Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2022, n. 02242
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIZZAFFI LEOLUCA nato a CORLEONE il 01/01/1979 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AIXRII :A DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV. PRFRANCO PUCCIO, che ha concluso d iEderlo l'accoglimento del ricorso. S762/202
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. L G ricorre per l'annullamento della senten;.zi de 19/06/2020 della Corte di appello di Palermo che, rigettanco la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclu.one inflitta con sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di Termini Imerese per il raatc, di cui all'art. 405 cod. pen., contestato come commesso in Corlerme i 31/05/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. !.roc pen., l'erronea applicazione dell'art. 405 cod. pen., non sLssistmdo l'impedimento, né il turbamento della processione in onore di S G,, ann A ed E;
la sosta di pochi secondi del fercolo da parte JE i feli - afferma - non può essere ritenuta interruzione di funzione religiosa o turb tiva della stessa in assenza di segni manifesti quali "inchini", soste lunghe, o;.: equ alle persone, specifiche preghiere "ad personam" che nemmeno il capo d imputazione ipotizza. Padre D M, ministro di culto presente alla processione, aveva dichiarato che lo svolgimento della funzione rei g osa nor aveva subito alcun impedimento, né turbativa. Il fatto è stato frainteso perc ié s era trattato - prosegue - di una comune consuetudine usata dai fedel per riposare o per attendere il cambio da altri confratelli. In conclJsion( ,, la rappresentazione del fatto non corrisponde alla previsione della norma l, i cu applicazione si è basata sul presupposto dell'accertamento di un fatto dive -t o da quello contemplato nella fattispecie.
1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. .roc pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare, lella testimonianza di Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo dell'Archidiocesi di Nlor r indicato nella lista depositata dalla difesa il 07/03/2017. L'Arcivescmo a ,evz avviato un'indagine interna sull'accaduto ed avrebbe potuto fornire L n x,Eilidc, contributo di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, sulle regole di svolgili . ,3ntc, delle processioni nelle vie cittadine, sulle abitudini tenute dalle confrat erni.:( su ruolo dei "capo-vara" e su altri particolari che avrebbero certamente fatt) luce. sulla vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato 3.L'imputato risponde del reato di "turbatio sacrorum" cui all'ad 405 cod. pen. perché «nel corso della processione religiosa in onore di S G1,3nn' A ed E, svoltasi in luogo pubblico e con l'assisterva c., un ministro del culto di una confessione religiosa, ordinando ai portatori lel le colo di sostare, per ben due volte, innanzi all'abitazione di B Antonina "ria, coniuge di Salvatore R, capo dell'associazione di tipo mafioso denor1,7ate "Cosa nostra", in segno di ossequio e rispetto nei confronti dei predetti de' componenti della loro famiglia, turbava l'esercizio della funzione re,i!liose corrompendola del suo regolare svolgimento. In Corleone in data 31 nic ggic , 2016».
3.1.Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, ciLraime lz processione del S, il fercolo aveva sostato per alcuni secon( i ir corrispondenza dell'abitazione dei coniugi R/B senza che ve. ne i()SSe ragione alcuna (viabilità, calca dei fedeli, necessità di rinfrancare i pertatoH de fercolo o di raccogliere offerte);
la sosta era stata ordinata dal "capo viira", odierno imputato, figlio della cugina della B. Le "soste", DC,m.r d pochissimi secondi, erano state due, l'una in corrispondenza del civico 22 Scorsone di Corleone, l'altra immediatamente dopo, al civico 24 della -stass.E' via. Al momento del passaggio della processione l'abitazione era ins31 ta ,ante illuminata, le finestre aperte e vi erano affacciate due sorelle della Bz garella ec una sorella del R (nelle processioni svoltesi negli anni precedenti I a )ita. 1011e era sempre rimasta chiusa durante il passaggio della processione).
