Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26915
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In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, la proponibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 22 della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") - che prevede il previo invio della richiesta risarcitoria (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'impresa di assicurazione - è subordinata alle condizioni che si tratti di "unità da diporto" dotata di motore ausiliario e che il risarcimento sia richiesto per danni causati alle persone. (La S.C., in applicazione del principio, ha escluso la necessità della previa messa in mora,in relazione a danni subiti da un'imbarcazione a seguito di sinistro occorso nel 2003 nel corso di una regata velica. non sussistendo in caso di danni solo a cose un rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato).
Sul provvedimento
Testo completo
o t o n v i e t a m r a g s r e t e n v i l o a t u o t b a i r g t i ORIGINALE l n b o c b o l e e t d n e e r r r o i o 269 15-20 18 r c e i t l R u REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Oggetto Composta da Ricorso per cassazione - Notifica Mancato perfezionamento Conseguenze e.i. S O - Presidente - Oggetto E S - Consigliere R.G.N. 17067/2016 Consigliere Rel. E I Cron. 26915 Consigliere - G P - G F Consigliere - UP 10/04/2018 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17067/2016 R.G. proposto da R P, rappresentato e difeso dall'Avv. S B;
- ricorrente -
contro
B A e Podestà P G, rappresentati e difesi dagli Avv.ti S L, M C e S C, con domicilio eletto in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio degli Avv.ti M e S C;
- controricorrenti -
2018 4129 nonché
contro
Generali Assicurazioni S.p.A.;
-- intimata · - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, n. 385/2016, depositata il 6 aprile 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2018 dal Consigliere E I;
udito l'Avvocato M A G, per delega;
udito l'Avvocato S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. A B e P P convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari Piero Roccatagliata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla loro imbarcazione a seguito del sinistro occorso in data 26/1/2003, nel corso della regata del XXVI campionato invernale di vela Golfo del Tigullio, allorquando, mentre navigava di bolina «mura a dritta», con diritto di precedenza rispetto alla imbarcazione proveniente dalla direzione opposta, veniva urtata sulla murata sinistra da altra barca partecipante alla regata, di proprietà del convenuto. Esteso il contraddittorio nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.A., chiamata in garanzia, il tribunale, sulla scorta della espletata c.t.u., accoglieva la domanda e condannava il Roccatagliata al pagamento dell'importo di € 19.962,74, oltre accessori e spese processuali;
rigettava invece la domanda di garanzia, ritenendo esclusi dalla copertura di polizza i danni cagionati nel corso di gare.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova che, con sentenza depositata in data 6/4/2016, ha rigettato il gravame interposto dal soccombente, condannandolo alle spese del 2 grado. Avverso tale decisione Piero Roccatagliata propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resistono A B e P G Podestà, depositando controricorso. Generali Assicurazioni S.p.A. non svolge difese nella presente sede. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Piero Roccatagliata denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell'art. 3 legge 5 marzo 2001, n. 57, per avere la Corte d'appello rigettato la reiterata eccezione di improcedibilità (recte: improponibilità) della domanda per il mancato previo invio della richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'impresa di assicurazione, ritenendo che la stessa sia prescritta solo per l'azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 323, 329 e 343 cod. proc. civ. e, rispettivamente, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omessa decisione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», per avere la Corte di merito respinto anche i motivi di appello che investivano il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, rilevando la decadenza della chiamata medesima in quanto proposta con comparsa di risposta depositata tardivamente solo alla prima udienza. Lamenta la «manifesta incomprensibilità di tale capo della sentenza» posto che gli attori appellati non avevano proposto, con 3 appello incidentale, alcuna eccezione di decadenza dalla chiamata di terzo, di tal che la Corte d'appello non poteva ritenersi investita del potere di decidere sulla questione. Assume pertanto che sul punto la sentenza è viziata da manifesta inesistenza della motivazione», censurabile come tale anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Rileva inoltre che- avendo il primo giudice esaminato nel merito la domanda, sia pur rigettandola sull'ammissibilità della stessa, in - mancanza di appello incidentale, doveva ritenersi formato il giudicato e precluso alla Corte d'appello il contrario rilievo ufficioso.
3. Con il quarto e il quinto (recte: terzo e quarto) motivo il ricorrente infine denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e, rispettivamente, dell'art. 47 legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art. 2054 cod. civ., e delle «regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie (emesse ogni quadriennio dall'Isaf, International Sailing Federation)». Premessa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2054 cod. civ., richiamato dall'art. 47 legge n. 50 del 1971 (ora art. 40 d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), sostiene che «il regime giuridico applicabile alle regate in punto di risarcimento dei danni subiti dai concorrenti, dalle imbarcazioni e dalle attrezzature, richiede il coordinamento dei principi generali in tema di neminem laedere con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva, come richiesto dall'art. 30 del codice del diporto>>. Da ciò discende che, secondo principio affermato nella giurisprudenza di merito, in caso di sinistri, l'accertamento della relativa responsabilità, se devoluto all'autorità giudiziaria, deve essere effettuato in base alle regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie, restando esclusa l'applicabilità delle norme sulla responsabilità per 4 danni da urto previste dall'art. 486 cod. nav., analogamente all'art. 10 della Convenzione di Bruxelles del 1910 in materia di urto di navi. Invoca inoltre i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rischio sportivo, per affermare l'impossibilità di ricondurre il comportamento in regata ai canoni di diligenza del buon padre di famiglia, dovendosi questi sostituire con quelli del «buon agonista>> o del velista agonista medio», la cui condotta andrà parametrata alle specifiche circostanze del caso. Deduce che, in applicazione di tali principi, lo sportivo deve considerarsi esente da responsabilità risarcitoria qualora abbia rispettato tutte le norme (anche quelle non scritte di fair play) previste dalla disciplina sportiva di settore, dovendosi in tal caso ricondurre gli eventuali danni conseguenti alla competizione nell'ambito del rischio consentito e consapevolmente accettato da tutti i partecipanti alle gare. Soggiunge che erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali dei componenti dell'equipaggio, sia perché per taluni aspetti discordanti, sia perché, secondo l'orientamento della giurisprudenza, la navigazione di una barca a vela in regata deve considerarsi a «conduzione collettiva», in quanto tesa all'obiettivo di raggiungere la maggiore competitività rispetto agli avversari e ciò mediante, anzitutto, la collaborazione dell'equipaggio che in tal modo è partecipe della conduzione del mezzo. Rileva che, essendo rimasta oscura la dinamica del sinistro, onde superare la presunzione di colpa concorrente posta dall'art. 2054 cod. civ., non poteva considerarsi sufficiente attestare la condotta colposa del mezzo antagonista occorrendo anche la prova rigorosa che da parte del danneggiato è stato fatto tutto quanto possibile per evitare l'evento lesivo.
6. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di Generali Assicurazioni