Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2021, n. 1162

CASS
Sentenza
14 ottobre 2021
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Sentenza
14 ottobre 2021

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La prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2021, n. 1162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1162
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

01 162-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da RG Fidelbo - Presidente Sent. n. sez.1142/2021 PU 14/10/2021 Antonio Costantini R.G. N. 4566/2021 Benedetto Paternò Raddusa Fabrizio D'Arcangelo Paolo Di Geronimo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. Di AT RE, nato a [...] il [...];

2. CH NN IS, nato a [...] il [...];

3. AM NI, nato a [...] il [...];

4. Di NZ NN, nato a [...] il [...];

5. AR MA, nato a [...] il [...];

6. D'NN PE, nato a [...] il [...];

7. UN NA, nato a [...] il [...];

8. EN Di LI RG, nato a [...] il [...];

9. NA IR, nato a [...] il [...]; 10. SC RT, nato a [...] il [...]; 11. ET IO, nato a [...] il [...]; 12. ND PE, nato a [...] il [...]; 13. OL PE, nato a [...] il [...]; 14. La BA ER, nato a [...] il [...]; 15. RO ET, nato a [...] il [...]; 16. AL CO, nato a [...] il [...]; 17. AR TI RE, nato a [...] il [...]; 18. ND NI, nato a [...] il [...]; 19. PE NN, nato a [...] il [...]; 20. LL AT, nato a [...] il [...] 21. Lo DO IC, nato a [...] il [...]; 22. RR AT, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16/4/2020 emessa dalla RT di appello di LE;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi, per le parti civili: l'avvocato Alfredo Galasso, in difesa dell'Associazione Lotta contro le illegalità NI TO, deposita conclusioni scritte;
l'avvocato Fausto Maria Amato, in difesa di "Solidaria SCS Onlus" e di "Coord. delle vittime di estorsione, usura e della mafia", nonché per "Associazione sos impresa" deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avvocato Fausto Maria Amato, in sostituzione dell'avvocato Ivana Rigoli in difesa di LO NN e dell'avvocato Fabio Gaetano Lanfranca, in difesa di "Confcommercio Imprese per l'Italia", "Confesercenti conf.Italiana imprenditori comm. di LE", conclude per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e note spese;
l'avvocato Ilaria Brunelli, in difesa di "Centro studio Pio La Torre", conclude per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'avvocato Daniele Ingarrica, in difesa di EL AS, NN AS e ER AS, si riporta alle richieste formulate dal P.G. e deposita conclusioni;
l'avvocato Angelini, in sostituzione dell'avvocato Katia La BA, in difesa di Comune di San Cipirello e del Comune di San PE TO, chiede il rigetto dei ricorsi;
in sostituzione dell'avvocato Daniela Spinnato, in difesa del Comune di AL, deposita conclusioni scritte. uditi, per i ricorrenti: l'avvocato Raffale Bonsignore, in difesa di AT RR, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
2 l'avvocato Angelo Barone, in sostituzione dell'avvocato AT Priola, in difesa di AM NI, si riporta ai motivi depositati di ricorso;
in difesa di del proprio assistito IR NA, si riporta ai motivi l'avvocato NN Castronovo, in difesa di PE D'NN e NN PE, si riporta ai ricorsi e ai motivi nuovi e insiste per l'annullamento; l'avvocato MA De Lisi, in difesa di RE Di AT e IO ET, anche in sostituzione dell'avvocato Roberto Mangano, si riporta ai motivi illustrati nel ricorso;
l'avvocato AT Caputo e Valentina Castellucci, in difesa di RT SC, si riporta a tutti i motivi di ricorso;
l'avvocato Miria Rizzo, in difesa di NN IS CH, insiste nei motivi del ricorso;
l'avvocato NN Mannino, in difesa di NN Di NZ, insiste nell'accoglimento del ricorso;
l'avvocato RC Clementi, in difesa di PE OL, insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Fabio Falcone, in difesa di IC Lo DO, si riporta ai motivi;
l'avvocato PE Farina, in difesa di RG EN Di LI, nonché in sostituzione dell'avvocato Riccardo Bellotta, in difesa di CO AL, conclude riportandosi ai rispettivi ricorsi e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, in sostituzione dell'avvocato CE Giambruno, in difesa di MA AR, NA UN, PE ND, NI ND e AT LL, insiste per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
l'avvocato Armando Gerace, in difesa di PE OL, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, resa a seguito del giudizio abbreviato richiesto in primo grado, gli imputati venivano condannati per i reati loro rispettivamente ascritti, commessi nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di San PE TO, AL ed OF. La sentenza ricostruiva il quadro generale evidenziando come a seguito degli arresti dei vertici - dell'associazione, avvenuti nel 2013 nell'ambito della c.d. operazione "Nuovo mandamento", si erano determinati plurimi contrasti interni, sfociati anche nel compimento di danneggiamenti ed atti ritorsivi. Ne era seguita una 3 riorganizzazione, nell'ambito della quale gli odierni imputati partecipavano attivamente alla gestione degli interessi del sodalizio criminale, essenzialmente concernenti l'esecuzione di lavori edili. -Le plurime intercettazioni - telefoniche ed ambientali che venivano svolte a carico degli imputati, consentivano di comprendere le dinamiche interne al sodalizio, il ruolo ricoperto dai singoli imputati, il mutamento dei rapporti di forza e gli interessi economici perseguiti. Veniva, altresì, accertata la disponibilità di armi da parte di alcuni degli associati, dal che se ne deduceva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 4, cod. pen. La RT di appello confermava anche le condanne per gran parte dei reati fine contestati agli associati, consistenti, principalmente, in condotte estorsive, danneggiamenti e lesioni personali, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso.

