Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2022, n. 41798

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2022, n. 41798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41798
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia 2. OR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN Venegoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le richieste del difensore, avv. Guido Turreni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato, il rigetto del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o, in subordine perché è estinto per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale, la sentenza del 24 gennaio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di AN OR per il delitto di bancarotta semplice documentale da lui commesso quale amministratore unico della Global Business.;
s.r.I., dichiarata fallita il 17 aprile 2014, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale (capo A), ritenendo in esso assorbito il delitto di omesso deposito delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori nella cancelleria del Tribunale fallimentare entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento (contestato al capo C) e lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di pena per la scelta del rito, alla pena ritenuta di giustizia, assolvendolo, per insussistenza del fatto, dalla imputazione di aver aggravato il dissesto della società astenendosi dal convocare l'assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ. (capo B). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, al capo A) si imputa al OR di avere, nella suddetta qualità, omesso di tenere i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori della fallita. Il Giudice dell'udienza preliminare ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale ritenendo indimostrato il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la Corte territoriale, respingendo l'appello del Procuratore generale, ha ritenuto indimostrato anche il mero dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, che sono stati poi argomentati congiuntamente, con i quali lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che dalla motivazione della sentenza qui impugnata risulta che il dolo che la Corte di appello mostra di ritenere necessOo per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è quasi il dolo specifico e non quello generico. Il dolo generico, sostiene il ricorrente citando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881), è costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. In realtà l'imputato era ben conscio delle conseguenze delle sue omissioni nella tenuta della contabilità, atteso che queste riguardavano due libri obbligatori indispensabili per la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ossia il libro giornale ed il libro degli inventari. La Corte aveva confuso la rappresentazione dell'evento con la volontà di perseguirlo. La motivazione è illogica e contraddittoria perché poggia su circostanze idonee ad escludere la volontà di impedire la ricostruzione, ma non la consapevolezza che dalle omissioni contabili sarebbe derivata l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Si afferma che le irregolarità contabili non sarebbero particolarmente rilevanti, ma si ammette che esse hanno impedito detta ricostruzione, poiché hanno riguardato due libri obbligatori essenziali a tale scopo, ossia il libro giornale ed il libro degli inventari. Peraltro, le omissioni si collocano temporalmente negli ultimi diciotto mesi prima del fallimento, ossia quel periodo solitamente caratterizzato da condotte distrattive o pagamenti preferenziali. Né può avere rilievo la circostanza che la tenuta della contabilità fosse stata affidata ad un professionista, non potendo quest'ultimo operare senza la collaborazione dell'imprenditore e la consegna da parte di quest'ultimo delle fatture attive e passive. Proprio l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari aveva impedito l'accertamento di condotte distrattive.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche AN OR, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione

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