Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14820

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La limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'art.1 della legge 450/1985 si applica ai trasporti di merci su strada "soggetti al sistema di tariffe a forcella", mentre, correlativamente, il secondo comma della norma citata prevede una diversa normativa per i trasporti "esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella". La complessiva disciplina della responsabilità da trasporto è, pertanto, conseguente al regime applicabile al trasporto delle merci secondo la normativa dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 che, nel titolo III, ha istituito per i trasporti su strada un sistema di tariffe a forcella che, sussistendone i necessari presupposti, deve ritenersi obbligatorio ( tant'è che è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 58 della citata legge 298/1974, "il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore", mentre la stessa sanzione comminata per l'inosservanza delle tariffe di trasporto è applicabile anche "ai committenti che concorrono nelle violazioni, ex art. 7 del D.L. 16/1987 ). Ne consegue che la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma del ricordato art. 1 della legge 450/1985 non presuppone che sia stata in concreto applicata la tariffa a forcella, atteso che, se tale tariffa doveva essere applicata nell'osservanza obbligatoria della disciplina legale, risulta irrilevante che le parti del contratto di trasporto abbiano convenuto un prezzo diverso, essendo tale pattuizione nulla per difformità da quella legale ( art. 1419 cod. civ. ), e sostituita di diritto dall'applicazione della tariffa legale ( art. 1339 cod. civ. ).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14820
Data del deposito : 3 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. L E - rel. Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
TRANSMAR CS AUTOTRASP MARGHERA, in persona del suo legale rappresentante R C, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BARBERINI

29, presso lo studio dell'avvocato M B, che lo difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
TRASFIV TRASP SPECIALI SPA;



- intimato -


avverso la sentenza n. 106/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, Sezione civile, emessa in data 18/01/2000 e depositata il 06/04/00 (672/94);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/06/04 dal Consigliere Dott. E L;

udito l'Avvocato M B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per l'accoglimento del 4^ motivo di ricorso, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 gennaio 1989 il presidente del Tribunale di Vasto emetteva, a carico di Transmar - Consorzio autotrasportatori Marghera ed in favore di Trasfiv - Trasporti speciali s.p.a., decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 53.890.520, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di n. 5 fatture relative a servizi di trasporto merci, eseguiti dalla ricorrente Trasfiv, in sede di subappalto, nel periodo di tempo compreso tra il 1 luglio 1988 ed il 15 novembre 1988.
Il consorzio Transmar si opponeva al decreto ingiuntivo deducendo che esso era creditore della società Trasfiv di oltre 56 milioni di lire per il danneggiamento del materiale per automobili Fiat avvenuto durante il trasporto del 6 febbraio 1988, danneggiamento a causa del quale essa opponente aveva dovuto pagare alla Fiat la detta somma;

pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della Trasfiv al pagamento della somma di L. 2.544.610, quale residuo risultante dalla compensazione dei reciproci crediti. La società Trasfiv, costituendosi, non negava il danneggiamento delle merci da essa trasportate, ma riteneva che la propria responsabilità era limitata alla somma di L.

7.500.000 in applicazione delle leggi n. 298/1974 e 480/1985, somma che essa era pronta a versare immediatamente;

chiedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che era disposta dal giudice istruttore.
Il Tribunale di Vasto, con la sentenza depositata il 15 luglio 1994, revocava il decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di copie di fatture e di bolle di consegna, e non di estratti autentici delle scritture contabili, condannava la società Trasfiv a pagare L.

7.500.000 per il risarcimento dei danni alle merci trasportate il 6 febbraio 1988, condannava il consorzio Transmar a pagare L. 53.890.520 per i trasporti eseguiti per lo stesso ne 1988, nonché le spese del giudizio.
Il consorzio Transmar proponeva appello, deducendo due motivi;

