Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/03/2022, n. 11155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/03/2022, n. 11155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11155
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZOTTI FABIO nato a MACERATA il 09/08/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
R.G. 33495/2021

FATTO E DIRITTO

1. F F, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l' affermazione di responsabilità del predetto per il reato di truffa ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive risultanze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto tipico di truffa, difettando l' elemento psicologico.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno della F.C.A- Bank S.p.A. per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dal predetto imputato consistiti nell' esibire consapevolmente un modello unico contraffatto, incassando un finanziamento di euro 24.521,28 per l'acquisto di un furgone. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dall' imputato rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164), dolo nella specie correttamente riscontrato dai giudici di merito in ragione della presentazione di una dichiarazione dei redditi non veritiera al fine di ottenere il suddetto finanziamento. 1 k) Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
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