Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09793

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09793
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13039/2020 R.G. proposto da: EUROPA INVESTIMENTI GESTIONE ATTIVI s.r.l., quale avente causa di LANZONE SEI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’avv. prof. M M (PEC: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it), dall’avv. prof. F P (PEC: francesco.pistolesi@firenze.pecavvocati.it), dall’avv. S G (PEC: simonegianneschi@pec.ordineavvocatifirenze.it), dall’avv. R M (PEC: mastrorilli.roberta@avvocatibari.legalmail.it);
Oggetto: concordato fall.re –assuntore – cess ione credito - nota variazione art. 26 dpr 633/72 legittimazione -effetti Cons. Est. R S –ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – E

contro

CEDITALY s.r.l., già CE.DI PUGLIA UNIPERSONALE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. U I (PEC: studiolegaleilardo@certmail-cnf.it) - controricorrente – e nei confronti di CE.DI PUGLIA s.r.l. in fallimento, in persona del prof. avv. G T L nella sua pregressa qualità di curatore fallimentare: - intimat a - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2684/01/19 depositata il 03/10/2019 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22/03/2023 dal Consigliere R S;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e l’accoglimento del terzo motivo, con assorbimento dei restanti motivi;
Udito per parte ricorrente l’avvocato S G che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
per l’ Amministraz ione Finanziaria l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
per la società CEDITALY s.r.l l’avvocato Umberto Giuseppe Ilardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

Cons. Est. R S La società EUROPA INVESTIMENTI GEST IONE ATTIVI s.r.l. (nel prosieguo EIGA s.r.l., avente causa della società LANZONE SEI s.r.l.) per quanto qui interessa e in sintesi, quale assuntore del concordato fallimentare della società CE.DI Puglia s.r.l. e la Curatela fallimentare della medesima società CE.DI Puglia s.r.l. impugnavano il diniego di rimborso relativo all’anno 2012 con il quale l’Ufficio negava la restituzione di iva a credito per euro 6.876.503,00. La CTP di Bari, riunito il giudizio con altro giudizio intrapreso da CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., tornata in bonis all’esito della definizione della procedura concorsuale, giudizio già pendente ed avente per oggetto lo stesso atto, accoglieva l’impugnazione e rigettava il ricorso di CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., ora CEDITALY s.r.l . come segnalato in memoria (nel prosieguo indicata anche con la precedente denominazione CE.DI PUGLIA unipersonale s.r.l.) Quest’ultima appellava la sentenza di primo grado;
si costituivano – oltre all’Agenzia delle Entrate – la società EIGA s.r.l. e la cur atela del fallimento CE.DI Puglia s.r.l. Con la pronuncia qui impugnata la CTR pugliese ha riformato la pronuncia di primo grado ritenendo legittimo il diniego dell’Ufficio sia in forza di una ragione oggettiva, in quanto connesso al credito di euro 74.766.888,62 per il quale la società CE.DI Puglia s.r.l. era stata ammessa al fallimento della società COMART s.r.l., come parte del credito e quindi facente parte dell’attivo fallimentare trasferito all’assuntore;
sia in forza di una ragione soggettiva consistente nel difetto di legittimazione attiva del curatore ad emettere le note di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale nota di variazione, secondo la CTR, non consisteva in esecuzione del precedente accordo reso in sede di omologa del concordato con assuntore, ma aveva natura di credito sostanziale da parte di privato ed era sorto successivamente alla chiusura della procedura fallimentare. Ricorre a questo Corte la EIGA s.r.l. con atto affidato a cinque motivi;
l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
CE.DI Puglia Cons. Est. R S unipersonale s.r.l., ora CEDITALY s.r.l, resiste con autonomo controricorso;
la curatela fallimentare di CE.DI Puglia s.r.l. non ha svolto attività in questo giudizio di Legittimità. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente CE.DI PUGLIA unipersonale s.r.l. relativa alla notifica del ricorso presso l’Agenzia delle Entrate, nella sua sede, anziché presso l’avvocatura dello Stato. Invero, detta notifica è regolare non risultando che l’avvocatura erariale abbia difeso in appello l’Ufficio. Venendo all’esame del ricorso, il suo primo motivo di doglianza denuncia la nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c. o, comunque, dell’art. 46 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di dichiarare inammissibile l'appello e il ricorso introduttivo di CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., tornata in bonis, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. attestato dalla mancata formulazione, negli atti della medesima di una rituale domanda di rimborso in ordine al credito iva oggetto del contendere, e finanche dalla sua espressa rinuncia in sede stragiudiziale al credito medesimo;
in subordine per aver mancato di pronunciare per le stesse ragioni, la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere e/o per difetto di interesse ad agire e/p per carenza di legittimazione sostanziale della suddetta societàin bonis. Il motivo è fondato. Effettivamente, a pagina 5 del ricorso della società CE.DI Puglia s.r.l. nel giudizio n. r.g.r. 664/2015, la società chiarisce di aver presentato la dichiarazione integrativa nel 2013, riferita all'anno precedente “rinunciando al rimborso dell'iva precedentemente proposto”;
tale Cons. Est. R S affermazione costituisce con tutta evidenza atto abdicativo all'istanza di rimborso presentata, che diviene quindi priva di ogni effetto nei confronti del soggetto rinunciante. Ne deriva che in forza di essa nessun diritto può più vantare la società nei confronti del credito iva oggetto del presente giudizio. Né può ritenersi, in questo contesto, avente rilevanza la presentazione da parte di CE.DI Puglia unipersonale s.r.l. della successiva dichiarazione integrativa del 29 settembre 2014 nella quale si chiede la compensazione, e non il rimborso, comunque precluso dalla rinuncia, del credito iva. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità in parte qua della sentenza per violazione dell'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 non avendo il giudice dell'appello ravvisato l'inammissibilità parziale dell'appello dell'ufficio in quanto privo di motivi specifici o, comunque l'acquiescenza parziale alla prima sentenza ex art. 329 c. 2 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato interno, in ordine ad una parte del credito controverso in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Il motivo è infondato. In realtà, dalla lettura dell'atto di appello dell'Amministrazione Finanziaria, si evince che la somma di euro 727.952 quale risultato finale attivo della dichiarazione viene pur sempre menzionata, sia pure assai sinteticamente, nelle ragioni di gravame proposte dall’Ufficio;
pertanto tale riferimento ad essa, nel contesto delle complessive ragioni poste a base della richiesta di riforma della pronuncia di primo grado, risulta idoneo e sufficiente a provocare l’effetto devolutivo dell’appello impedendo sul punto la formazione del giudicato. Il terzo motivo di ricorso censura poi la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118, 119, 120, 121, 130, 136 del R.D. n. 267 del 1942 in combinato disposto con l’art. 26 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e gli artt. 5, 8, 74 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente o statuito che la “chiusura” del fallimento a seguito Cons. Est. R S dell'intervenuto omologa del concordato fallimentare, precludesse di per sé al curatore di emettere - nell'interesse dell'assuntore del concordato fallimentare, odierna ricorrente, in esecuzione di quanto previsto dal decreto di omologa e prima sia della dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia della chiusura della partita iva della società fallita - la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'Iva correlata alla parte rimasta insoddisfatta del
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