Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2009, n. 15241

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L'avviso di accertamento tributario non è un atto processuale, bensì amministrativo, e su di esso non può quindi essere apposta la procura alle liti, che ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere conferita a mezzo di atto pubblico, scrittura privata autenticata o in calce o a margine di un atto del processo. Peraltro il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma a norma degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2009, n. 15241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15241
Data del deposito : 30 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -

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