Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10677
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRUTTADAURIA MIKI FRANCESCO nato a ENNA il 26/04/1990 avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo udito il difensore
CRALIZZATA FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Enna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Enna, in data 8.6.2020, aveva condannato G M F alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di S P, nei confronti del quale l'imputato aveva profferito l'espressione minacciosa "vieni qua che ti ammazzo".
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, co. 5, c.p.p., in quanto all'udienza del 27.1.2021, il tribunale invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione finale, dando la parola per ultimo al pubblico ministero e non al difensore dell'imputato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad escutere il verbalizzante M P P ovvero ad acquisire la relazione di servizio a sua firma, nella quale si dava atto di quanto riferito dall'imputato e dai suoi familiari nella immediatezza dei fatti, nonché i legali delle parti in lite P P e C M;
3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che, nel valutare l'attendibilità del denunciante, il tribunale non ha tenuto conto dei rapporti di acrimonia esistenti tra le parti, in uno alla pendenza di altro procedimento penale che vedeva i familiari dei protagonisti del processo in esame occupare posizioni reciprocamente contrapposte (il padre del ricorrente era stato aggredito qualche mese prima dal fratello della persona offesa). Il ricorrente denuncia, altresì, inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del tribunale.
3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle 7j i parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 15.11.2021 pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore della parte civile, avv. Michele Baldi, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da relativa nota depositata.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4.
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo udito il difensore
CRALIZZATA FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Enna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Enna, in data 8.6.2020, aveva condannato G M F alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di S P, nei confronti del quale l'imputato aveva profferito l'espressione minacciosa "vieni qua che ti ammazzo".
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, co. 5, c.p.p., in quanto all'udienza del 27.1.2021, il tribunale invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione finale, dando la parola per ultimo al pubblico ministero e non al difensore dell'imputato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad escutere il verbalizzante M P P ovvero ad acquisire la relazione di servizio a sua firma, nella quale si dava atto di quanto riferito dall'imputato e dai suoi familiari nella immediatezza dei fatti, nonché i legali delle parti in lite P P e C M;
3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che, nel valutare l'attendibilità del denunciante, il tribunale non ha tenuto conto dei rapporti di acrimonia esistenti tra le parti, in uno alla pendenza di altro procedimento penale che vedeva i familiari dei protagonisti del processo in esame occupare posizioni reciprocamente contrapposte (il padre del ricorrente era stato aggredito qualche mese prima dal fratello della persona offesa). Il ricorrente denuncia, altresì, inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del tribunale.
3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle 7j i parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 15.11.2021 pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore della parte civile, avv. Michele Baldi, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da relativa nota depositata.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
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