resisteva la società Transfir, chiedendo, con appello incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo che era stato revocato dalla sentenza di primo grado.
La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza depositata il 6 aprile 2000, ha rigettato l'appello principale, affermando che il risarcimento dovuto dalla Transfir per il danneggiamento delle merci non poteva andare oltre i limiti previsti dalla normativa vigente;
ha accolto l'appello incidentale e, pertanto, ha dichiarato legittimamente emesso il decreto ingiuntivo;
ha condannato il consorzio Transmar al pagamento delle spese del giudizio di appello. Transmar ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. Trasfiv non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi perché censurano la limitazione dell'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal vettore stradale per la perdita o avaria delle cose trasportate, che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla Trasfiv per i danni verificatisi il 6 febbraio 1988.
Con il primo motivo il consorzio ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 450 in relazione al titolo 3^ della legge 6 giugno 1974 n. 298 nonché omessa e/o insufficiente motivazione, afferma che, per il trasporto sopra specificato, le parti avevano convenuto per iscritto un nolo "a forfait", e non il nolo a forcella previsto dalla legge n. 298/1974;
in tal caso non è applicabile la disciplina legale che limita la responsabilità del vettore per danni da perdita o avaria delle merci, la quale presuppone l'applicazione "in concreto" del regime della tariffa a forcella.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la società Trasfiv non ha provato "di essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori, nè di avere applicato al caso concreto la tariffazione a forcella", la quale ultima va anzi esclusa sulla base del documento prodotto dal ricorrente relativo al nolo "a forfait". Nel ricorso si osserva che spetta al vettore che intende beneficiare della limitazione della propria responsabilità prevista dalla legge n. 450/1985 provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tate speciale disciplina.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la limitazione di responsabilità non è applicabile anche per un altro motivo, costituito dal fatto che il trasporto del 6 febbraio 1988 era esente dall'obbligo della tariffe a forcella perché rientrante nel disposto dell'art. 59, lettera a) della legge n. 298/1974, secondo cui sono esenti i "trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate";
e nel caso di specie tale limite di peso non era stato superato.
2.- Delle censure formulate con i tre motivi di ricorso qui riassunti sono inammissibili le censure che, involgendo accertamenti di fatto, non sono state prospettate nell'atto di appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado che ha fatto applicazione della limitazione di risarcimento prevista dalla legge n. 450/1985, di cui perciò la detta sentenza ha ritenuto sussistenti
tutti i presupposti di fatto.
Con l'atto di appello il consorzio Transmar, nel censurare con un unico motivo la limitazione di responsabilità della Trasfiv, ha introdotto la sola questione che le parti avevano convenuto un prezzo del trasporto a "forfait", e non a forcella, onde la detta limitazione non era applicabile. Nulla l'appellante Transmar ha dedotto in ordine alla iscrizione della società Trasfiv nell'Albo degli autotrasportatori, che non era stata contestata nel giudizio di primo grado, pure avendo la Trasfiv, sin dalla sua costituzione, invocato la limitazione del risarcimento del danno in applicazione delle leggi n. 450/1985 e n. 298/1974.
Nè nell'atto di appello del consorzio Transmar si è in alcun modo dedotta l'esistenza della causa di inapplicabilità della tariffe a forcella prevista dall'art. 59, lettera a), della legge n. 298/1974, pure essendo stata detta causa espressamente esclusa nella motivazione della sentenza di primo grado.
Solo nella comparsa conclusionale in appello e nella replica conclusionale tali fatti (e cioè la mancata iscrizione del vettore nell'Albo degli autotrasportatori e la sussistenza degli elementi di fatto previsti dalla lettera a dell'art. 59 citato) sono stati introdotti da Transmar nel giudizio di appello, ma troppo tardi rispetto alla definizione dell'ambito di tale giudizio, che non può essere esteso dai detti due atti difensivi, i quali hanno la sola finalità di illustrare le questioni già devolute alla decisione del giudice di appello.
Consegue che l'unica censura qui ammissibile è quella, formulata con il primo motivo di ricorso ed in parte con il secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la limitazione di responsabilità prevista dalla legge 22 agosto 1985 n. 450 non è applicabile quando le parti abbiano convenuto un prezzo del trasporto "a forfait", e quindi abbiano escluso la tariffa a forcella prevista dal titolo in della legge 6 giugno 1974 n. 298, perché detta limitazione presuppone l'applicazione "in concreto" della tariffo a forcella. 3.- La censura è infondata.
Come chiaramente risulta dal tenore dell'arti della legge 22 agosto 1985 n. 450, la limitazione di responsabilità prevista dal primo
