Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 11284
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/05/2021 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Vincenzo GARRUBA, in sostituzione dell'avv. Giovanna ARANITI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo sull'appello presentato nell'interesse di IN BA, confermava il provvedimento con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta intesa ad ottenere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione di quella della custodia in carcere cui l'imputato è sottoposto per il reato di concorso in rapina aggravata, per il quale, ad esito del giudizio abbreviato, è stato condannato dalla stessa Corte territoriale alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa.
2. Ha proposto ricorso IN BA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale. Osserva il ricorrente che la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, stante l'unico modesto precedente penale (una sentenza di patteggiamento alla pena di dieci mesi di reclusione per detenzione di una modica quantità di marijuana). Il Tribunale non ha considerato che l'abitazione dei genitori, ove l'imputato sarebbe sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si trova in un luogo lontano da quello di commissione del reato e non ha spiegato perché il pericolo di recidiva non sarebbe fronteggiabile grazie alla misura meno afflittiva degli arresti donniciliari con il braccialetto elettronico. Inoltre, l'ordinanza non ha ben valutato la sussistenza dell'attualità di detto pericolo, in relazione al quale, comunque, detta misura sarebbe adeguata, considerato anche il lungo tempo già trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il