Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14086

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14086
Data del deposito : 27 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

VIMINALE

38, presso lo studio dell'avvocato V M, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
DI SILVESTRE ANNARITA, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO

1, presso lo Studio dell'avvocato STEFANO MUSCARITOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LODOVICO DI BENEDETTO, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza definitiva n. 6/01 del Tribunale di PESCARA, depositata il 13/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato Arcangelo FINOCCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI

Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla controversia D S Ausl e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario riguardo la controversia Inps Ausl. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dell'INPS, in data 19 giugno 1996 il Pretore di Pescara emetteva nei confronti della USL di Popoli decreto ingiuntivo di pagamento di somme richieste dall'Istituto previdenziale per omesso versamento di contributi relativi all'attività lavorativa svolta da medici, assistenti sociali e psicologi nell'ambito di rapporti di subordinazione. Avverso il decreto proponeva opposizione la USL di Popoli, contestando la natura subordinata dei rapporti in questione, svolti in regime di convenzione. Nel giudizio interveniva ai sensi dell'art. 419 cod. proc. civ. la Dott. Annarita D S, chiedendo che venisse dichiarata la natura subordinata del rapporto intrattenuto con la USL, e conseguentemente la condanna dell'opponente alla regolarizzazione della posizione contributiva, oltre che al pagamento di differenze retributive.
Il Pretore adito, dopo aver affermato il proprio difetto di giurisdizione (sul rilievo che l'attività in questione doveva essere ricondotta a rapporti di pubblico impiego) accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
Su appelli proposti dall'INPS e dalla dott. D S, ricostituitosi il contraddittorio con la ASL di Pescara, il Tribunale di Pescara con la sentenza oggi denunciata riformava la decisione impugnata affermando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti dinanzi al primo giudice. Ad avviso del Tribunale la questione della giurisdizione doveva essere risolta in base alla prospettazione di un rapporto lavorativo subordinato di natura privatistica.
Avverso questa sentenza la Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara propone ricorso per Cassazione con tre motivi. Resistono con autonomi controricorsi l'INPS e la Dott. D S. La ricorrente e la Dott. D S hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 386 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma cod. proc. civ. La parte censura la statuizione del
Tribunale sulla giurisdizione osservando che l'INPS e la Dott. D S, pur avendo chiesto l'accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato "di fatto" o "privati" tra l'unità sanitaria locale e gli operatori sociali indicati nel verbale ispettivo dell'Istituto previdenziale, non hanno allegato circostanze idonee a configurare l'immissione di tali soggetti in una struttura parallela dell'ente e dotata di autonomia di bilancio e di gestione. La cognizione della controversia spetta dunque al giudice amministrativo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi