Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2008, n. 18040
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Appartiene alla giurisdizione ordinaria la causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, sia perché l'art. 22 "bis" della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative, presuppone che la stessa appartenga, nella sua interezza, alla giurisdizione ordinaria, sia perché, pur essendo la materia delle cave inerente all'uso del territorio, e quindi compresa in quella urbanistica, per la quale l'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. T R M - rel. Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CICCHETTI TERESA, nella qualità di legale rappresentante della CALCESTRUZZI TERMINIO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 35, presso lo studio dell'avvocato M G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 157/05 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 07/04/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. R M T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A che ha concluso per l'a.g.o.;accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 luglio 2003 la Calcestruzzi Terminio s.r.l. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino le aveva irrogato una sanzione pecuniaria per violazione delle disposizioni in tema di attività estrattiva.
Con sentenza in data 7 aprile 2005 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Contro tale decisione la Calcestruzzi Terminio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che il problema di quali possano essere, ad altri fini, i rapporti tra urbanistica e governo del territorio, ovvero se l'urbanistica rientri nel più ampio concetto di governo del territorio oppure l'urbanistica abbia una sua autonomia rispetto al governo del territorio, non si pone ai fini della delimitazione del campo di applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 il cui comma 2 espressamente stabilisce che "Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
Ciò significa, poi, che la questione se, in astratto, la disciplina dell'attività estrattiva, per quanto riguarda le cave, rientri nel campo dell'edilizia o dell'urbanistica, è irrilevante, dal momento che non può dubitarsi che rientri nel campo dell'uso del territorio, che, quanto meno per quanto riguarda le controversie nascenti da atti e provvedimenti della p.a., per il disposto dell'art. 34, comma 2 cit., è parificato all'urbanistica ai fini della attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il problema si pone, invece, per quanto riguarda la giurisdizione nelle cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa per violazione della disciplina in materia di cave. Sulla questione è intervenuta inizialmente la sentenza di queste Sezioni unite 19 aprile 2004 n. 3474, la quale, premesso che il discrimine, ai fini della giurisdizione, ai sensi dell'art. 34 cit., è costituito dalla "materia" nella quale l'atto o il provvedimento incide, ha affermato che alla applicabilità di tale disposizione non osterebbe il rilievo che la L. n. 689 del 1981, art. 22 - bis introdotto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98 nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale, in tema di opposizione di cui all'art. 22, prevede, nel comma 2, lett. c), che l'opposizione va proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia "urbanistica ed edilizia". Ed infatti il citato art. 22 - bis, u.c. dispone che restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. E tra queste va certamente compreso il previgente art. 34 (poi sostituito, con sostanziale conferma del contenuto) dalla successiva L. n. 205 del 2000, art.