Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 10138
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32393/2020 R.G. proposto da GIO.CO S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R A, con domicilio eletto in Roma, via Migiurtinia, n. 36, presso lo studio dell'Avv. G M;
– ricorrente –
contro
Unicredit S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. R N, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Anicia, n. 6;
– controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8881/2020 della CORTE SUPREMA DI F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 13 maggio 2020, R.G.N. 25509/2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal Consigliere E I. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del novembre 1999, la società Gio.co S.r.l., che svolge professionalmente attività di commercio di oro e preziosi, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Bari Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.), per ottenere la restituzione del prezzo di £ 14.450.000, oltre IVA e diritti d'asta, in ragione di vizi riscontrati nell'acquisto di alcuni preziosi durante un'asta organizzata, nel gennaio dello stesso anno, dall'Istituto di credito convenuto. Il tribunale rigettò la domanda, e condannò parte attrice alle spese, ritenendo le vendite attuate dal Monte di credito su pegno quali «vendite forzate» soggette alla disciplina prevista negli artt.2919 e ss. cod. civ. e, in particolare, a quella di cui all'art. 2922 cod. civ., che esclude per l'acquirente la possibilità di far valere la garanzia per i vizi della cosa ex art. 1490 cod. civ. ed esperire l'azione di rescissione per lesione ex art. 1448 cod. civ.. La soccombente interpose appello deducendo: con un primo motivo, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame dei punti decisivi della controversia, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attrice muovendo dall'erronea qualificazione dell'asta quale vendita forzata;
con un secondo motivo, l’erronea qualificazione dei vizi come rilevanti ex art. 1490 cod. civ. anziché come tali da configurare una vendita F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 aliud pro alio. La Corte d'Appello di Bari dichiarò infondato sia il primo motivo, ritenendo di condividere le ragioni del primo giudice in punto di applicabilità al caso di specie dell'art. 2922 cod. civ., che il secondo, rilevando che non si vertesse in un'ipotesi di aliud pro alio;
rigettò pertanto il gravame, condannando l’appellante alle spese.
2. Avverso tale sentenza la Gio.co propose ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, con il quale denunciò — ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — la violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 e 2922 cod. civ. per avere la corte d'appello erroneamente qualificato l'asta cui essa aveva partecipato come «vendita forzata», con la conseguenza di ritenere applicabili le disposizioni de quibus e non la speciale disciplina prevista dagli artt.2794 e ss. cod. civ., in materia di vendita della cosa ricevuta in pegno.
3. La S.C. ha rigettato il ricorso, provvedendo tuttavia ad una correzione della motivazione ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. 3.1. Ha, infatti, anzitutto rilevato che, come dedotto dalla ricorrente, la disciplina cui far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore in forma di asta, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non può essere individuata in quella relativa alla vendita forzata di cui agli artt. 2919 e ss. cod. civ., ma in quella desumibile dall'art. 2797 cod. civ. in tema di vendita delle cose date in pegno, il quale, prevedendo all’ultimo comma la possibilità perle parti di «convenire forme diverse», consente anche il ricorso ad una speciale procedura di «esecuzione privata» che, quale forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale, non è assimilabile all'esecuzione forzata di cui agli artt.2910 e ss. cod. civ.. 3.2. Ha però rilevato che, nella specie, è proprio il «regolamento d'asta accettato dai partecipanti ad avere efficacia dirimente».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
– ricorrente –
contro
Unicredit S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. R N, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Anicia, n. 6;
– controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8881/2020 della CORTE SUPREMA DI F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 13 maggio 2020, R.G.N. 25509/2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal Consigliere E I. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del novembre 1999, la società Gio.co S.r.l., che svolge professionalmente attività di commercio di oro e preziosi, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Bari Banca di Roma S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.), per ottenere la restituzione del prezzo di £ 14.450.000, oltre IVA e diritti d'asta, in ragione di vizi riscontrati nell'acquisto di alcuni preziosi durante un'asta organizzata, nel gennaio dello stesso anno, dall'Istituto di credito convenuto. Il tribunale rigettò la domanda, e condannò parte attrice alle spese, ritenendo le vendite attuate dal Monte di credito su pegno quali «vendite forzate» soggette alla disciplina prevista negli artt.2919 e ss. cod. civ. e, in particolare, a quella di cui all'art. 2922 cod. civ., che esclude per l'acquirente la possibilità di far valere la garanzia per i vizi della cosa ex art. 1490 cod. civ. ed esperire l'azione di rescissione per lesione ex art. 1448 cod. civ.. La soccombente interpose appello deducendo: con un primo motivo, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame dei punti decisivi della controversia, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attrice muovendo dall'erronea qualificazione dell'asta quale vendita forzata;
con un secondo motivo, l’erronea qualificazione dei vizi come rilevanti ex art. 1490 cod. civ. anziché come tali da configurare una vendita F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 32393/2020 Numero sezionale 321/2022 Numero di raccolta generale 10138/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 aliud pro alio. La Corte d'Appello di Bari dichiarò infondato sia il primo motivo, ritenendo di condividere le ragioni del primo giudice in punto di applicabilità al caso di specie dell'art. 2922 cod. civ., che il secondo, rilevando che non si vertesse in un'ipotesi di aliud pro alio;
rigettò pertanto il gravame, condannando l’appellante alle spese.
2. Avverso tale sentenza la Gio.co propose ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, con il quale denunciò — ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — la violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 e 2922 cod. civ. per avere la corte d'appello erroneamente qualificato l'asta cui essa aveva partecipato come «vendita forzata», con la conseguenza di ritenere applicabili le disposizioni de quibus e non la speciale disciplina prevista dagli artt.2794 e ss. cod. civ., in materia di vendita della cosa ricevuta in pegno.
3. La S.C. ha rigettato il ricorso, provvedendo tuttavia ad una correzione della motivazione ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. 3.1. Ha, infatti, anzitutto rilevato che, come dedotto dalla ricorrente, la disciplina cui far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore in forma di asta, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non può essere individuata in quella relativa alla vendita forzata di cui agli artt. 2919 e ss. cod. civ., ma in quella desumibile dall'art. 2797 cod. civ. in tema di vendita delle cose date in pegno, il quale, prevedendo all’ultimo comma la possibilità perle parti di «convenire forme diverse», consente anche il ricorso ad una speciale procedura di «esecuzione privata» che, quale forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale, non è assimilabile all'esecuzione forzata di cui agli artt.2910 e ss. cod. civ.. 3.2. Ha però rilevato che, nella specie, è proprio il «regolamento d'asta accettato dai partecipanti ad avere efficacia dirimente».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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