Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/07/2018, n. 17994
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19825-2013 proposto da: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende 1716 ope legis;
- ricorrente -
contro
PECCARINO ROSA, CALCAGNILE ANNA, MORMILE ROCCO, BOELLIS ANTONIO, LAPENNA CARLO, GRECO GIUSEPPE, GATTO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PREMUDA
6 STUDIO FIORINO, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- con troricorrenti. - avverso la sentenza n. 1922/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2013 R.G.N. 3563/2011. R.G. 19825/2013
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto dagli attuali resistenti, docenti di educazione fisica a tempo indeterminato presso diversi Istituti comprensivi, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, in favore ciascuno dei lavoratori, delle somme specificate in sentenza a titolo di differenze retributive scaturenti dalla mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale nella quota di stipendio tabellare costituente la base di computo del compenso dovuto per le ore prestate oltre il normale orario (diciotto ore settimanali) nel periodo 1.1.2003/31.5.2007. 2. Gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale si era fondato sulle sentenze nn. 1718, 1719 e 1720 del 2011 emesse dalla Corte di cassazione in fattispecie riguardanti la vigenza del C.C.N.L. anteriore, che non comprendeva l'indennità integrativa speciale nello stipendio e avevano evidenziato che l'articolo 76 C.C.N.L. 2003, a decorrere dal 1 gennaio stesso anno, aveva previsto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
3. La Corte territoriale ha accolto tale censura, osservando che il richiamo operato dall'articolo 85 del C.C.N.L. 2003 all'art.70 C.C.N.L. 1995 si intende riferito come un rinvio non statico ma dinamico, nel senso che in questa norma era indicata solo la percentuale - che è rimasta immutata per volontà delle parti sociali in occasione dei successivi rinnovi -, mentre la base di calcolo è rappresentata dallo "stipendio tabellare in godimento all'interessato" senza ulteriori specificazioni;
di conseguenza, poiché lo stipendio in godimento dal 10 gennaio 2003 è comprensivo dell'IIS, giusta la previsione innovativa di cui all'articolo 76, comma 3, C.C.N.L. del 14 luglio 2003, la retribuzione per le ore eccedenti andava computata di conseguenza, inglobando l'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
4. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un motivo. I lavoratori resistono con controricorso.
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende 1716 ope legis;
- ricorrente -
contro
PECCARINO ROSA, CALCAGNILE ANNA, MORMILE ROCCO, BOELLIS ANTONIO, LAPENNA CARLO, GRECO GIUSEPPE, GATTO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PREMUDA
6 STUDIO FIORINO, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- con troricorrenti. - avverso la sentenza n. 1922/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/05/2013 R.G.N. 3563/2011. R.G. 19825/2013
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto dagli attuali resistenti, docenti di educazione fisica a tempo indeterminato presso diversi Istituti comprensivi, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, in favore ciascuno dei lavoratori, delle somme specificate in sentenza a titolo di differenze retributive scaturenti dalla mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale nella quota di stipendio tabellare costituente la base di computo del compenso dovuto per le ore prestate oltre il normale orario (diciotto ore settimanali) nel periodo 1.1.2003/31.5.2007. 2. Gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale si era fondato sulle sentenze nn. 1718, 1719 e 1720 del 2011 emesse dalla Corte di cassazione in fattispecie riguardanti la vigenza del C.C.N.L. anteriore, che non comprendeva l'indennità integrativa speciale nello stipendio e avevano evidenziato che l'articolo 76 C.C.N.L. 2003, a decorrere dal 1 gennaio stesso anno, aveva previsto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
3. La Corte territoriale ha accolto tale censura, osservando che il richiamo operato dall'articolo 85 del C.C.N.L. 2003 all'art.70 C.C.N.L. 1995 si intende riferito come un rinvio non statico ma dinamico, nel senso che in questa norma era indicata solo la percentuale - che è rimasta immutata per volontà delle parti sociali in occasione dei successivi rinnovi -, mentre la base di calcolo è rappresentata dallo "stipendio tabellare in godimento all'interessato" senza ulteriori specificazioni;
di conseguenza, poiché lo stipendio in godimento dal 10 gennaio 2003 è comprensivo dell'IIS, giusta la previsione innovativa di cui all'articolo 76, comma 3, C.C.N.L. del 14 luglio 2003, la retribuzione per le ore eccedenti andava computata di conseguenza, inglobando l'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
4. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un motivo. I lavoratori resistono con controricorso.
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