Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1204

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La rettificazione degli Atti di stato civile e la correlata legittimazione del pubblico ministero a richiederla a norma dell'art. 165 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238 non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli Atti di stato civile, poiché, come è dato desumere anche dall'art. 454 cod. civ. che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente al di fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, l'espressione "rettificazione richiesta dall'interesse pubblico" non può, essere intesa in senso stretto, ne' può essere limitata alla sola rettificazione di singoli Atti, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto. (nella specie il P.m. aveva chiesto la cancellazione della trascrizione di una sentenza e della annotazione eseguita a margine dell'atto di nascita, trattandosi di sentenza cassata dalla S.C.). ( V mass n 1385/60; ( Conf mass n 2050/64, sulla prima parte).*

L'esigenza di ordine pubblico, tutelato dall'art. 454 cod. civ. e dall'art. 174 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238, che le risultanze degli Atti dello stato civile, per la loro Rilevanza probatoria documentale e per la materia cui attengono, siano modificate in forza di sentenze soltanto quando le stesse siano passate in giudicato, si pone anche per le sentenze di stato, le quali determinano anch'esse, come effetto indiretto dell'accertamento dello stato, la rettificazione dell'atto dello stato civile in conformità della statuizione adottata.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1204
Data del deposito : 20 febbraio 1984

Testo completo

L'esigenza di ordine pubblico, tutelato dall'art. 454 cod. civ. e dall'art. 174 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238, che le risultanze degli Atti dello stato civile, per
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