Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2009, n. 161

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La sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi". Ne consegue che non può ritenersi affetta da nullità la sentenza per il solo fatto che si limiti a recepire, trascrivendola, la motivazione di un altro provvedimento giudiziale adottato sulla medesima questione, ferma la necessità che la motivazione trascritta non presenti, essa stessa, i vizi della motivazione apparente.

In materia di contribuzione previdenziale, l'art. 12, comma 1, della legge n. 136 del 1991, secondo una interpretazione letterale e sistematica, intende riferirsi esclusivamente ai compensi percepiti dai veterinari nell'ambito della loro attività professionale autonoma, comunque prestata, individuando in costoro gli "operatori" tenuti al versamento dell'integrazione contributiva all'ENPAV ai fini dell'erogazione dei futuri trattamenti previdenziali, dovendosi distinguere, ove la prestazione sia fornita da veterinario pubblico dipendente, tra l'attività espletata dal professionista in regime di "intra moenia" e il servizio svolto direttamente dall'ente pubblico, per il tramite dei propri veterinari dipendenti, nell'espletamento dell'attività istituzionale di pubblica utilità ad esso demandata, atteso che solo nel primo caso gli enti di appartenenza, nell'incassare materialmente le somme - che poi riversano al professionista una volta detratte le spettanze dovute per l'uso dei locali e delle attrezzature - operano quali destinatari del pagamento ex art. 1188 cod. civ. e non come creditori degli importi corrisposti. Ne consegue che la maggiorazione contributiva prevista dal citato art. 12, comma 1, della legge n. 136 del 1991 è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella "intra" ed "extra moenia" espletata dai veterinari dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2009, n. 161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 161
Data del deposito : 8 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 742/2008 proposto da:
E.N.P.A.V. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato DE CAMELIS PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AZIENDA U.S.L. DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dall'avvocato LL NT ALBERTO giusta mandato in calce al controricorso;

AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell'avvocato CRISCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZI AO giusta mandato in calce al controricorso;

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell'avvocato IAUS LORENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI COSTANZO GIANGAETANO giusta mandato in calce al controricorso;

AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 284, presso lo studio dell'avvocato RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

AZIENDA U.S.L. DI RIMINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LL LIBERTÀ 10, presso lo studio dell'avvocato PERRELLA ENRICO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

REGIONE EMILIA - ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e la difende unitamente agli avvocati PULIATTI GAETANO, GUARAGNELLA GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso;

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio degli avvocati ZARDO GIOBBE e ZARDO FULVIO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato AP BENITO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3104/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2007 R.G.N. 2641/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2008 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l'Avvocato DE CAMELIS Paolo;

uditi gli Avvocati 1) PERRELLA ENRICO (per AUSL RIMINI);
2) RUSSO VALETINI (per AUSL PIACENZA);
3) MANZI ANDREA (per REGIONE EMILIA);
4) ZI AO (per RAVENNA);
5) AP per delega LL NT (per AUSL MODENA);
6) AP (per AUSL REGGIO EMILIA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi proposti avanti al Tribunale di Roma nei confronti della Regione Emilia - Romagna e delle ASL di Modena, Ravenna, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Ferrara, l'ENPAV (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Veterinari) chiese fosse accertato l'inadempimento delle ASL convenute all'obbligo di riversare ad esso ricorrente i contributi previdenziali dovutigli, ai sensi della L. n. 136 del 1991, art. 12 e dell'art. 7 del Regolamento ENPAV, sui compensi riscossi dai privati dall'1.1.1992 in poi, con conseguente condanna delle convenute al pagamento degli importi corrispondenti, oltre accessori di legge.
Il Giudice adito, sulla resistenza delle parti convenute (secondo le quali sulle prestazioni veterinarie rese in via istituzionale dalle Amministrazioni pubbliche tramite i propri dipendenti, ed in relazione alle quali questi ultimi non percepivano alcun corrispettivo, non era applicabile la maggiorazione de qua) e previa riunione dei procedimenti, ritenendo assoggettabile al contributo in questione tutte le attività svolte dai veterinari, purché iscritti all'albo professionale, accolse i ricorsi.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 15.11.2007, accolse per quanto di ragione gli appelli proposti dalla Regione Emilia - Romagna e dalle ASL, respingendo le domande svolte nei loro confronti dall'ENPAV, nonché l'appello incidentale proposto da quest'ultimo.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto qui specificamente rileva, osservò quanto segue:
- la base di riferimento per definire nella sua consistenza quantitativa l'obbligazione contributiva era costituita dai corrispettivi percepiti dal veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata;

