Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/09/2006, n. 20888
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E manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui si proceda disciplinarmente a carico di un magistrato per una pluralità di fatti, l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare per tutti gli addebiti contestati, in pendenza del procedimento penale avente ad oggetto fatti relativi soltanto ad alcuni dei capi d'incolpazione: la simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell'ambito di un unico procedimento a carico della stessa persona rappresenta infatti una circostanza meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine sono emersi più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva, con la conseguenza che la sentenza penale resa in relazione soltanto ad alcuni dei fatti contestati in sede disciplinare non può spiegare efficacia di giudicato in relazione ai capi che non costituiscono oggetto del procedimento penale. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni può ben avvenire separatamente, senza che si configuri un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al procedimento penale, in ragione dell'inapplicabilità in sede disciplinare dell'istituto della continuazione, né una violazione del diritto di difesa, la garanzia del quale non esige che le modalità e l'ampiezza della tutela giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Pres. di sez. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA A.n.60, presso lo studio dell'avvocato
NOME2, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 66/04 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 20/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2006 dal Consigliere Dott. NOME3;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME4che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. NOME1, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, su iniziativa del Ministro della Giustizia, per avere, in violazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 nella sua qualità di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di LOCALITA1:
a) nell'ambito di un procedimento, assegnato al sostituto Dr. NOME5, riguardante gli amministratori dell'Ente NOME6, presso il quale era stato assunto il figlio con un contratto di formazione lavoro, raccomandato a detto magistrato di temporeggiare nella formulazione delle richieste;
b) fatto pubblicare su un quotidiano un inserto relativo a corsi di formazione (non autorizzati dal CSM) da lui tenuti, indicando come recapito telefonici l'utenza cellulare fornitagli dall'ufficio per ragioni di servizio;
c) richiesto telefonicamente al sostituto Dr. NOME7 informazioni su un procedimento, lasciandogli intuire che tali informazioni gli erano state sollecitate da privati cittadini, amici o nemici di un sindaco, anch'egli sottoposto a procedimento penale;
d) richiesto oralmente l'acquisizione di videocassette presso emittenti televisive, aventi ad oggetto la procedura di incompatibilità ambientale instaurata nei propri confronti. L'indagine disciplinare aveva avuto origine da una nota del 28 settembre 2000, con la quale i sostituti procuratori della Repubblica di LOCALITA1 avevano segnalato al Procuratore Generale preso la Corte d'Appello di LOCALITA2 notevoli deficienze nell'organizzazione dell'ufficio. Ad esito di accertamenti in loco del Procuratore Generale e di diverse notizie pubblicate sul quotidiano Il NOME8, fra cui la domanda di trasferimento di tutti i sostituti, la prima commissione del CSM deliberava l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, procedura che non aveva seguito perché, nel frattempo, il Dr. NOME1 era stato trasferito, su sua domanda, alla corte d'appello di LOCALITA3. L'azione disciplinare veniva promossa dal Ministro il 15 marzo 2002. Interrogato dal Procuratore Generale il 28 dicembre 2002, l'incolpato dichiarava:
- quanto al punto a) dell'incolpazione, egli si era limitato a invitare il sostituto a riflettere sui problemi giuridici relativi al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., anche perché aveva appreso che gli indagati stavano apprestando una consulenza tecnica che avrebbe smentito le risultanze di quella d'ufficio;
il sospetto tratto dall'assunzione del proprio figlio era infondato, essendosi l'assunzione verificata molto tempo prima, e a seguito di regolare concorso;
- quanto al punto b), l'inserzione relativa ai corsi con l'indicazione del numero di telefono cellulare era stata effettuata a sua insaputa dal figlio NOME9;
- la richiesta di notizie sull'esecuzione di misura cautelare nei confronti di un sindaco, del quale ignorava persino il nome, era stata provocata da una telefonata di un giornalista, ed era del tutto legittima, rientrando nei suoi compiti di dirigente la conoscenza di provvedimenti cautelari chiesti ed ottenuti dall'ufficio;
era stata probabilmente frutto di un equivoco la versione del Dr. NOME7, secondo cui egli aveva chiesto le informazioni su sollecitazione di amici o nemici di tale sindaco;
- la richiesta ad una emittente televisiva locale di cassetta con la registrazione di una propria apparizione televisiva era un'iniziativa del tutto privata, finalizzata a conservare un documento d'interesse personale.
L'iniziativa disciplinare riguardava anche altra incolpazione, per i cui atti veniva disposto lo stralcio in quanto oggetto dio altro procedimento disciplinare, sospeso per la pendenza di procedimento penale.
Rinviato al giudizio della Sezione disciplinare del CSM, la stessa, con sentenza 9 luglio 2004 - 20 ottobre 2005, assolveva il Dr. NOME1 dai fatti di cui alle lettere c) e d) dell'incolpazione e lo dichiarava responsabile degli addebiti di cui ai capi a) e b), infliggendogli la sanzione della censura.
Per quanto interessa il presente giudizio di legittimità la sentenza è così motivata:
- la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 28, nella parte in cui non prevede l'obbligo della
sospensione del procedimento disciplinare per tutti gli addebiti in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto fatti relativi ad alcuni capi d'incolpazione, era manifestamente infondata, dovendosi ritenere, secondo il disposto dell'art. 3 del codice di procedura penale del 1930, che tale sospensione sia ammissibile solo quando
sussista connessione per pregiudizialità, e non mera connessione soggettiva, come nel caso di specie;
- quanto all'addebito di cui alla lett. a), era emerso dalle dichiarazioni del Dott. NOME5 che, dopo aver riferito ampiamente sulla conduzione del procedimento, il Dr. NOME1, col quale aveva un rapporto quasi filiale, gli aveva espresso dubbi sulla possibilità di contestare agli amministratori dell'ente il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. Dopo il rientro dalle ferie, il procuratore gli aveva
chiesto se fosse possibile "tenere in mano" il procedimento, richiesta da lui intesa come tendente a temporeggiare sulla richiesta di rinvio a giudizio ed aveva provocato in lui un grave sconcerto, perché mai in precedenza gli era stata mai fatta una simile sollecitazione. Il 30 settembre aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio;
il 10 ottobre il Dr. NOME1 aveva emesso un ordine di servizio in base al quale, in gran numero di casi e a prescindere dalla rilevanza dei procedimenti, i sostituti avrebbero dovuto richiedere il suo visto. Le ragioni del turbamento del Dr. NOME5 erano state indicate anche in relazione al fatto che era imminente la scadenza del