2. I motivi di ricorso vanno sintetizzati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173, disp.att., cod. proc. pen., procedendo ove possibile all'individuazione delle questioni comuni a più imputati.

3. Il principale motivo di ricorso, proposto da gran parte degli imputati, attiene alla ritenuta sussistenza del reato associativo, contestato ai capi 1) 2) e 30). L'accertamento del reato associativo si fonda, principalmente, sull'interpretazione delle numerose intercettazioni, anche ambientali, sulla base delle quali i giudici di merito hanno individuato l'organigramma e l'attività dell'associazione. Rispetto a tale ricostruzione, gli imputati hanno - con le necessarie specificazioni relative a ciascuna posizione lamentato che le intercettazioni non consentivano di pervenire ad una lettura univoca, anche in considerazione del fatto che, in alcuni casi, si limitavano a descrivere rapporti intervenuti in un lasso temporale breve. Inoltre, si sostiene che le intercettazioni contenenti dichiarazioni etero-accusatorie, pur non necessitando di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen., avrebbero richiesto quanto meno una valutazione rafforzata in ordine all'attendibilità dei dichiaranti. Oltre alle predette censure comuni a tutti gli imputati dei reati associativi contestati ai capi 1), 2) e 30), è possibile, sia pur in estrema sintesi, indicare le specifiche doglianze proposte dai diversi ricorrenti.

4. NA UN, al quale si contesta di aver diretto ed organizzato la famiglia 4 mafiosa di San PE TO, con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando come sarebbero state valorizzate le frequentazioni con presunti sodali - in particolare AM, GR, NA - senza considerare che si trattava di persone con le quali sussistevano meri rapporti di amicizia. Al contempo, errata sarebbe l'interpretazione di alcuni colloqui intercettati, nei quali il UN non veniva espressamente menzionato, non sussistendo elementi di certezza dai quali inferire che con il soprannome "u grossu" si intendesse far riferimento al ricorrente.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso, inoltre, si contesta l'argomentazione con la quale al UN è stato attribuito il ruolo di promotore ed organizzatore, desunto da elementi privi di effettiva certezza.

4.2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, NA UN deduce che, quanto meno fino a tutto il 2014, poteva considerarsi al più un mero partecipe, posto che solo nel 2015 - secondo la stessa contestazione avrebbe assunto il ruolo di- vertice in sostituzione di RE GR. In ogni caso, non risultavano elementi a suo carico oltre il mese di luglio 2015, sicché si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di assoluzione per i fatti che andavano fino all'anno 2016. 5. NI AM è indicato quale uno degli associati di spicco della famiglia mafiosa di San PE TO ove il suo esercizio commerciale di barbiere fungeva da abituale punto di incontro per i sodali.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, contesta la nullità del decreto di intercettazioni n. 2223/13, sul presupposto che il pubblico ministero autorizzava la collocazione di 4 microspie, in luogo delle due indicate nel decreto, inoltre, nel corso delle operazioni, mutava anche la società privata che materialmente provvedeva a fornire e collocare le stesse.

5.2. Con il secondo motivo eccepisce che la registrazione sarebbe avvenuta non già presso gli impianti della Procura della Repubblica di LE, bensì per mezzo di impianti forniti da un privato e in luogo diverso (sala ascolto del Nucleo Investigativo dei Carabinieri).

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente formula una pluralità di censure alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, sottolineando come non vi siano collaboratori di giustizia che lo coinvolgano;
che, pur essendo egli indicato quale uomo di fiducia del vertice del sodalizio all'epoca rappresentato dall'GR, nel corso dei colloqui intercettati tra i predetti non si tratta mai di argomenti inerenti il sodalizio;
non risulterebbe direttamente coinvolto in riunioni dell'associazione; in plurime conversazioni si fa riferimento "al barbiere" senza che tale indicazione 5 T debba necessariamente identificare l'AM; la frequentazione del predetto esercizio commerciale da parte di presunti appartenenti al sodalizio costituirebbe un dato neutro.

5.4. Con il decimo motivo di ricorso, AM contesta la violazione di

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