Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/2004, n. 10901
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato L M che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M A, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, presso l'avvocato M A, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/01 dal Tribunale di PORTOGRUARO, depositata il 31/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/12/03 dal Consigliere Dott. S D P;
udito per il ricorrente l'Avvocato C A, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato M A, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso del 9 novembre 1998, ex art. 3 del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, al Giudice di Pace di Portogruaro, Arcangelo Marson
propose opposizione avverso l'atto del Comune di Cinte Caomaggiore n. 6291 del 5 ottobre 1998, notificatogli il 10 ottobre 1998, con il quale il Comune gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 4.350.000, a titolo di integrazione della somma di L. 1.650.000 già versata dal Marson in data 3 marzo 1998 per il rinnovo della concessione trentennale di due loculi cimiteriali, stipulata il 16 marzo 1968.
In particolare, il Marson chiedeva che fosse dichiarata la nullità dall'atto di ingiunzione per assoluta indeterminatezza, non essendo stata specificata la norma in forza della quale l'Amministrazione comunale aveva proceduto, nonché per mancanza della vidimazione del pretore prescritta dall'art. 2 del R.d. n. 639 5 del 1910;in subordine, eccepiva di non dover pagare la somma ingiunta, in quanto egli aveva esercitato la facoltà, prevista dal contratto, di rinnovo della concessione, versando al Comune la predetta somma di L. 1.650.000, corrispondente ad un quarto del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo.
Il Comune convenuto, costituitosi nel resistere alle domande eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, giacché la nuova misura dal canone di concessione era basato su atti autoritativi dell'Amministrazione comunale: e cioè, deliberazione consiliare n. 30 del 23 giugno 1997, che prevedeva il versamento, al momento del rinnovo della concessione dei loculi, dell'intero importo del canone, come determinato con deliberazione della Giunta n. 205 del 17 luglio 1997, che aveva fissato in L. 3.000.000 il canone di concessione per ciascun loculo;deliberazione consiliare n. 11 del 6 aprile 1998, con la quale era stato approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale ed era stata confermata la precedente deliberazione n. 30 del 1997. Qualificata, inoltra, l'ingiunzione impugnata come mero atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., non assoggettato alla disciplina del R.d. n. 639 del 1910, chiedeva, in via subordinata, la reiezione del ricorso e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento del maggior canone preteso. Il Giudice di Pace adito, disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con sentenza n. 28/99 del 26 marzo 1999, accolse l'opposizione, pur aderendo alla qualificazione dell'atto stesso prospettata dal Comune.
1.2 Avverso tale sentenza il Comune di Cinto Caomaggiore propose appello dinanzi al Tribunale di Venezia, reiterando le eccezioni formulate in primo grado e riproponendo la domanda riconvenzionale, sulla quale il Giudice di Pace non si era pronunciato. Resistette il Marson, integrando le considerazioni già svolte con i rilievi, seconde cui la deliberazione consiliare n. 30 del 1997 doveva considerarsi inesistente, in quanto non era stata sottoposta al visto del comitato regionale di controllo;e, secondo cui la successiva deliberazione n. 11 del 1998 era inapplicabile alla fattispecie, essendo intervenuta successivamente al rinnovo della concessione secondo le condizioni proviate dall'originario contratto con conseguente, definitivo consolidamento del suo corrispondente diritto soggettivo.
