Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/02/2020, n. 02979
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Testo completo
re ORDINANZA sul ricorso 15518/2016 proposto da: I T L France S.a.s. (già Talc De Luzenac France s.a.s. unipersonnelle), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell'avvocato Pinnaro' Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M, F M, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro och.2,0 1'3 I F S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 9 febbraio 2016 ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato nullo il brevetto EP 971988 B1 con riguardo alle rivendicazioni n. 19 e n. 24. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che: - con riguardo alla rivendicazione n. 19, concernente "polvere di talco, caolino o mica", la consulenza tecnica d'ufficio e le prove sperimentali svolte hanno accertato identiche caratteristiche rispetto al prodotto ottenuto con il c.d. procedimento Michot, anteriormente documentato, onde difetta il requisito della novità;
infatti, come chiarito dal c.t.u., ciò discende dal fatto che un prodotto non può ritenersi nuovo, se, attuando un procedimento tecnico già noto, si ottenga lo stesso prodotto oggetto del brevetto stesso, come appunto accertato nel caso di specie;
quanto al c.d. indice di lamellarità del ,i) bene, non è stato considerato rilevante dal c.t.u., quale parametro poco significativo;
- con riguardo alla rivendicazione n. 24, concernente "pezzo di materiale termoplastico a base di copolimero di etilene e di propilene", essa difetta di inventiva, sulla base degli accertamenti svolti anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e delle prove sperimentali espletate;
- non sussiste contraffazione del prodotto da parte di Imi Fabi s.p.a., sulla base degli accertamenti svolti anche mediante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l'intimata Imi Fabi s.p.a., che deposita anche la memoria. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale considerato il criterio della c.d. descrizione implicita o inerenza, al fine di escludere la novità della rivendicazione n. 19, criterio, però, disatteso dalla Commissione ampliata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti in data 11 dicembre 1989, n. G 2/88;
infatti, in presenza di una descrizione scritta, occorre riferirsi al solo documento e non a dati extratestuali, come invece nella specie è avvenuto;
ed 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale mancato di verificare se il metodo preesistente descritto nel c.d. /n procedimento Michot conducesse inevitabilmente al prodotto di cui alla rivendicazione n. 19, come richiesto dalle Linee guida dell'Ufficio europeo dei brevetti, e come invece nella specie non avviene;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte affermato che i risultati del procedimento descritto nella tesi di Michot, in particolare delle prove 24, presentano tutti i caratteri della rivendicazione n. 19, senza accertare se le informazioni tecniche fossero ricavabili in modo diretto e non ambiguo dal documento stesso;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte omesso di accertare che il rapporto Michot non contiene tutte le informazioni necessarie per
- ricorrente -
contro och.2,0 1'3 I F S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 9 febbraio 2016 ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato nullo il brevetto EP 971988 B1 con riguardo alle rivendicazioni n. 19 e n. 24. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che: - con riguardo alla rivendicazione n. 19, concernente "polvere di talco, caolino o mica", la consulenza tecnica d'ufficio e le prove sperimentali svolte hanno accertato identiche caratteristiche rispetto al prodotto ottenuto con il c.d. procedimento Michot, anteriormente documentato, onde difetta il requisito della novità;
infatti, come chiarito dal c.t.u., ciò discende dal fatto che un prodotto non può ritenersi nuovo, se, attuando un procedimento tecnico già noto, si ottenga lo stesso prodotto oggetto del brevetto stesso, come appunto accertato nel caso di specie;
quanto al c.d. indice di lamellarità del ,i) bene, non è stato considerato rilevante dal c.t.u., quale parametro poco significativo;
- con riguardo alla rivendicazione n. 24, concernente "pezzo di materiale termoplastico a base di copolimero di etilene e di propilene", essa difetta di inventiva, sulla base degli accertamenti svolti anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e delle prove sperimentali espletate;
- non sussiste contraffazione del prodotto da parte di Imi Fabi s.p.a., sulla base degli accertamenti svolti anche mediante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l'intimata Imi Fabi s.p.a., che deposita anche la memoria. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale considerato il criterio della c.d. descrizione implicita o inerenza, al fine di escludere la novità della rivendicazione n. 19, criterio, però, disatteso dalla Commissione ampliata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti in data 11 dicembre 1989, n. G 2/88;
infatti, in presenza di una descrizione scritta, occorre riferirsi al solo documento e non a dati extratestuali, come invece nella specie è avvenuto;
ed 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale mancato di verificare se il metodo preesistente descritto nel c.d. /n procedimento Michot conducesse inevitabilmente al prodotto di cui alla rivendicazione n. 19, come richiesto dalle Linee guida dell'Ufficio europeo dei brevetti, e come invece nella specie non avviene;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte affermato che i risultati del procedimento descritto nella tesi di Michot, in particolare delle prove 24, presentano tutti i caratteri della rivendicazione n. 19, senza accertare se le informazioni tecniche fossero ricavabili in modo diretto e non ambiguo dal documento stesso;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte omesso di accertare che il rapporto Michot non contiene tutte le informazioni necessarie per
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