Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02224
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di CROTONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore della CGIL;
inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA si riporta alle conclusioni scritte a firma dell'avvocato ANTONELLO TALERICO pervenute a mezzo pec il 16/06/2022. L'avvocato CAROLA GUGLIOTTA si riporta al motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.07.2020, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 13.03.2019 dal Giudice di Pace di Crotone, con la quale UR NN era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. pen. per aver offeso la reputazione dell'avv. Giuseppe US -attribuendogli una serie di condotte professionali scorrette - nonché la CGIL di Crotone - all'interno del quale il US rivestiva cariche istituzionali - mediante un esposto, indirizzato alla
CGIL
Catanzaro, alla
CGIL
Nazionale e alla
CGIL
Crotone, con il quale lamentava la non correttezza professionale del US nel gestire la definizione della controversia in materia di lavoro sorta tra l'imputato e MA IO (difeso dal US) a ragione delle prestazioni lavorative prestate da quest'ultimo alle dipendenze della Coop. Internationalpol a.r.i., della quale l'imputato era titolare e legale rappresentante - in particolare, affermando che la condotta disonorevole del US si sarebbe esplicata nella mancata fatturazione del denaro ricevuto per contc del suo assistito, nella tentata estorsione di ulteriore dena. ro e nell'uso di toni diffamatori nei confronti delle società clienti dell'imputato, con conseguente interruzione dei rapporti contrattuali e lavorativi.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:
2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale indebitamente ammesso la costituzione, quale parte civile, dell'ente di categoria CGIL di Crotone, atteso che - come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità - la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen., per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, non è applicabile nel caso in cui una sola azione comporti, ledendo distinti soggetti, più violazioni della stessa disposizione penale, dovendosi in tale situazione ritenere integrata un'ipotesi di ccncorso formale di reati, considerati unitariamente al solo fine del regime sanzionatorio, ma tra loro autonomi, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è subordinata alla querela della rispettiva persona offesa;
nel caso di specie, pertanto, la sentenza impugnata, laddove ha mancato di escludere la costituzione quale parte