Il Tribunale di Venezia sez. dist. di Portogruaro, in composizione monocratica, con sentenza n. 21/01 del 31 gennaio 2001, rigettò l'appello e la domanda riconvenzionale riproposta dal Comune e, per l'effetto, annullò l'ordinanza ingiunzione n. 6291 del 5 ottobre 1998. In particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale dopo aver qualificato l'atto impugnato come vera e propria ingiunzione ai sensi dell'art. 2 del R.d. n. 639 del 1910, impugnabile, ai sensi del successivo art. 3, per l'allegato vizio di mancanza della vidimazione pretorile ha così, testualmente, motivato la decisione di merito: A) "...è pacifico, innanzitutto, che la delibera n. 30 del 23.6.1997, con cui il consiglio comunale, nel modificare l'ammontare del canone dovuto per la rinnovazione della concessione, precedentemente fissato in 1/4 (un quarto) del costo di concessione in vigore all'epoca del rinnovo, ha subordinato la possibilità di ottenere la rinnovazione della concessione trentennale al versamento della somma stabilita dalla giunta comunale al prezzo di acquisto di un nuovo loculo somma determinata successivamente dalla giunta con delibera del 17.7.1997 in L. 3.000.000 non è stata inviata al CO.RE.CO. per essere sottoposta al preventivo controllo di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, siffatta deliberasene, in quanto recante una modifica all'art. 60 del previgente regolamento di polizia mortuaria, era soggetta a questa forma di controllo, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge 15.5.1997 n. 127 (disposizione ora abrogata dall'art. 126 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, che ne ha riprodotto sostanzialmente il contenuto,
sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio (vale a dire quelli concernenti il funzionamento e l'attività degli organi e degli uffici, nonché la gestione dei mezzi finanziari), tra cui non rientra evidentemente il regolamento in questione. La mancata trasmissione di tale deliberazione all'organo di controllo, che doveva avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo alla sua adozione, in base a quanto statuiva l'art. 17 comma 40 della citata legge (e prevede ora l'art. 134 del citato decreto), ne ha determinato pertanto la caducazione. La sua inefficacia si riflette necessariamente sulla deliberazione attuativa n. 205 dal 17.7.1997, adottata sul presupposto dalla prima, con cui la giunta comunale ha determinato l'ammontare dal canone richiesto per il rinnovo dalle concessioni trentennali". B) "Obietta l'appellante che il contenuto della deliberazione n. 30 del 23.6.1997 è stata comunque confermata dalla deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 6.4.1998, divenuta esecutiva il 29.5.1998, non essendo intervenuto nel termine prescritto un provvedimento motivato di annullamento ad opera dal CO.RE.CO., cui la stessa era stata trasmessa: tale atto avrebbe efficacia retroattiva, in quanto formulato, nella parte concernente la fissazione del canone, in termini di semplice reiterazione dalle determinazioni già adottate dal consiglio comunale con la precedente delibera. Tale rilievo appare infondato, in quanto, anche a voler ritenere sanabile l'inefficacia di un provvedimento amministrativo, in nessun caso la sanatoria di un atto viziato a mezzo dal compimento di un atto successivo ad opera della stessa autorità competente all'adozione del primo o di altra autorità può operare retroattivamente, laddove tale atto incida sfavorevolmente nel campo dei diritti soggettivi altrui, tali configurandosi le posizioni soggettiva attribuite al privato concessionario. La deliberazione n. 11 del 6.4.1998 opera dunque ex nunc: il che conforta che l'aumento del canone in essa stabilito non può applicarsi alle concessioni- contratto, la cui rinnovazione a seguito della prima scadenza è avvenuta in epoca anteriore, come si è verificato nel caso di specie, dal momento che la convenzione attuativa del provvedimento costitutivo del rapporto è cassata il 16.3.1998 e il Marson ha esercitato la facoltà di rinnovazione in data 3.3.1998 mediante versamento di somma non inferiore al canone dovuto in base al regolamento di polizia mortuaria all'epoca vigente, laddove lo stesso Comune, nel notificare l'atto di ingiunzione, riconosca comunque che tale rinnovo vi è stato (giacché altrimenti non sarebbe ipotizzatile alcun obbligo in capo all'ingiunto)". 1.3 Avverso tale sentenza il Comune di Cinto Caomaggiore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di censura, con il secondo dai quali ha riproposto anche la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Resiste, con controricorso, Arcangelo Marson.
1.4 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16042/02 del 14 novembre 2002, pronunciando sulla questione di giurisdizione sollevata con il secondo motivo, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ed hanno rimesso l'esame degli ulteriori motivi a questa Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ' sul punto relativo alla ritenuta inefficacia ex tunc della delibera consiliare n. 11/1998. Violazione e falsa applicazione del principio di diritto secondo cui la forma scritta configura requisito essenziale per la giuridica esistenza del rinnovo di qualsiasi contratto tra privato e Pubblica Amministrazione con speciale riferimento alla concessione amministrativa"), il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.