Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11631
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La domanda con la quale il dipendente avente diritto a trattamento pensionistico a carico della C.P.D.E.L. domandi la condanna dell'I.N.P.S. alla esecuzione degli adempimenti necessari per la riliquidazione della pensione per effetto della ricongiunzione di precedenti periodi contributivi relativi a lavoro di natura privata nonché al risarcimento del danno derivante dalla omessa esecuzione di tali adempimenti, è riconducibile ad una posizione sostanziale di diritto soggettivo perfetto del lavoratore ed introduce una controversia di carattere previdenziale, rientrante nella giurisdizione ordinaria e nella competenza per materia del giudice del lavoro, senza che sussista, in relazione alla stessa, la giurisdizione della Corte dei Conti, non essendovi alcuna contestazione fra il dipendente collocato a riposo e la C.P.D.E.L. in ordine al rapporto pensionistico o ai provvedimenti di liquidazione della pensione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, GIOVANNA BIONDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IU VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MICHELI, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLARMINO CIANCI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 55/00 del Tribunale di CHIETI, depositata il 10/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Valerio MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, il sig. VI LI esponeva quanto segue.
Aveva prestato lavoro alle dipendenze dell'INPS, presso la Casa di cura San Camillo de Lellis, fino all'11 dicembre 1974, data a decorrere dalla quale era stato trasferito all'Ente ospedaliero omonimo, nel quale la stessa Casa di cura era stata trasformata. Per effetto di tale trasferimento, ai sensi della legge 14 giugno 1974, n. 303, era stato iscritto, a fini previdenziali, presso la
CPDEL, con trasmigrazione alla medesima della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS in relazione al rapporto di lavoro con questo intercorso.
Sennonché la summenzionata Cassa, in occasione del suo collocamento a riposo, gli aveva liquidato la pensione secondo le regole del proprio ordinamento, senza tener conto del fatto che: a) gli sarebbe spettato il più favorevole trattamento determinabile alla stregua delle regole dell'ordinamento di provenienza;
b) ai fini dell'anzianità contributiva, ai trentacinque anni corrispondenti alla somma dei periodi di lavoro alle dipendenze dell'INPS e del suddetto Ente ospedaliero dovevano aggiungersi ulteriori otto anni corrispondenti alla posizione assicurativa n. 33518, accesa, dal 13 luglio 1935 al 31 luglio 1943, presso l'INPS in relazione ad attività di lavoro subordinato privato, prestata anteriormente all'assunzione alle dipendenze dell'istituto stesso;
c) della contribuzione afferente a tale posizione assicurativa era stata tempestivamente chiesta la ricongiunzione.
Per ottenere l'accertamento del suo diritto alla liquidazione della pensione secondo i suindicati criteri più favorevoli e sulla base di questa più estesa anzianità contributiva, aveva, dunque, proposto specifica domanda nei confronti della CPDEL, davanti alla Corte dei conti.
Nelle more del giudizio, la convenuta riconosceva il diritto ad un trattamento determinato secondo l'ordinamento della gestione di provenienza, sicché il giudice adito dichiarava, a tale riguardo, cessata la materia del contendere. Dichiarava, invece, il difetto della propria giurisdizione, quanto al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento con inclusione nell'anzianità contributiva del periodo compreso fra il 1935 ed il 1943. Da questa pronuncia declinatoria della giurisdizione prendeva le mosse l'azione proposta davanti al giudice ordinario del lavoro, con domanda di condanna dell'INPS all'esecuzione degli adempimenti di legge necessari per consentire all'INPDAP (nelle more succeduto alla CPDEL) la riliquidazione di cui sopra ed al risarcimento dei danni conseguenti all'omissione degli adempimenti stessi. L'INPS, costituendosi in giudizio, negava la propria legittimazione passiva, in base al rilievo che ogni questione in ordine all'ammontare della pensione non poteva che essere proposta nei confronti dell'ente tenuto alla relativa erogazione. Contestava, comunque, il fondamento delle pretese avversarie, sostenendo di avere provveduto ad ogni adempimento necessario ad assicurare, da un lato, l'effettività della scelta del trattamento previdenziale più favorevole e, dall'altro, l'attuazione del ricongiungimento presso la gestione ex CPDEL della posizione assicurativa afferente al periodo dal