Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1985, n. 727
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Alla stregua dell'art. 78 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia), il cui secondo comma distingue fra accertamento dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e accertamento (a sua volta articolato nelle fasi dell'assegnazione provvisoria e definitiva) della misura ed entità della medesima, l'accertamento - da parte dell'i.N.P.S. - del diritto dell'assicurato in ordine all'an ha efficacia costitutiva indipendentemente dalla Determinazione del quantum. Consegue che l'interessato, una volta reso edotto dell'avvenuto accertamento del suo diritto ad un determinato trattamento pensionistico (al qual fine non è necessaria la spedizione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prevista, invece, per l'ipotesi in cui la domanda di pensione non possa essere accolta), ha una posizione di diritto soggettivo consolidata e non può rinunciare al trattamento riconosciutogli o mutarlo, a sua scelta, con altro più favorevole, a decorrere da un diverso momento. ( V 5900/81, mass n 416655; ( V 2303/80, mass n 405979; ( V 5484/77, mass n 389134).*
Sul provvedimento
Testo completo
Alla stregua dell'art. 78 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia), il cui secondo comma distingue fra accertamento dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e accertamento (a sua volta articolato