comma si applica ai trasporti di merci su strada "soggetti al sistema di tariffe a forcella" e, correlativamente, il secondo comma dello stesso art. 1 prevede una diversa normativa per i trasporti "esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella". Quindi la disciplina prevista dalla legge n. 450/1985 è conseguente al regime applicabile al trasporto delle merci, secondo la normativa dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, che, nel titolo 3^, ha istituito un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. Tale regime, una volta che ne sussistano i presupposti, è obbligatorio, tanto che è punito con sanzione amministrativa pecuniaria "il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore" (art. 58, comma quarto, della legge n. 298/1974), e la stessa sanzione comminata per l'inosservanza delle tariffe di trasporto è applicabile "anche ai committenti che concorrono nelle violazioni" (art. 7 del decreto legge 6 febbraio 1987 n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987 n. 132). Non può essere, pertanto, condivisa la tesi della parte ricorrente, secondo cui la limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'arti della legge n. 450/1985 presuppone che sia stata applicata in concreto la tariffo a forcella. Al contrario, se tale tariffo doveva essere applicata nell'osservanza obbligatoria della disciplina legale, è irrilevante che le parti del contratto di trasporto abbiano convenuto un prezzo diverso, essendo nulla tale pattuizione perché difforme da quella legale (art. 1419, secondo comma, c.c.) e sostituita di diritto dalla applicazione della tariffe
legale (art. 1339 c.c.). In tal senso si è già espressa la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 1991 n. 420, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della legge n. 450/1985, sollevata sul presupposto che essa "non prevede che la limitazione di responsabilità si applichi solo nel caso in cui il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a forcella". La Corte cost. ha osservato che "la distinzione prospettata dal giudice rimettente è giuridicamente inconsistente sul piano del rapporto di trasporto:
l'imperatività del sistema delle tariffe a forcella comporta nei contratti ad essa soggetti la sostituzione automatica delle clausole difformi con il minimo o il massimo di tariffe, a seconda che la deroga sia stata pattuita in diminuzione rispetto all'uno o in aumento rispetto all'altro".
In conclusione, poiché il contratto di trasporto stipulato tra le parti deve ritenersi soggetto alla tariffa a forcella (non essendovi stata rituale censura dell'accertamento in tal senso compiuto dalla sentenza del tribunale), consegue l'applicazione della limitazione di responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 450/1985. 4.- Con il quarto motivo il consorzio ricorrente censura la conferma del decreto ingiuntivo, pronunziata dalla corte di appello in accoglimento dell'impugnazione incidentale della società Trasfiv, ritenendo che corretta era invece la revoca dello stesso decreto pronunziata dalla sentenza di primo grado per essere stato esso emesso sulla base di documenti non idonei (copie di fatture e di bolle di accompagnamento). Il ricorrente lamenta che la corte di appello abbia riformato sul punto la sentenza del tribunale facendo applicazione di una norma non pertinente (art. 633, secondo comma, 6 c.p.c). La sentenza di pruno grado aveva, invece, omesso di
condannare la Trafiv a rimborsare al consorzio ricorrente le spese del procedimento di ingiunzione ritenuto viziato per carenza di presupposti, onde era fondato il motivo dell'appello proposto sul punto dal consorzio stesso.
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo (emesso, il 17 gennaio 1989, contro la società odierna ricorrente) per assenza del requisito della prova scritta prescritto dall'art. 634 c.p.c.. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo
grado perché ha fatto applicazione dell'art. 633, secondo comma, c.p.c., secondo cui "l'ingiunzione può essere pronunciata anche se
il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione", ritenendo che tale norma "estende il concetto di prova scritta" includendovi la prova per presunzioni.
Come ha osservato la parte ricorrente, il trascritto secondo comma dell'art. 633 c.p.c. contiene una norma non pertinente alla presente
fattispecie, in cui il soggetto creditore (società Trasfiv) ha fatto valere, mediante la richiesta di decreto ingiuntivo, un credito non dipendente da una condizione o da una controprestazione, onde ciò che assume rilievo, ai fini della decisione sulla legittimità del decreto ingiuntivo, è se esisteva la prova scritta del credito esercitato dalla Trasfiv, e non la prova dell'adempimento di una (inesistente) controprestazione o dell'avveramento di una (non apposta) condizione. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è giuridicamente errata nella parte in cui ha dichiarato "legittimamente emesso il decreto ingiuntivo di cui è causa e che conferma".
Quindi, la sentenza impugnata va cassata in detta parte e la causa va rinviata per un nuovo giudizio sulla esistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e sulla censura dell'appellante Transmar di mancato rimborso delle spese del procedimento di ingiunzione da parte della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo. In tale giudizio si farà applicazione del testo dell'art. 634 c.p.c. anteriore alle modifiche ad esso apportate dall'art. 8, terzo comma, del decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534),
essendo stato il decreto ingiuntivo di cui qui si discute emesso prima del citato decreto legge.
5.- In conclusione, vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso, va accolto il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, che si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

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