Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2023, n. 41552
Sentenza
13 giugno 2023
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13 giugno 2023
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Massime • 1
In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).
Sul provvedimento
Testo completo
41 552 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 754/2023 MONICA BONI Presidente - UP 13/06/2023 MICHELE BIANCHI - Relatore - R.G.N. 7145/2023 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO NC AE SE RA ! AN CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIAQUINTO TOMMASO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di LL SQ che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. з ли inf RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di SC UN sono ascritti i reati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, di UA HE, attinto con colpi di machete (capo 1) e di porto, senza giustificato motivo, di machete (capo 2), fatti commessi il 12 ottobre 2020. Con sentenza in data 30 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili. Con sentenza in data 30 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto. Il fatto veniva accertato sulla base delle affermazioni di UA HE, il quale aveva riferito di un diverbio avuto con il condomino SC UN, al quale egli aveva rimarcato di aver fumato nell'ascensore condominiale, precisando che, trovandosi i due nell'area dove si trovavano i box auto, il UN si era diretto verso il proprio garage, e ne era tornato impugnando un machete, con il quale aveva ripetutamente colpito lo HE. Al pronto soccorso veniva riscontrato che HE presentava plurime Lis lesioni, al capo, alla mano sinistra e agli arti inferiori. In loco gli operanti rinvenivano un machete, lungo cm. 50, con tracce ematiche. SC UN, tratto in arresto, aveva fornito una diversa ricostruzione del fatto, affermando di essere stato aggredito dallo HE, di essere caduto a terra e di essersi quindi difeso, utilizzando un machete che aveva trovato sul posto. Ricostruzione del fatto ritenuta non attendibile, in quanto incompatibile con l'entità delle lesioni, inferte con particolare energia e con colpi frontali, e non con colpi dal basso verso l'alto, come riferito dall'imputato.
2. Il difensore di SC UN ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai punti relativi alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, alla qualificazione del fatto siccome compiuto per eccesso colposo di legittima difesa, al diniego dell'attenuante della 2 provocazione e alla sussistenza della aggravante dei futili motivi, e, infine, in relazione al capo 2. Con riguardo alla qualificazione giuridica del capo 1, e quindi alla sussistenza o meno della causa di giustificazione della legittima difesa, anche nella forma dell'eccesso colposo, la sentenza di appello si era limitata a richiamare la condivisa motivazione della sentenza di primo grado, che aveva fondato il giudizio di non attendibilità della versione resa dall'imputato sulla direzione dei colpi di machete, senza però considerare che il consulente medico legale aveva ritenuto che i due contendenti avessero assunto una posizione frontale solo nella prima fase della colluttazione, e senza indicare dati oggettivi incompatibili con la descrizione del fatto offerta dall'imputato. Inoltre, la Corte territoriale non aveva vagliato la compatibilità della versione del fatto fornita dalla persona offesa con le lesioni subite dall'imputato a causa di un pugno e di un colpo in testa, sferrato impugnat una damigiana, attribuiti alla persona offesa. E' stato ritenuto che l'imputato avesse la possibilità di allontanarsi, ma tale giudizio è stato compiuto in astratto, senza considerare il concreto svolgersi dello scontro. Nel negare la sussistenza dell'eccesso colposo, la sentenza di appello aveva riconosciuto che l'imputato aveva agito eccedendo la necessità difensiva imposta тб dall'azione dello HE, con ciò riconoscendo proprio che l'imputato aveva ecceduto dai limiti della legittima difesa. In relazione alla insussistenza dell'attenuante della provocazione e alla sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, il secondo giudice era incorso in assenza di motivazione, avendo omesso di valutare gli argomenti addotti con l'atto di appello, laddove la difesa aveva valorizzato i pregressi contrasti tra l'imputato e la persona offesa, contrassegnati anche da una violenta aggressione subita dall'imputato, elementi significativi del fatto che l'imputato, nell'occorso, avesse agito in uno stato d'ira, covato nel corso degli anni ed esploso in occasione dell'ultimo, ed ennesimo, diverbio con HE. La sentenza di appello, infine, aveva omesso di rispondere al motivo di appello proposto in relazione alla condanna per il capo 2. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti, con la quale ha dedotto che la parte civile SC HE era stato citato a giudizio 3 come imputato del reato di