Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2024, n. 9179

CASS
Sentenza
31 gennaio 2024
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Sentenza
31 gennaio 2024

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Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2024, n. 9179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9179
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, 09 179-24 omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma del- Tart. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003. IL CANGELVERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 170/2024 EMANUELE DI SALVO - Presidente - UP 31/01/2024- LUCIA VIGNALE R.G.N. 42797/2023 UGO BELLINI Relatore - VINCENZO PEZZELLA DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B.G. nato a [...] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. Non è presente il Difensore del ricorrente Avv. Valentina Cesari che ha comunicato di non poter presenziare alla pubblica udienza e ha fatto pervenire conclusioni scritte, cui si è riportata, insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO B.G.

1. Con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14/2/2018 veniva assolto perché il fatto non sussiste dai reati previsti e puniti: a) dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 1, 609 quater n. 1 c.p. perché con gesti repentini, sorprendendo e superando l'attenzione della minore infraquattordicenne affidata a lui quale zio (marito di B.S.M.S. sorella della madre della minore) e superando il chiaro dissenso della minore ma- nifestato con un evidente imbarazzo e irrigidimento, mentre si trovavano seduti sul divano della abitazione del a vedere la televisione, la costrin-B.G. geva a subire atti sessuali, le toccava insistentemente da sopra i pantaloni la zona genitale. O comunque e quantomeno compiva atti sessuali con la minore infra- quattordicenne a lui affidata. In omissis b) dagli artt. 81 cod. pen., 609 quinquies, co. 1, 2, 3 c.p. perché, in più oc- casioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: - si masturbava guardando filmini pornografici (riprese di rapporti sessuali tra lui e la propria moglie) davanti alla minore infraquattordicenne M.S. mentre la stessa gli era stata affidata dalla madre, allo scopo di farla assistere;
faceva ripetutamente vedere alla minore, a lui affidata dalla madre, filmati pornografici (riprese di rapporti sessuali tra lui e la propria moglie), stimolando commenti dalla ragazzina, incitandola a guardare (dicendole "vedi quanto è brava tua zia" e altre analoghe espressioni) al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali (anche dicendole esplicitamente di "fargli un bocchino" o "una sega"). Con l'aggravante di aver commesso i fatti sulla minore affidatagli dalla madre in quanto marito della sorella della madre stessa. In omissis c) dagli artt. 81, 609 bis e 609 ter n. 1 c.p. perché in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno, quando aveva a casa a lui affidata la minore infraquattordicenne M.S. la costringeva con violenza a subire baci sulla bocca nei momenti in cui nessun altro poteva vederli, bloccando la ragazzina sul muro e tenendole fermamente le braccia. In Ascoli Piceno tra agosto 2013 e dicembre 2014. 2. La Corte di Appello di Ancona, sull'appello del Procuratore Generale e della Parte civile con sentenza del 12/11/2019, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava l'imputato ad anni 7 di reclusione ed al risarcimento alla parte civile, oltre pene accessorie. La Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione, con sentenza 1123/21 emessa in data 25/11/2020, annullava la sentenza emessa dalla Corte 2 di Appello di Ancona, impugnata dall'imputato, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 18/1/2023, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il B.G. col- pevole dei reati a lui ascritti ai Capi A), B seconda parte) e C) della rubrica e, unificati i reati con il vincolo della continuazione sotto il più grave reato sub A), lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione, oltre alle spese processuali e di custodia del primo grado e della fase di rinvio;
ha altresì applicato all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pp.uu. e dell'interdi- zione legale durante l'esecuzione della pena, nonché le pene accessorie ex art. 609nonies cod. pen. dell'interdizione perpetua dalle funzioni di tutela, curatela, amministrazione di sostegno e dell'interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio e servizio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Ha, inoltre, condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile M.S. da liquidarsi in Σε EALT separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostituite dalla medesima parte civile. Infine, ha assolto perché il fatto non costituisce reato il Bruni dal reato di cui al capo B prima parte.

