Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2018, n. 35685

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2018, n. 35685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35685
Data del deposito : 26 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GILIBERTO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/11/1949 avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G F che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. udito il difensore, avvocato D L P del foro di Messina in qualità di sostituto processuale dell'avvocato R E del foro di MESSINA, difensore di GILIBERTO GIUSEPPE, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale, associandosi alle conclusioni del P.G., si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina, pronunciando nei confronti di GILIBERTO GIUSEPPE con sentenza del 5/12/2016, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7/10/2014 dal GM del Tribunale di Messina, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflitta in mesi 9 di reclusione, con il be- neficio della non menzione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato G G responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, mentre si trovava alla guida dell'auto- vettura Mercedes 160 ESP targata BZ518NJ per colpa dovuta a negligenza, im- prudenza ed imperizia e in particolare per l'inosservanza delle norme di compor- tamento sancite dal Codice della Strada D.L.vo 285/92 artt. 139 e ss., consistita nell'uscire dal parcheggio a velocità sostenuta, investiva Pone Salvatore ur- tandolo con lo specchietto retrovisore anteriore sx, cagionandogli lesioni (cervi- calgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla sx, ginocchio sx, contusione ra- chide lombosacrale) con prognosi di giorni sette;
nonché del reato di cui all'art.189 commi 5 e 7 D.L.vo 285/02 e succ. mod. perché avendo cagionato col proprio comportamento un danno alla persona, non si fermava ne le prestava assistenza;
in Messina il 26/1/2010. L'imputato era stato condannato, in primo grado, concessegli le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena, condizionalmente so- spesa di anni 1 di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, G G, deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 606 n.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 544, comma 1°, e 546, comma 1°, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la motivazione meramente apparente del provvedimen- to impugnato che si limiterebbe a rinviare al provvedimento di primo grado, con l'utilizzo di formule di stile, senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello. Il Giliberto riporta i passi motivazionali della sentenza impugnata eviden- ziandone l'assoluta insufficienza a fronte dei proposti motivi di appello. Si lamenta in ricorso che nulla venga detto dalla Corte distrettuale sulle evi- denti contraddizioni della motivazione di primo grado. In particolare, ci si duole del mancato esame della circostanza dell'acquisizione agli atti di due certificati medici rilasciati, lo stesso giorno, dal Pronto Soccorso, il primo relativo ad un ri- ferito trauma al fianco dx, ginocchio sx e spalla sx, per il quale si consigliavano tre gironi di riposo ed il secondo, nel quale il termine riferito scompare, con con- seguente certificazione del trauma che diventava guaribile in sette giorni. La differenza del valore probatorio dei due atti apparirebbe evidente, si so- stiene, dal momento che il referto viene richiamato dai giudici di merito come ri- scontro a quanto riferito dal querelante, mentre in realtà lo stesso farebbe solo parte del suo narrato. Lamenta ancora il ricorrente che nulla dicano, inoltre, i giudici di secondo grado sulle lamentate contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, rimaste irrisolte nella sentenza di primo grado. Non verrebbe spiegato, in particolare, se sia pos- sibile che l'urto dello specchietto retrovisore pieghevole con il fianco destro della vittima possa aver impresso una forza tale da realizzare una rotazione del corpo che andava a colpire con la spalla sinistra il montante del parabrezza. La sentenza impugnata liquiderebbe con apodittiche affermazioni di inatten- dibilità le deposizioni testimoniali in contrasto con la ricostruzione dei fatti opera- ta. I familiari dell'imputato vengono ritenuti non indifferenti mentre la deposizio- ne del fratello del denunciante viene ritenuta l'elemento di principale riscontro. Per altri testi viene ritenuto, invece, che siano stati avvicinati senza precisare da quale circostanza sia possibile dedurre l'induzione alla falsa testimonianza o quantomeno la scarsa genuinità del testi. Il primo giudice non riporterebbe nemmeno la presenza di una diversa ri- costruzione dei fatti, non valuterebbe la presenza agli atti del dibattimento dei verbali di SIT conformi agli esami dibattimentali, rese nell'immediatezza dei fatti. Sul punto - si lamenta- nulla è stato rilevato dalla corte di appello. Ancora, deduce il ricorrente che il rilievo attribuito dalla deposizione dell'A quale riscontro alla tesi del querelante sarebbe frutto di evidente tra- visamento, dal momento che il teste non confermava l'urto con la vettura né la piroetta descritta dalla persona offesa, limitandosi ad affermare che il Pone veniva, forse, sfiorato dalla vettura dell'imputato. Il ricorrente lamenta che la sentenza di primo grado sia fondata su mere enunciazioni di stile senza un concreto esame della vicenda processuale e delle contraddizioni presenti nel racconto della parte offesa e, soprattutto, senza tene- re conto degli esiti dell'istruzione probatoria. A fronte dei motivi di impugnazione, anche i giudici di appello non avreb- bero ritenuto di valutare il compendio probatorio acquisito. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, adottando i provvedimenti consequenziali.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi