Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 37

CASS
Sentenza
7 gennaio 1999
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CASS
Sentenza
7 gennaio 1999

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Massime • 1

Allorché, decidendo nell'ambito di un giudizio di valore inferiore ai due milioni di lire, il giudice di Pace, investito di una opposizione avverso un ordinanza prefettizia ingiuntiva del pagamento di una somma in relazione ad una violazione del codice della strada, ritenga di natura ordinatoria il termine di 60 giorni concesso al Prefetto dall'art. 204 del codice della strada per l'emissione del provvedimento, ed ometta di applicare - invece - il principio dell'obbligo dell'osservanza del termine previsto per l'espletamento dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, egli non incorre semplicemente in una violazione di legge, ma viola un principio generale dell'ordinamento quale deve ritenersi quello contenuto nell'art. 2 citato. Ne consegue che la relativa pronuncia si rende suscettibile di ricorso per Cassazione, pur se riguardante un giudizio di equità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 37
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37
Data del deposito : 7 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. GI MACIOCE - consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA LU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PREFETTURA DI MANTOVA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 6/95 del Giudice di pace di MANTOVA, depositata il 16/10/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.1995, PE GI proponeva opposizione avanti al giudice di pace di MA avverso l'ordinanza del 14.4.1995 del TO di MA che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 412.000 in relazione al s.p.v. del 20.11.1993. Con esso, la Polizia Municipale del Comune di Roverbella aveva accertato che il 9.11.1993 l'autovettura targata VI 920931, di sua proprietà ) era transitata per Malavicina superando di Km 22 la velocità oraria consentita.
Deduceva la violazione dell'art. 204 del D. Lg.vo n. 285/92 per il mancato rispetto del previsto termine di sessanta giorni per l'emissione dell'ingiunzione e per la mancanza di motivazione nonché l'omessa contestuale redazione del verbale di accertamento e di contestazione.
Il TO di MA si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio, il giudice di pace con sentenza dell'11- 16.10.195 rigettava l'opposizione. Riteneva, in primo luogo, ordinatorio il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del l'ingiunzione;
in ogni caso, che esso decorreva dalla conclusione dell'istruttoria prefettizia e comunque che trovava applicazione, anche in sede amministrativa, l'art. 152 C.P.C. il quale prevede che i termini sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Riteneva, inoltre insufficientemente motivata "per relationem", con il richiamo al verbale di contestazione, l'ordinanza prefettizia ed infine non necessaria la contestazione immediata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione PE GI, deducendo quattro motivi di censura.
Il TO di MA non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, PE GI denuncia erronea interpretazione dell'art. 204 del Cod. d. Str., lamentando che il giudice di pace abbia ritenuto di natura ordinatoria il termine di giorni sessanta previsto da tale norma. Sostiene, al riguardo, che detto termine ha lo scopo di porre un limite temporale ben preciso all'attività prefettizia, la cui durata, diversamente, sarebbe illimitata con grave lesione della sfera giuridica del privato e che, pertanto, non può che essere

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