Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/06/2020, n. 12359

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/06/2020, n. 12359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12359
Data del deposito : 23 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 27458-2014 proposto da: VAGNOLI VALERIO, BERNARDI GLORIA, MARCHETTI ANDREA, DELLE ROSE MARIA GIUSEPPINA, CELLAI MARIA FRANCESCA, PEZZATI ANNA, ZARI BARBARA, PISTOLESI CLARA, COLLINI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI

106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
2020

- ricorrenti -

148

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro ero tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Cc rappresenta P difende ope legis;
- controricorrente nonchè

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1238/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 5209/2010. PROC. nr. 27458/2014 RG

RILEVATO CHE

1.con sentenza in data 20.11. 2012 nr. 1238 il Tribunale di FIRENZErigettava la domanda degli odierni ricorrenti e di altri litisconsorti, tutti dirigenti scolastici a decorrere dall'I. settembre 2007, per la condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA a corrispondere loro, quale retribuzione dovuta ai sensi degli articoli 3 e 36 Cost., la medesima retribuzione corrisposta ai dirigenti scolastici che avevano svolto le mansioni di «preside» anteriormente alla istituzione del ruolo della dirigenza scolastica ( in data 1 gennaio 2001). Dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale per la TOSCANA e degli Istituti scolastici convenuti.

2.0sservava che nell'assunto dei ricorrenti la maggiorazione percepita degli ex-presidi, a titolo di RIA o di assegno ad personam, non costituiva una voce di retribuzione legata alla anzianità bensì un trattamento economico strettamente connesso alle funzioni di preside, che nel nuovo regime erano state attribuite al dirigente scolastico;
tale differenza, pertanto, faceva parte della retribuzione dovuta ex articolo 36
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