Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2022, n. 14222
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da C M, nato a Monza il 24/11/1972 A F, nato a Desio il 21/02/1969 C M, nato a Caulonia il 26/04/1968 avverso la sentenza del 26/01/202tdella Corte d'appello di Milano 91- visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere E G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;udito l'avv. Camera per l'imputato A F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. F L ha depositato note di udienza nell'interesse di C M con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza nella parte in cui, per quanto qui rileva, aveva dichiarato la penale responsabilità di M C per reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività organizzata per il traffico di rifiuti, trasferimento fraudolento di valori, alla pena di anni otto di reclusione;F A e M C, per il reato di trasferimento fraudolento di valori, in concorso, alla pena, rispettivamente, di anni due e mesi sei di reclusione e di anni due di reclusione. 2. In particolare: M C è stato ritenuto responsabile, quale capo promotore, di una associazione a delinquere (capo 1) finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di traffico illecito di rifiuti (artt. 260 e 258 comma 4 del d.lvo n. 152 del 2006) mediante un'attività organizzata di mezzi e uomini, svolta tramite la costituzione e gestione di tre società, di cui era il reale amministratore, CFL srl, NP Metal e Sara srl, società filtro da interporre nelle operazioni commerciali aventi ad oggetto materiali ferrosi, al fine di concentrare in queste ultime la fatturazione passiva dei clienti finali e con l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto mere società interponenti con gli ignoti venditore di rottami ferrosi, al fine di occultare la provenienza delittuosa della merce, società utilizzate per la realizzazione dell'illecita attività di gestione dei rifiuti, con la predisposizione di conti correnti sui quali far confluire il provento dei reati e con l'utilizzazione di un'impresa di trasporto facente capo a Bella Calogero, non ricorrente, stabilmente dedita ad effettuare trasporti illeciti;nonché dei correlati reati tributari, di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'emissione da parte di NP METAL srl, società costituente mero filtro, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di C 36.854.796,29, nei confronti delle società acquirenti i rottami ferrosi, con emissione al contempo di autofatture per operazioni inesistenti per generare costi e compensare i ricavi per C 35.791.913,69 (capo 2), e di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relative ad attività di consulenza, emesse dalla ditta individuale C M, per un totale di C 231.161,97, al fine di consentire a C.F.L. srl l'evasione (capo 3), dei reati ambientali di cui agli artt. 260, 258 comma 4, del d.lvo n. 152 del 2006 (capo 4) con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, attraverso l'interposizione della NP METAL S.r.l. tra i reali fornitori di materiali ferrosi, rimasti ignoti, da qualificarsi all'origine come rifiuti in assenza del trattamento che consenta di qualificarli come materia prima secondaria, ed i clienti finali, trasportando e commercializzavano ingente quantità di rifiuti (pari a 34.715,079 tonnellate di rifiuti costituiti da materiale ferroso qualificabili come rifiuti non pericolosi secondo l'indicazione data degli stessi nei DDT ed in assenza di dimostrazione da parte dell'imputato della diversa natura, nonché utilizzando l'impianto di gestione rifiuti sito in Annone Brianza e numerosi mezzi di trasporto, riceveva rifiuti ferrosi e non ferrosi, da soggetti non identificati, rifiuti che poi venivano ceduti ai soggetti in tal modo gestendo abusivamente ingenti quantità di rifiuti, gestione abusiva in quanto la C.F.L. srl commercializzava rifiuti nonostante fosse priva dell'autorizzazione provinciale a far data dal 18/09/2021, trasferita alla Sara srl che, a sua volta, aveva ricevuto ordine di sospensione, da parte della provincia di Lecco, della gestione dei rifiuti. Inoltre, la società Sara srl non aveva mai posseduto l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, iscrizione necessaria per effettuare il trasporto rifiuto, mentre la CFL srl aveva avuto l'iscrizione che era scaduta il 23/08/2013, con la conseguenza che tutti i trasporti effettuati con veicoli intestati a Sara srl e i trasporti effettuati dopo il 28.3.2013, con veicoli intestati a CFL srl, erano avvenuti illegittimamente (capo 5). Ed ancora l'imputato C è stata ritenuto