Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 05267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 05267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05267
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 26668-2010 proposto da:

TELESICILIACOLOR RETE

8 SRL in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CASETTA MATTEI

239, presso lo studio dell'avvocato S T, rappresentato e difeso dall'avvocato V T giusta delega a 2018 margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 406/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. A M F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per il rigetto del ricorso. R. G. N. 26668-10

FATTI DI CAUSA

La società Telejonica s.r.I., operante nel settore della radio - diffusione in ambito locale veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla I. n. 95 del 1979. In data 21.7.1999, presso lo studio del Notaio C S, si svolgeva la gara, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., conclusasi in base alle offerte pervenute con l'aggiudicazione provvisoria del ramo d'azienda a "Telesiciliacolor Rete 8 s.r.l.". Le parti dopo l'aggiudicazione provvisoria formalizzavano la cessione di ramo d'azienda, con atto notarile del 22. 10. 1999, registrato in data 4.11.1999, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 bis della I. n. 95 del 1979, sicchè l'aggiudicataria provvedeva a versare l'imposta di registro in misura fissa di lire 1.000.000. L'Ufficio, disconoscendo il regime agevolativo, in ragione dell'abrogazione della norma ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 270 del 1999, notificava a Telesiciliacolor Rete 8 s.r.l. un avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento dell'imposta suppletiva di registro sul corrispettivo pattuito. La società contribuente impugnava l'atto innanzi alla CTP di Catania che, con sentenza n. 74/14/2005, rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 406/17/09, sulla base del rilievo che, essendo l'agevolazione un aiuto di Stato, era vietata dalla normativa comunitaria. La società contribuente propone ricorso per cassazione svolgendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Nelle more del presente giudizio parte ricorrente depositava istanza di sospensione del procedimento, osservando di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 11, d.l. n. 50 del 2017. Con ordinanza del 5.10.2017, questa Corte sospendeva il giudizio ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017 e rinviava la causa a nuovo ruolo. Con memoria presentata in cancelleria in data 3.12.18 la società contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima rata, chiedendo l'estinzione del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modificazioni dalla I. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite (Cass. n. 31021 del 2018). 9r Ciò premesso, il Collegio rileva che, con riferimento alla controversia in esame ed in ragione delle considerazioni che seguono, non sono integrate le condizioni per l'ammissibilità della definizione agevolata e, conseguentemente, perché sia pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

1.1.L'art. 11 del d.l. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017. L'istituto ha la finalità di completare l'effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. La definizione delle controversie pendenti prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dall'articolo 30, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973. Se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione.
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