Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/2018, n. 09285

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/2018, n. 09285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09285
Data del deposito : 16 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

CA.ou_ 9225 SENTENZA sul ricorso 4298-2014 proposto da: F M e C F, elettivamente domiciliati a Roma, via della Croce 44, presso lo studio dell'Avvocato E G, che li rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato M F, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

F B e T G, elettivamente domiciliati a Roma, via Carlo Poma 2, presso lo studio dell'Avvocato F M O che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato F U per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti — avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI BIELLA, depositata il 20/12/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. G D;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato M F;
sentito, per i controricorrenti, l'Avvocato F U. F D C M F e C F, con ricorso depositato il 9/9/2013, hanno proposto reclamo, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di Biella ha accolto la domanda possessoria proposta, a norma dell'art. 703 c.p.c., da B F e G T, chiedendone l'integrale riforma, sul rilievo, per un verso, che le condotte asseritamente turbative sono state poste in essere da R V, titolare del diritto di uso delle aree oggetto di causa, e, per altro verso, che i ricorrenti hanno utilizzato le predette aree per mera tolleranza. B F e G T hanno contestato le difese avversarie, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tribunale di Biella, con ordinanza del 20/12/2013, ha rigettato il reclamo ed ha condannato i reclamanti a rimborsare ai reclamati le spese di lite. Il tribunale, innanzitutto, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, per un verso, che non è stato provato il fatto che l'autore materiale delle condotte che hanno integrato gli atti di molestie sia stato R V, e, per altro verso, che M F e C F ne hanno comunque ratificato l'operato e ne hanno profittato in virtù del diritto reale vantato. Ric. 2014 n: 4298 Sez. 2, PU 22 febbraio 2018 Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che non sussistono dubbi sull'esistenza, in capo ai reclamati, di una situazione di compossesso delle aree in questione, avendo gli informatori sentiti confermato, in modo concorde, coerente e logico, l'utilizzo quasi ventennale delle aree in oggetto da parte degli stessi, senza riferire, invece, alcunché in merito ad una situazione di mera tolleranza. Ne consegue, ha concluso il tribunale, che nessun dubbio sussiste in ordine alla qualificazione in termini di turbativa del possesso delle condotte dei reclamanti, concretizzatesi "in condotte materiali e scritte idonee ad esprimere la chiara intenzione dei medesimi (animus turbandi) di precludere l'utilizzo delle aree da parte dei reclamati". M F e C F, con ricorso notificato il 17/2/2014, hanno chiesto, per ventitre motivi, la cassazione dell'ordinanza del tribunale a norma dell'art. 111 Cost. Hanno resistito, con controricorso notificato in data 27/3.3/4/2014, B F e G T. M F ha depositao memoria.
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