Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2011, n. 15612
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO1 & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRÒ SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU ED, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell'avvocato CARDILLI RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2008 R.G.N. 623/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRÒ SALVATORE;
udito l'avvocato CARDILLI RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13/5 - 22/12/08 la Corte d'Appello di Venezia, pronunziando sull'impugnazione proposta dalla S.p.A Poste Italiane avverso la sentenza n. 722/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo Veneto che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con TI LE dal 23/12/02 e condannato la datrice di lavoro al ripristino del rapporto oltre che al pagamento delle retribuzioni dal 21/4/05, rigettò l'appello e condannò la società postale al pagamento delle spese del grado.
Nell'addivenire a tale convincimento la Corte territoriale spiegò che era da condividere l'iter argomentativo adoperato dal primo giudice per il quale nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo oggetto di causa non era stata specificata la causale dell'assunzione, essendo solo genericamente richiamati i casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, nella fattispecie la s.p.a Poste Italiane, che, da parte sua, nemmeno aveva dimostrato la ricorrenza delle condizioni per il ricorso alla tipologia dei contratti a termine;
ne conseguiva che l'assunzione in esame era stata eseguita in un contesto posto al di fuori del sistema eccezionale delineato dalla L. n. 196 del 1997, per cui la sanzione di cui all'art. 10, comma 2, di tale legge, prevista per l'impresa fornitrice di lavoro, non poteva non operare anche nei confronti di quella utilizzatrice, pena un inconcepibile vuoto di tutela del lavoratore da parte dell'ordinamento a fronte del rischio di comportamenti elusivi della suddetta normativa.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso la TI. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1, 3 e 10 dell'art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001, nonché dell'art. 3 dell'Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell'Accordo sindacale del 4 dicembre 2002 in connessione con l'art.1362 cod. civ.. Si ritiene, in pratica, che il richiamo ai casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, contenuto nel contratto stipulato tra la società fornitrice e la Busi in data 23/12/02, sia da considerare sufficiente ai fini della individuazione della relativa causale e che, in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una ipotetica forma di omissione, non potrebbe mai essere adottata la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente in capo all'impresa utilizzatrice al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. A conclusione del