Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/03/2019, n. 08233

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/03/2019, n. 08233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08233
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17860-2014 proposto da: DURI' ASSUNTA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA

167, presso lo studio dell'avvocato R N, rappresentato e difeso dall'avvocato F M;

- ricorrente -

contro

DURI' MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.

ANGELA MERICI

16, presso lo studio dell'avvocato 3215 FEDERICO BRUSCA, rappresentato e difeso dall'avvocato P M;

- controricorrente -

nonchè

contro

D R;

- intimato -

avverso la sentenza n. 501/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere E P.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 22 maggio 2013, ha rigettato l'appello proposto da A D avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1826 del 2011, e nei confronti di M D e di R D.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da M D nei confronti della germana Assunta per lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di Talmassons. Il bene - caduto in successione alla morte di A D (nel 1965) che aveva lasciato eredi per 1/2 ciascuno i figli F e R e legataria per 1/3 la coniuge A D - era stato acquistato da M D in virtù di sentenza ex art. 2932 cod. civ. esecutiva del preliminare con il quale R D, già acquirente dei diritti del fratello F sull'immobile, aveva promesso di vendere a M D i 4/6 della proprietà e i 2/6 della nuda proprietà dell'immobile.

1.2. La sig.ra D aveva resistito alla domanda instando, in via riconvenzionale, per l'accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare.

1.3. Il Tribunale di Udine, con sentenza non definitiva n. 1612 del 2009, aveva rigettato la domanda riconvenzionale di A D e accolto la domanda attorea di scioglimento della comunione di godimento gravante sull'immobile, che era stata poi dichiarata con la successiva sentenza definitiva, che aveva assegnar& il bene per intero a M D dietro pagamento della somma di euro 6.162,50 in favore di A D.

2. La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dalla sig.ra D sui seguenti rilievi: a) non trovava applicazione l'istituto della commutazione, previsto dall'art.547 cod. civ. previgente alla riforma attuata con la legge n. 151 del 1975;
b) che l'istanza di assegnazione del bene poteva essere proposta anche in grado di appello;
c) che il bene, non comodamente divisibile, correttamente era stato assegnato al titolare della quota maggioritaria.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Assnuta D sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso M D. Non ha svolto difese R D.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività che il controricorrente ha formulato sul presupposto dell'avvenuta notificazione della sentenza d'appello ad A D nella cancelleria della Corte d'appello di Trieste, non avendo i procuratori della D eletto domicilio in Trieste. L'eccezione è infondata in quanto dall'esame dell'atto di appello risulta che i procuratori di A D avevano indicato l'indirizzo pec per le comunicazioni e notificazioni, e pertanto la notifica della sentenza presso la cancelleria della Corte d'appello non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (ex plurimis, Cass. 08/08/2018, n. 20698).

1.1. Il ricorso è dunque ammissibile in quanto notificato entro il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., ma è infondato.
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