3.2.Secondo il primo Giudice, l'imputato aveva «effettivamente tùrbo i' regolare svolgimento della processione di S Gvanni che ha avuco lucyo Corleone il 31.05.2016, fermando per ben due volte il fercolo in corri;pond:?nza dell'abitazione della B, alterandone il normale iter temporale e foa ,ale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e celle 1- 31-ze dell'Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitaneamente qtrel,a che , non era più l'iniziale manifestazione della devozione popolare in oncr-e t ur S, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famig'i i su' territorio, cui pure il simulacro del S doveva tributare rispetto». Cbricliione condivisa dalla Corte di appello sulla scorta della concorde ricostru -iicne vicenda da parte dei due rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Polizia di Rito e Carabinieri) che stavano prendendo parte alla processione per motivi i tu :nal (per poi abbandonarla dopo l'episodio in questione in segno di dissocia ione «lE conducenza (in fatto e logica) - afferma la Corte territoriale - della rica5trwione, rassegnata dai nominati operanti di P.G. va ricondotta alla non c)rtrol erse posizione rispettivamente mantenuta durante la marcia: gli agenti di 42.5. s,.bito dopo il simulacro del S ed i Militari dell'Arma nella zona anteriore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AIXRII :A DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV. PRFRANCO PUCCIO, che ha concluso d iEderlo l'accoglimento del ricorso. S762/202
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. L G ricorre per l'annullamento della senten;.zi de 19/06/2020 della Corte di appello di Palermo che, rigettanco la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclu.one inflitta con sentenza del 23/10/2018 del Tribunale di Termini Imerese per il raatc, di cui all'art. 405 cod. pen., contestato come commesso in Corlerme i 31/05/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. !.roc pen., l'erronea applicazione dell'art. 405 cod. pen., non sLssistmdo l'impedimento, né il turbamento della processione in onore di S G,, ann A ed E;
la sosta di pochi secondi del fercolo da parte JE i feli - afferma - non può essere ritenuta interruzione di funzione religiosa o turb tiva della stessa in assenza di segni manifesti quali "inchini", soste lunghe, o;.: equ alle persone, specifiche preghiere "ad personam" che nemmeno il capo d imputazione ipotizza. Padre D M, ministro di culto presente alla processione, aveva dichiarato che lo svolgimento della funzione rei g osa nor aveva subito alcun impedimento, né turbativa. Il fatto è stato frainteso perc ié s era trattato - prosegue - di una comune consuetudine usata dai fedel per riposare o per attendere il cambio da altri confratelli. In conclJsion( ,, la rappresentazione del fatto non corrisponde alla previsione della norma l, i cu applicazione si è basata sul presupposto dell'accertamento di un fatto dive -t o da quello contemplato nella fattispecie.
1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. .roc pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare, lella testimonianza di Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo dell'Archidiocesi di Nlor r indicato nella lista depositata dalla difesa il 07/03/2017. L'Arcivescmo a ,evz avviato un'indagine interna sull'accaduto ed avrebbe potuto fornire L n x,Eilidc, contributo di conoscenza sullo svolgimento dei fatti, sulle regole di svolgili . ,3ntc, delle processioni nelle vie cittadine, sulle abitudini tenute dalle confrat erni.:( su ruolo dei "capo-vara" e su altri particolari che avrebbero certamente fatt) luce. sulla vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato 3.L'imputato risponde del reato di "turbatio sacrorum" cui all'ad 405 cod. pen. perché «nel corso della processione religiosa in onore di S G1,3nn' A ed E, svoltasi in luogo pubblico e con l'assisterva c., un ministro del culto di una confessione religiosa, ordinando ai portatori lel le colo di sostare, per ben due volte, innanzi all'abitazione di B Antonina "ria, coniuge di Salvatore R, capo dell'associazione di tipo mafioso denor1,7ate "Cosa nostra", in segno di ossequio e rispetto nei confronti dei predetti de' componenti della loro famiglia, turbava l'esercizio della funzione re,i!liose corrompendola del suo regolare svolgimento. In Corleone in data 31 nic ggic , 2016».
3.1.Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, ciLraime lz processione del S, il fercolo aveva sostato per alcuni secon( i ir corrispondenza dell'abitazione dei coniugi R/B senza che ve. ne i()SSe ragione alcuna (viabilità, calca dei fedeli, necessità di rinfrancare i pertatoH de fercolo o di raccogliere offerte);
la sosta era stata ordinata dal "capo viira", odierno imputato, figlio della cugina della B. Le "soste", DC,m.r d pochissimi secondi, erano state due, l'una in corrispondenza del civico 22 Scorsone di Corleone, l'altra immediatamente dopo, al civico 24 della -stass.E' via. Al momento del passaggio della processione l'abitazione era ins31 ta ,ante illuminata, le finestre aperte e vi erano affacciate due sorelle della Bz garella ec una sorella del R (nelle processioni svoltesi negli anni precedenti I a )ita. 1011e era sempre rimasta chiusa durante il passaggio della processione).
3.2.Secondo il primo Giudice, l'imputato aveva «effettivamente tùrbo i' regolare svolgimento della processione di S Gvanni che ha avuco lucyo Corleone il 31.05.2016, fermando per ben due volte il fercolo in corri;pond:?nza dell'abitazione della B, alterandone il normale iter temporale e foa ,ale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e celle 1- 31-ze dell'Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitaneamente qtrel,a che , non era più l'iniziale manifestazione della devozione popolare in oncr-e t ur S, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famig'i i su' territorio, cui pure il simulacro del S doveva tributare rispetto». Cbricliione condivisa dalla Corte di appello sulla scorta della concorde ricostru -iicne vicenda da parte dei due rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Polizia di Rito e Carabinieri) che stavano prendendo parte alla processione per motivi i tu :nal (per poi abbandonarla dopo l'episodio in questione in segno di dissocia ione «lE conducenza (in fatto e logica) - afferma la Corte territoriale - della rica5trwione, rassegnata dai nominati operanti di P.G. va ricondotta alla non c)rtrol erse posizione rispettivamente mantenuta durante la marcia: gli agenti di 42.5. s,.bito dopo il simulacro del S ed i Militari dell'Arma nella zona anteriore
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