Cass. pen., sez. III, ordinanza 05/04/2024, n. 22996

CASS
Ordinanza
5 aprile 2024
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Ordinanza
5 aprile 2024

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Il decreto di archiviazione contenente statuizioni accessorie non è un provvedimento abnorme e, pertanto, non risulta impugnabile con ricorso per cassazione, che, ove proposto, dev'essere diversamente qualificato in termini di incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, ordinanza 05/04/2024, n. 22996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22996
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

229 9 6-24 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: та ALDO ACETO - Presidente - Ord. n. sez. 630/2024 CC 05/04/2024 EMANUELA GAI - R.G.N. 46007/2023 ALESSIO SCARCELLA -Relatore ANTONIO CORBO ALBERTO GALANTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO AR nata a [...] il [...] avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola, la quale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso;
letta la memoria dell'Avv. Giovanni Zagarese che, nell'interesse della ricorrente, ha chiesto l'annullamento dell¿impugnato provvedimento. for RITENUTO IN FATTO r 1. Con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale Castrovillari pronun- ciato il 12 settembre 2023 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale n. 495/2022 RGNR a carico dell'indagata LO AR per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54/1161 Cod. nav.), ordinando contestualmente lo svincolo e la restituzione al Comune di Crosia dell'area dema- niale in sequestro, previa rimozione dei manufatti installati.

2. Avverso il decreto impugnato nel presente procedimento, la predetta ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 177, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento del GIP in relazione agli artt. 162-bis, cod. pen., 409, 411, 263 e 321, cod. proc. pen. In sintesi, si duole la ricorrente per aver il giudice delle indagini preliminari disposto l'archiviazione del procedimento penale, a seguito dell'oblazione speciale cui l'indagata era stata ammessa a seguito dell'intervenuta esecuzione degli inter- venti che avevano reso conforme la struttura balneare alle originarie previsioni concessorie, come risultante dalla certificazione del comune di Crosia del 14/07/2023 attestante la regolarità urbanistica della struttura e l'avvenuto paga- mento dei canoni mediante mod. F24. Il provvedimento assunto dal GIP, sia nella parte in cui dispone la restituzione al comune dell'area per la scadenza del titolo concessorio sia nella parte in cui dispone la rimozione dei manufatti installati, viene qualificato come abnorme, risultando il GIP privo del potere di determinare una qualsivoglia statuizione accessoria non prevista dalla legge, tenuto conto peraltro dell'avvenuta cessazione delle conseguenze dannose del reato, atteso che la ri- mozione dei manufatti legittimamente collocati nell'area demaniale non era certa- mente funzionale alla dichiarata estinzione del reato per oblazione, assumendo

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