Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/06/2020, n. 12359
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Testo completo
e ORDINANZA sul ricorso 27458-2014 proposto da: VAGNOLI VALERIO, BERNARDI GLORIA, MARCHETTI ANDREA, DELLE ROSE MARIA GIUSEPPINA, CELLAI MARIA FRANCESCA, PEZZATI ANNA, ZARI BARBARA, PISTOLESI CLARA, COLLINI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
2020
- ricorrenti -
148
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
RICERCA
80185250588, in persona del Ministro ero tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Cc rappresenta P difende ope legis;
- controricorrente nonchè
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1238/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 5209/2010. PROC. nr. 27458/2014 RG
RILEVATO CHE
1.con sentenza in data 20.11. 2012 nr. 1238 il Tribunale di FIRENZErigettava la domanda degli odierni ricorrenti e di altri litisconsorti, tutti dirigenti scolastici a decorrere dall'I. settembre 2007, per la condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA a corrispondere loro, quale retribuzione dovuta ai sensi degli articoli 3 e 36 Cost., la medesima retribuzione corrisposta ai dirigenti scolastici che avevano svolto le mansioni di «preside» anteriormente alla istituzione del ruolo della dirigenza scolastica ( in data 1 gennaio 2001). Dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale per la TOSCANA e degli Istituti scolastici convenuti.
2.0sservava che nell'assunto dei ricorrenti la maggiorazione percepita degli ex-presidi, a titolo di RIA o di assegno ad personam, non costituiva una voce di retribuzione legata alla anzianità bensì un trattamento economico strettamente connesso alle funzioni di preside, che nel nuovo regime erano state attribuite al dirigente scolastico;
tale differenza, pertanto, faceva parte della retribuzione dovuta ex articolo 36
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
2020
- ricorrenti -
148
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
RICERCA
80185250588, in persona del Ministro ero tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Cc rappresenta P difende ope legis;
- controricorrente nonchè
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1238/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 5209/2010. PROC. nr. 27458/2014 RG
RILEVATO CHE
1.con sentenza in data 20.11. 2012 nr. 1238 il Tribunale di FIRENZErigettava la domanda degli odierni ricorrenti e di altri litisconsorti, tutti dirigenti scolastici a decorrere dall'I. settembre 2007, per la condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA a corrispondere loro, quale retribuzione dovuta ai sensi degli articoli 3 e 36 Cost., la medesima retribuzione corrisposta ai dirigenti scolastici che avevano svolto le mansioni di «preside» anteriormente alla istituzione del ruolo della dirigenza scolastica ( in data 1 gennaio 2001). Dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale per la TOSCANA e degli Istituti scolastici convenuti.
2.0sservava che nell'assunto dei ricorrenti la maggiorazione percepita degli ex-presidi, a titolo di RIA o di assegno ad personam, non costituiva una voce di retribuzione legata alla anzianità bensì un trattamento economico strettamente connesso alle funzioni di preside, che nel nuovo regime erano state attribuite al dirigente scolastico;
tale differenza, pertanto, faceva parte della retribuzione dovuta ex articolo 36
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