Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 05774
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OR nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma il 7 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revisione della sentenza resa il 3 novembre 2017 dal Tribunale di Napoli nord, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 22 dicembre 2020 e divenuta definitiva, con cui il predetto RA AT è stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione armata di stampo mafioso denominata clan dei Casalesi. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dopo la sentenza definitiva dal collaboratore di giustizia NI SC abbiano tenore vago e generico, che non consente di inficiare ed escludere il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del RA in ordine alla sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso, e non risultano in alcun modo riscontrate da elementi esterni.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il condannato, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 631 e 634 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché nel respingere l'istanza di revisione la Corte ha formulato delle motivazioni che attengono al giudizio rescissorio successivo al superamento del vaglio di ammissibilità. Osserva al riguardo il ricorrente che RA è stato condannato a 9 anni di reclusione, sebbene non sia stato individuato nessun bene a lui fittiziamente intestato;
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il capo clan dei Casalesi, NI SC, divenuto nel tempo collaboratore di giustizia non ha mai menzionato il RA quale partecipe del clan e ha escluso di essere a conoscenza che questi si fosse intestato beni riconducibili ad esponenti del sodalizio, sino al giugno del 2010, epoca