Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2018, n. 12001
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L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
16 MAG 2018 AULA 'B' 12007/18 T T I R I D Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E T N E S S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U O B E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 1798/2013 S E E N Cron. 12001 O SEZIONE LAVORO I Z A R T S I G Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. R E T N E S Presidente Ud. 28/02/2018 Dott. ENRICA D'ANTONIO E Consigliere PU- Dott. UMBERTO BERRINO Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Consigliere Dott. R M Rel. Consigliere Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1798-2013 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale e difeso daglidell'Istituto stesso, rappresentato avvocati CARLA D'ALOISIO, A S e LELIO 2018 MARITATO, giusta procura in atti;
925 ricorrente
contro
DISTASO GENNARO;
intimato avverso la sentenza n. 7434/2011 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/01/2012, r.g. n. 3473/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S. n.r.g. 1798/2013 INPS/ Di Staso G.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 7434 del 2011, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di accoglimento della domanda proposta da G D S nei confronti dell' I.N.P.S. tesa all' accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 1999 per 102 giornate con l'azienda di E R ed alla condanna dell'INPS alla nuova iscrizione del medesimo ricorrente negli elenchi anagrafici nominativi degli operai a tempo determinato del comune di residenza, posto che l'INPS aveva disconosciuto con racc. ta del 20.6.2005 la sussistenza del rapporto ed aveva cancellato la relativa iscrizione.
2. La Corte territoriale, riconosciuto il diritto dell'interessato ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici e la natura di accertamento costitutivo a contenuto interamente vincolato dell'azione amministrativa allo stesso sottesa, ha affermato che la cancellazione d'ufficio travolge l'accertamento relativo ai requisiti di legge per l'iscrizione e la cancellazione stessa assume carattere negativo e vincolato con la conseguenza che, in caso di contestazione giudiziale, il giudice ordinario giudica sul rapporto e sull'esistenza degli elementi costitutivi del diritto per cui l'eventuale illegittimità dell'atto si traduce incidentalmente nella disapplicazione del medesimo;
il lavoratore ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda di accertamento ma detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro in ragione del titolo rappresentato dalla pregressa iscrizione che può essere annullato solo con l'uso legittimo dell'azione amministrativa di disconoscimento.
3.Quindi, in tali fattispecie, è l'INPS onerato di provare il carattere simulato o fittizio del rapporto già riconosciuto nelle forme di legge, mentre il lavoratore ha solo l'onere di confutare tali conclusioni, trattandosi di esercizio del potere di autotutela da parte dell'INPS, derivato dall'azione di controllo sulle denunce dei privati che si giustifica con la necessità di rimediare ad eventuali errori o incompletezze e che deve intervenire in tempi ragionevoli ex art. 21 n. 241 del 1990. Nella concreta fattispecie, l'INPS non ha assolto al proprio onere della prova giacché si è limitato ad una generica contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro, non essendo all'uopo sufficiente che la ditta di E R, iscritta nell'elenco delle aziende senza terra, fosse dedita primariamente al commercio all'ingrosso di frutta e secondariamente anche a coltivazioni miste e che si fossero potuti verificare solo gli anni dal 1998 a 2001 perché il R aveva ritirato la documentazione e si era reso irreperibile. in 1 fre n.r.g. 1798/2013 INPS/ Di Staso G. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi. G D S non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e o falsa applicazione dell'art. 12 del Regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 59 del 1948, dell'art. 9 quinquies del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 conv. con modif. in I. n. 608 del 1996, dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza laddove ha attribuito all'INPS l'onere di provare la fondatezza del proprio