fini dell'affermazione della colpevolezza dei due imputati, l'accertata difformità tra quanto giurato e la verità obiettiva, e per avere irragionevolmente travisato la prova sostenendo che l'A e la B avessero fatto riferimento alle 'piccole somme' versate in anticipo alla C, delle quali, però, non vi è traccia nel giuramento reso dai due prevenuti.
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