Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/12/2022, n. 45638
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSIMI SOHAIL nato il 17/05/2002 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Milano del 21 luglio 2021 che ha condannato K S alla pena ritenuta di giustizìa per il delitto di rapina aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Infatti, a pagina 3 del provvedimento impugnato, la Corte territoriale, riscontrata l'attendibilità della ricostruzione del fatto fornita dalla persona offesa, con motivazione connotata da lineare e coerente logicità, ha sottolineato come non vi fosse alcun dubbio sulla configurabilità di una minaccia precisa, diretta e univoca nel mostrare il calcio della pistola alla vittima per ottenere il denaro richiesto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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