responsabile di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, ora art. 512 bis cod.pen.) in concorso con altri, tra cui A F e C M, quanto al trasferimento di quote della società Royal Motors srl (capo 7), nonché al trasferimento delle quote della Luxury Watches srl (capo 8), all'acquisto di un'imbarcazione rimasta nella formale titolarità di terzi (capo 9) e due autovetture di lusso intestate alla società White Bull srl, ma nella disponibilità dell'imputato (capo 10). F A è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale commercialista del C, titolare effettivo delle quote della società Royal Motors srl, società di noleggio di autovetture di lusso, in concorso con questi e con C Massino e D Giovanbattista (non ricorrente), trasferito la titolarità delle quote, con atto redatto il 14/02/2014, ad un prestanome tale Mormino dal medesimo reperito, quote già appartenenti a C Massino (e a D) per effetto di precedente trasferimento delle quote in origine in capo al C, senza il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente Mormino, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al C. C M è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento di valori (capo 7) per avere, quale titolare delle quote di Royal Motors srl, in concorso con C e con A F e D Giovanbattista, trasferito le stesse a M V in data 14/02/2014, quote detenute effetto del precedente trasferimento, in data 23/03/2010, dal C al medesimo e al D, fatto per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, così da far apparire una apparenza di titolarità in capo a terzi al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali in capo al C. 3. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori. 3.1. Il ricorso nell'interesse di C M è affidato a sette motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in relazione alla contestazione di trasporto illecito di rifiuti. Deduce il ricorrente che il materiale oggetto di commercializzazione da parte delle società NP METAL srl, da Sara srl e C.F.L. srl non era qualificabile quale rifiuto. Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il materiale commercializzato avrebbe dovuto essere considerato materiale "semilavorato", sicchè materiale non ricompreso tra quelli soggetti alle norme del d.Lvo n. 152 del 2006. Con riferimento al capo 4), si era rilevato nei motivi di appello che l'unico trasportatore aveva confermato che la società NP METAL srl aveva l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti e che caricava il materiale di cui alle fatture che poi trasportava direttamente nelle acciaierie, da cui la prova dell'effettività delle consegne e della qualità di "non rifiuto" della merce trasportata coì assolvendo all'onere probatorio dimostrativo della non qualità di rifiuto di quanto trasportato. A fronte di tali specifici argomenti la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado per relationem senza confronto con i motivi di appello, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 cod.proc.pen. 3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore interpretativo del concetto normativo di rifiuto, errore che si riverberebbe nella qualificazione giuridica del fatto. Con l'entrata in vigore del D.Igs n. 4 del 2008, i materiali ferrosi dovrebbero considerarsi quali rifiuto "salvo che provengano da un centro autorizzato di gestione e presentino le caratteristiche a quelle elencate nei Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso la qualifica di materia prima secondaria. Il materiale oggetto di trasporto avrebbe dovuto essere qualificato materia prima secondaria, con tutte le conseguenze in punto responsabilità. Se i mezzi trasportavano direttamente il materiale dall'originario cessionario all'acciaieria senza modifica alcuna della sua caratteristica, avrebbe dovuto essere considerato quale semilavorato già antecedentemente trattato nei luoghi ove era caricato sui camion, da cui la prova logica della natura di materiale semilavorato di quanto trasportato.3.1.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di associazione a delinquere. A seguito dell'assoluzione di parte degli imputati, il reato associativo sarebbe stato ritenuto in presenza di quattro soggetti. Tenuto conto che l'apporto di due di questi (S e S) sarebbe limitato alla gestione della società NP METAL srl non potrebbe ritenersi che costoro siano intervenuti anche nei meccanismi di gestione delle altre due società C.F.L. srl e Sara srl, sicchè mancherebbe il requisito minimo per la sussistenza del reato associativo.
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