3. In sintesi, il giudice di primo grado motivava la sentenza di assoluzione, dapprima richiamando vari passaggi della deposizione della persona offesa, la quale, nipote tredicenne dell'imputato all'epoca dei fatti, aveva raccontato (confi- dandosi la prima volta con la zia sorella della madreB.S. B.M. e moglie dell'imputato) una serie di abusi sessuali patiti in un arco di tempo di più di un anno, iniziati il pomeriggio del 4 agosto 2013 (allorché l'uomo sul divano della mansarda le avrebbe messo la mano in mezzo alle gambe ritraendola subito dopo, sentendo salire la di lui madre), proseguiti successivamente con atteggia- menti particolari in più occasioni (palpeggiamenti al sedere, tentativi di baciarla in bocca, alcune volte riuscendoci, e frasi provocanti a sfondo sessuale), così giun- gendosi all'episodio dell'estate 2014 (la minore aveva casualmente osservato il B.G. intento a masturbarsi sul divano mentre guardava un video di rapporti intimi con la moglie) e poi ad un esplicito invito verbale a praticargli un rapporto orale e la masturbazione. Indi, ricostruendo il contesto e gli effetti prodotti sul nucleo familiare dalle confidenze di M.S. (la zia aveva informato immediatamente la ma- dre e costei il marito, M.N. e affrontando il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della minore per concluderne in termini di scarsa precisione, insuffi- ciente quadro circostanziale. contraddittorietà con altre risultanze probatorie. In estrema sintesi, sottolineava la sentenza di primo grado che:

1. il 4 agosto 2013, giorno del riferito primo episodio, M.S. aveva escluso che ci fosse già il 3 piccolo B.C. (figlio dell'imputato e della B.S. invece nato da alcuni mesi;

2. quel medesimo 4 agosto 2013 il B.G. non avrebbe potuto trovarsi sul divano in mansarda con M.S. a guardare la diretta della omissis (trasmessa fra le 18 e le 19) in quanto almeno due testi C.T. e F.R. avevano ricordato di averlo incontrato presso l'impianto sportivo omissis ove si teneva quella ma- nifestazione;

3. altri testi (appartenenti alla cerchia familiare) avevano escluso la presenza di M.S. quel 4 agosto 2013; 4. la stessa persona offesa non si era mostrata in grado di circostanziare e contestualizzare adeguatamente il proprio narrato. La conclusione del giudice di primo grado era stata nel senso di un'inatten- dibilità di alcune parti del racconto (emersa sulla base di opposte emergenze pro- batorie) tale da compromettere l'intera credibilità della minore».

4. Il ribaltamento operato dalla prima sentenza di appello poi annullata ve- deva i giudici marchigiani valorizzare, in particolare, la sofferta deposizione in- terrotta da momenti di commozione e di lacrime, ma non per questo meno precisa sui fatti essenziali» resa dalla persona offesa, sottolineando che costei, pur non ricordando le date precise, aveva mostrato di ricordare perfettamente sia l'episo- dio di cui al capo a) sia gli ulteriori episodi accaduti, spiegando apertamente, poi, i motivi (il desiderio di proteggere la sua famiglia, molto unita) per cui aveva rite- nuto di dover gestire la cosa senza dire niente a nessuno..». La Corte territoriale esaminava i riscontri emersi rispetto al narrato e, in par- ticolare, segnalava l'importanza della corretta interpretazione di quei messaggi (tutt'altro che generici o suscettibili di diversa lettura) che, a caldo, il B.G. aveva inviato sul telefono di M.S. allorché il di lei padre, la notte stessa che aveva ap- preso dei fatti, si era messo ad utilizzare facendo credere all'interlocutore B.G. di essere proprio M.S. sottolineandone il contenuto sostanzialmente confessorio. Il precedente giudice di legittimità rilevava, tuttavia, che il giudice di appello aveva limitato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alle sole prove dichia- rative ritenute "inattendibili" e cioè alla sola escussione della persona offesa e della di lei madre. Osservava che, invece, avrebbe dovuto estenderia a tutte le altre prove dichiarative poste in relazione di collegamento e interferenza con esse e cioè agli indicati testi di difesa T.L. T.A. S.B. i quali - già ritenuti attendibili dal Tribunale non erano stati considerati credibili dalla Corte di Appello. Concludeva nel senso che la Corte di Appello di Perugia - ove avesse ritenuto di riformare la sentenza di primo grado - avrebbe dovuto pro- cedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. sia con riguardo alla persona offesa, sia agli indicati testi di difesa. 4 La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, provvedeva pertanto alla parziale rinnovazione istruttoria con i testi indicati nell'ordinanza, quini sentiva M.S. B.M. C.T. F.R. T.L. S.B. veniva invece revocata l'ultima teste T.A.

4. Avverso la nuova pronuncia di condanna ha proposto ricorso per Cassa- zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il B.G. deducendo i motivi di

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