- la specifica indicazione dei corrispettivi per l'attività professionale svolta collocava la tipologia della contribuzione all'esame tra quelle previste per le attività dei lavoratori autonomi obbligati a versamenti nei confronti delle casse previdenziali di singola appartenenza;

- risultava elemento estraneo a tale contesto un contributo inerente ad un'attività erogata dalle Aziende Sanitarie nell'esercizio di compiti istituzionali;

- era pertanto incompatibile il versamento di un contributo previdenziale versato su una attività veterinaria non direttamente imputabile al singolo operatore, ma all'Ente pubblico a ciò deputato dal fine pubblico attribuitogli e, come tale, responsabile e titolare della prestazione;

- la norma all'esame andava dunque letta con specifico riferimento alle possibili ed eventuali prestazioni rese dal singolo veterinario nell'esercizio dell'attività libero-professionale svolta in proprio e non quale espressione del servizio pubblico, cosicché dovevano ritenersi assoggettate al versamento in parola le prestazioni svolte dal veterinario che, pur dipendente della ASL, avesse un rapporto lavorativo che consentisse una parziale attività privata (intra o extra moenia);

- tali ipotesi apparivano perfettamente in sintonia con il sistema di contribuzione delle casse professionali ed in armonia con il principio solidaristico che in tali casse convive con quello impositivo, erano le uniche regolate dalla norma de qua e non potevano essere sovrapposte e confuse con quelle relative a prestazioni aventi natura di pubblico servizio;

- a diversa conclusione non poteva condurre quanto previsto dal Regolamento allegato allo Statuto dell'ENPAV, trattandosi di atto interno all'Ente, avente natura regolamentare e quindi di fonte di valore inferiore rispetto al dettato legislativo;

- gli appelli incidentali, relativi ad eventuali profili di obbligazioni conseguenti quella principale di contribuzione sopra disattesa, risultavano assorbiti nella infondatezza della domanda cui accedevano.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'ENPAV ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.
La Regione Emilia - Romagna e le ASL di Modena, Ravenna, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Ferrara hanno resistito con distinti controricorsi;
la Regione Emilia - Romagna e le ASL di Modena, Piacenza e Reggio Emilia hanno depositato memoria.
MOTIVI LL DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156, 158, 161 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, adducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione perfettamente identica a quella di altre sentenze decise dalla medesima Corte d'Appello e che, come tale, sarebbe virtuale e apparente, si da renderla nulla;

inoltre dalla identicità delle motivazioni e dalla considerazione che il Collegio giudicante era stato parzialmente diverso doveva desumersi che alla camera di consiglio avesse partecipato qualche giudice estraneo ovvero che l'autore e/o estensore effettivo avesse fornito agli altri la motivazione ovvero ancora che due o tre relatori avessero cooperato alla stesura della stessa motivazione, con ciò concretizzandosi un vizio di nullità della sentenza sotto il profilo della costituzione del giudice;
il quesito di diritto risulta così formulato: "La sentenza impugnata è affetta da nullità ex art. 132 c.p.c., in quanto la sua motivazione è copiata integralmente da altro provvedimento giudiziale? Ed è altresì nulla perché la motivazione copiata è affetta, a sua volta, da nullità ex art. 158

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