Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2022, n. 18343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2022, n. 18343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18343
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 18235-2017 proposto da: C F, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO N.

69, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentato e difeso dall'avvocato T L;

- ricorrente -

2022 contro 794 FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE

87, presso lo Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 studio dell'avvocato B B, che la Data pubblicazione 07/06/2022 rappresenta e difende unitamente agli avvocati L M, LUCIA SILVAGNA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1189/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017 R.G.N. 1002/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato T L;
udito l'Avvocato ANGELO DI MONTE per delega verbale Avvocato LUCIA SILVAGNA.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 16 gennaio 2017 la Corte d’Appello di Bologna, pur ritenendo tempestiva, diversamente dal Tribunale di Parma, la impugnazione proposta da FABIO CODELUPPI, orchestrale, avverso i contratti di lavoro subordinato a termine, di lavoro a progetto e di lavoro autonomo ex articolo 2222 cod.civ. intercorsi con la FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI, rigettava nel merito le domande.

2.La Corte territoriale preliminarmente affermava di potere esaminare i soli contratti stipulati successivamente al 23 maggio 1998, data in cui gli enti lirici e le istituzioni autonome concertistiche erano stati trasformati in fondazioni di diritto privato, posto che fino a quel momento essi erano qualificati come enti pubblici non soggetti all’ applicazione della legge nr. 230/1962. 3.Non condivideva l’assunto del lavoratore, secondo cui tale data rilevava soltanto per gli enti che in epoca precedente erano soggetti pubblici ― ovvero gli enti autonomi lirici ― mentre la Fondazione Arturo Toscanini era sempre stata un ente privato, sui si applicava la L. nr. 230/1962. 4. Sul punto il giudice dell’appello osservava che la Fondazione Arturo Toscanini era una Istituzione Concertistica Orchestrale, ai sensi del titolo III della L. nr. 800/1967, articolo 28, come risultava dalle stesse allegazioni del ricorso e dal provvedimento del 7 febbraio 1977 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che aveva riconosciuto tale qualifica alla fondazione.

5. Richiamava l’articolo 2, comma uno, del D.Lgs nr. 367/1996, che aveva previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato tanto degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. nr. 800/1967 (lettera a del suddetto comma uno), che degli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della medesima legge nr. 800/1967(lettera b).

6. Secondo il giudice dell’appello, la privatizzazione disposta dal D.Lgs. nr. 367/1996 presupponeva la natura in precedenza pubblica di tali enti;
d’altra parte, la natura di rapporti di pubblico impiego dei rapporti di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 28 L. nr. 800/1967 era stata riconosciuta da Cass. SU 3 F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 nr. 11593/1993 e da Cass. SU nr. 11190/1996, con conseguente accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo.

7. Nel merito, così limitato temporalmente il suo esame, il giudice dell’appello riteneva infondata la impugnazione proposta dal lavoratore.

8. In particolare riteneva: - infondata la censura di genericità della causale, in quanto i contratti indicavano le singole produzioni, gli spettacoli o rappresentazioni nelle quali il lavoratore doveva essere impiegato;
- sussistenti le esigenze organizzative che legittimavano l’apposizione del termine, in quanto si trattava di rappresentazioni circoscritte ad un lasso di tempo determinato e, comunque, perché dall’ istruttoria era emerso che il CODELUPPI era stato reclutato per la realizzazione di singole opere che, rapportate alle produzioni complessive realizzate nell’anno di riferimento, avevano rappresentato un’attività del tutto marginale e straordinaria;
- inammissibile per genericità il motivo di gravame fondato sul mancato rispetto della clausola di contingentamento, in quanto il ricorrente si era limitato a denunciare il superamento del 15% dell’organico, senza precisare in relazione a quale contratto, tra i tanti sottoscritti, si fosse verificata detta violazione;
- infondata, in relazione ai contratti a progetto, tanto la censura di mancanza del progetto (essendo state specificate nei contratti le manifestazioni concertistiche per le quali la collaborazione era stata pattuita, il luogo ed i giorni di realizzazione) che la deduzione della natura subordinata del rapporto di lavoro;
- infondata la allegazione della subordinazione con riguardo ai rapporti conclusi ex articolo 2222 cod.civ, per carenza della relativa prova;

9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza FABIO CODELUPPI, articolato in otto ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONEF i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 1.Con il primo motivo del ricorso viene dedotta ― ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del D.L. nr. 374/1987 (in combinato disposto con l’articolo 14 disp. prel. cod. civ. e con la riserva di legge di cui alla legge nr. 70/1975);
della L. nr. 367/1996;
degli articoli 5,27, 28 L. nr. 800/1967. 2.La censura afferisce alla affermazione della natura pubblica della fondazione Toscanini, già Orchestra dell’EMILIA ROMAGNA, fino alla data del 23 maggio 1998. 3. Parte ricorrente ha sottolineato la diversità del regime degli enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (per i quali la inapplicabilità della L. nr. 230/1962 derivava dalla legge nr. 426/1977, articolo 3, commi 4 e 5) rispetto a quello relativo alle Istituzioni concertistico-orchestrali, sostenendo che queste ultime hanno natura pubblica solo se gestite direttamente da un ente pubblico, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze impropriamente citate nella sentenza impugnata.
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