Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14820
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La limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'art.1 della legge 450/1985 si applica ai trasporti di merci su strada "soggetti al sistema di tariffe a forcella", mentre, correlativamente, il secondo comma della norma citata prevede una diversa normativa per i trasporti "esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella". La complessiva disciplina della responsabilità da trasporto è, pertanto, conseguente al regime applicabile al trasporto delle merci secondo la normativa dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 che, nel titolo III, ha istituito per i trasporti su strada un sistema di tariffe a forcella che, sussistendone i necessari presupposti, deve ritenersi obbligatorio ( tant'è che è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 58 della citata legge 298/1974, "il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore", mentre la stessa sanzione comminata per l'inosservanza delle tariffe di trasporto è applicabile anche "ai committenti che concorrono nelle violazioni, ex art. 7 del D.L. 16/1987 ). Ne consegue che la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma del ricordato art. 1 della legge 450/1985 non presuppone che sia stata in concreto applicata la tariffa a forcella, atteso che, se tale tariffa doveva essere applicata nell'osservanza obbligatoria della disciplina legale, risulta irrilevante che le parti del contratto di trasporto abbiano convenuto un prezzo diverso, essendo tale pattuizione nulla per difformità da quella legale ( art. 1419 cod. civ. ), e sostituita di diritto dall'applicazione della tariffa legale ( art. 1339 cod. civ. ).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRANSMAR CS AUTOTRASP MARGHERA, in persona del suo legale rappresentante Rosalia Catania, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TRASFIV TRASP SPECIALI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 106/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, Sezione civile, emessa in data 18/01/2000 e depositata il 06/04/00 (672/94);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/06/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Manfredi BETTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del 4^ motivo di ricorso, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 gennaio 1989 il presidente del Tribunale di Vasto emetteva, a carico di NS - Consorzio autotrasportatori Marghera ed in favore di AS - Trasporti speciali s.p.a., decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 53.890.520, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di n. 5 fatture relative a servizi di trasporto merci, eseguiti dalla ricorrente AS, in sede di subappalto, nel periodo di tempo compreso tra il 1 luglio 1988 ed il 15 novembre 1988.
Il consorzio NS si opponeva al decreto ingiuntivo deducendo che esso era creditore della società AS di oltre 56 milioni di lire per il danneggiamento del materiale per automobili Fiat avvenuto durante il trasporto del 6 febbraio 1988, danneggiamento a causa del quale essa opponente aveva dovuto pagare alla Fiat la detta somma;
pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della AS al pagamento della somma di L. 2.544.610, quale residuo risultante dalla compensazione dei reciproci crediti. La società AS, costituendosi, non negava il danneggiamento delle merci da essa trasportate, ma riteneva che la propria responsabilità era limitata alla somma di L.
7.500.000 in applicazione delle leggi n. 298/1974 e 480/1985, somma che essa era pronta a versare immediatamente;
chiedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che era disposta dal giudice istruttore.
Il Tribunale di Vasto, con la sentenza depositata il 15 luglio 1994, revocava il decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di copie di fatture e di bolle di consegna, e non di estratti autentici delle scritture contabili, condannava la società AS a pagare L.
7.500.000 per il risarcimento dei danni alle merci trasportate il 6 febbraio 1988, condannava il consorzio NS a pagare L. 53.890.520 per i trasporti eseguiti per lo stesso ne 1988, nonché le spese del giudizio.
Il consorzio NS proponeva appello, deducendo due motivi;
resisteva la società AN, chiedendo, con appello incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo che era stato revocato dalla sentenza di primo grado.
La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza depositata il 6 aprile 2000, ha rigettato l'appello principale, affermando che il risarcimento dovuto dalla AN per il danneggiamento delle merci non poteva andare oltre i limiti previsti dalla normativa vigente;
ha accolto l'appello incidentale e, pertanto, ha dichiarato legittimamente emesso il decreto ingiuntivo;
ha condannato il consorzio NS al pagamento delle spese del giudizio di appello. NS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. AS non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi perché censurano la limitazione dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal vettore stradale per la perdita o avaria delle cose trasportate, che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla AS per i danni verificatisi il 6 febbraio 1988.
Con il primo motivo il consorzio ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 450 in relazione al titolo 3^ della legge 6 giugno 1974 n. 298 nonché omessa e/o insufficiente motivazione, afferma che, per il trasporto sopra specificato, le parti avevano convenuto per iscritto un nolo "a forfait", e non il nolo a forcella previsto dalla legge n. 298/1974;
in tal