Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2013, n. 4848
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L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni acustiche praticate da un parco giochi gestito da un privato sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall'amministrazione comunale nell'ambito della destinazione urbanistica dell'area a verde pubblico, ed, infine, il risarcimento dei danni alla persona subiti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo, essendo, d'altra parte, la P.A. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T F - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 476/2007 proposto da:
COMUNE DI PORTO CERESIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 33 ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo STUDIO LEGALE PONTESILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FONTANA ATTILIO, MARSICO LUCA, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZONI DAVIDE, ZONI GIANLUCA, TALARICO ANTONIA, ZONI GIUSEPPE, ZONI SIMONA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato C P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato B C, per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1659/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato Raffaella BACCARO per delega dell'avvocato Pio Corti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Verde Ceresio deduceva inoltre di aver trasferito la proprietà della zona al Comune di Porto Ceresio in esecuzione di una convenzione di lottizzazione.
Entrambi i convenuti contestavano nel merito il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto.
Con sentenza del 5-11-2003 il Tribunale adito respingeva la domanda attrice nei confronti della società Verde Ceresio, ordinava al Comune di Porto Ceresio la cessazione dell'attività di immissione di rumori nel domicilio degli attori, condannava il suddetto Comune al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 10.000,00 per ciascuno degli attori con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, e respingeva le ulteriori domande attrici.
Proposto gravame da parte del Comune di Porto Ceresio cui resistevano Giuseppe Zoni, Antonia Talarico, Simona Zoni, Zoni
Gianluca e Davide Zoni la Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-6-2006 ha rigettato l'impugnazione. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Porto Ceresio ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui il Comune di Porto Ceresio ha resistito con controricorso;
il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che la presente controversia dovrebbe essere devoluta al giudice amministrativo. Il Comune di Porto Ceresio assume che i giudici di merito hanno ritenuto che la causa avesse ad oggetto esclusivamente danni da immissioni intollerabili, e che pertanto il giudizio non avrebbe investito attività discrezionali della P.A., ma esclusivamente comportamenti della stessa soggetti al principio del "neminem laedere";
peraltro nella fattispecie non si trattava di meri comportamenti della P.A., dato che l'amministrazione comunale di Porto Ceresio, destinando l'area a verde pubblico, aveva adottato anche i provvedimenti atti a disciplinarne l'uso e ad evitare possibili pregiudizi per i terzi, atteso che la realizzazione del parco giochi era stata regolamentata nell'ordinanza del 17-9-1999 n. 902. Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado, valutando esclusivamente le risultanze della CTU, aveva ritenuto provata l'intollerabilità delle immissioni sonore e, di conseguenza, aveva accertato la responsabilità riguardo alle stesse
dell'amministrazione comunale in quanto proprietaria dell'area;
orbene in appello si era chiesto di specificare a quale titolo il Comune di Porto Ceresio fosse stato dichiarato responsabile delle immissioni del parco giochi;
il ricorrente deduce che la Corte territoriale, essendosi limitata ad affermare che l'azione ex art.844 c.c. deve essere proposta nei confronti del proprietario del
fondo da cui provengono le immissioni, non ha considerato che la sussistenza della responsabilità in proposito del suddetto proprietario avrebbe comportato evidentemente un'indagine volta ad appurare la legittimità e la compiutezza dell'opera di vigilanza e di controllo espletata dall'amministrazione pubblica attraverso una specifica attività provvedimentale la cui valutazione, come tale, è preclusa al giudice ordinario, essendo invece di competenza esclusiva del giudice amministrativo svolgere un'indagine sull'esercizio del potere autoritativo della P.A..
La censura è infondata.
La Corte territoriale, premesso che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente i danni da immissioni intollerabili, ha rilevato che l'ambito di