Cass. civ., sez. III, sentenza 03/11/2021, n. 31313

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/11/2021, n. 31313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31313
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 15842-2019 proposto da: CRISTIANO DI THIENE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

8, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dagli avvocati O M e G M;
2021 - ricorrente principale - 1110

contro

DIFESA SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI AOSTOLI, 66, presso lo studio dell'avvocato S D, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N S;
controricorrente - nonché

contro

CA FALLIMENTO PROFESSIONAL LICENSING GROUP S. R. L.;
- intimata - Nonché da: COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DIFESA SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTI AOSTOLI, 66, presso lo studio dell'avvocato S D, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N S;
- con troricorrente all'incidentale - nonché

contro

CA FALLIMENTO PROFESSIONAL LICENSING GROUP S.R.L.;- intimata - avverso la sentenza n. 1270/2019 della CORTE D'APELLO di MILANO, depositata il 22/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FRANCESCA CERONI, la quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. C d T (d'ora in avanti CdT) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. Difesa Servizi (d'ora in poi DS), la Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur (d'ora in poi COFACE) e la s.r.l. Professional licensing group (d'ora in poi PLG), chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della DS di esigere la cauzione prestata da COFACE mediante due polizze fideiussorie;
in via subordinata, che venisse dichiarata l'avvenuta estinzione delle garanzie prestate da COFACE, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.;
e in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarato estinto il diritto di COFACE di agire in regresso nei suoi confronti. A sostegno della domanda, la società attrice espose che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e lo Stato Maggiore dell'Esercito avevano stipulato due convenzioni con la società DS con le quali avevano autorizzato la stessa a concludere contratti per la concessione in licenza, la valorizzazione e la fatturazione degli introiti relativi agli stemmi e agli emblemi delle due Forze armate. Dando seguito alle obbligazioni assunte, la DS aveva bandito una gara per individuare il licenziatario ufficiale autorizzato allo sfruttamento commerciale degli stemmi dell'Esercito e dell'Aeronautica, prevedendo, come condizione per presentare l'offerta, un deposito cauzionale provvisorio da parte di un terzo garante e l'impegno, da parte di quest'ultimo, a rilasciare una polizza fideiussoria definitiva a garanzia degli impegni assunti. La società PLG, avendo intenzione di partecipare alla gara, aveva sottoscritto un protocollo d'intesa, in data 5 settembre 2012, con la società CdT secondo cui, in caso di aggiudicazione della gara, la PLG avrebbe concesso alla CdT la sublicenza di uso dei marchi dell'Esercito e dell'Aeronautica;
la CdT, in cambio, si era obbligata nei confronti della garante COFACE in ordine al deposito cauzionale da costituire in favore della DS e all'eventuale azione di regresso della garante. In data 27 noverribre 2012 la PLG era stata dichiarata vincitrice della gara, per cui la stessa aveva stipulato, il successivo 5 dicembre, le due polizze fideiussorie della cui escussione si discute;
contratto, questo, sottoscritto anche dalla CdT la quale era obbligata in solido con la PLG. Il contratto aveva poi subito modifiche nel senso che le royalties avrebbero dovuto essere versate alla società DS direttamente dalle società sub licenziatarie, ferma restando la responsabilità dell'adempimento in capo alla società PLG. Nel prosieguo della vicenda, però, PLG si era resa inadempiente, per cui DS aveva comunicato a CdT la risoluzione del contratto tra essa e PLG, per grave inadempimento di quest'ultima. A seguito di ciò, DS aveva poi escusso le polizze fideiussorie prestate da COFACE;
di qui l'iniziativa giudiziaria di CdT, obbligata in regresso, finalizzata a bloccare tale escussione. La società attrice aggiunse, infine, che la sua domanda, già avanzata in sede cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., era stata respinta dal Tribunale di Milano, con provvedimento confermato in sede di reclamo. Si costituirono in giudizio le convenute società DS e COFACE. La prima chiese il rigetto di tutte le domande, mentre COFACE chiese l'accoglimento delle domande di CdT nei confronti di DS e il rigetto, invece, della domanda avanzata da CdT nei suoi confronti, volta ad ottenere il riconoscimento dell'estinzione del diritto di COFACE di agire in regresso verso CdT. La PLG non si costituì e nel prosieguo del giudizio la causa venne dichiarata interrotta per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della stessa. Riassunta la causa nei confronti della Curatela del fallimento, che rimase contumace, il Tribunale rigettò tutte le domande proposte sia da Cdt che da COFACE e condannò entrambe al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da CdT e in via incidentale da COFACE e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22 marzo 2019, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la decisione di primo grado e condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle ulteriori spese del grado. La motivazione della Corte d'appello può dividersi in tre parti.

2.1. Nella prima è stata affrontata la questione della natura delle due polizze fideiussorie e dell'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. al caso in esame. Al riguardo, la sentenza ha osservato che dovevano essere respinte le censure con le quali sia CdT che COFACE avevano contestato la decisione del Tribunale là dove aveva affermato che le polizze concluse tra PLG e COFACE erano da ritenere contratti autonomi di garanzia, con conseguente esclusione della possibilità di applicare il citato art. 1956. Dopo aver ricordato che quelle polizze vedevano COFACE in qualità di garante, DS in qualità di beneficiaria e CdT e PLG come obbligate di regresso, la sentenza ha richiamato il testo degli artt. 1 e 6 delle Condizioni generali di assicurazione. Dal testo dell'art. 1 risultava l'espresso riferimento all'obbligo di versare la somma garantita «a semplice richiesta» del beneficiario, con rinuncia di COFACE alla preventiva escussione dell'obbligato principale e all'eccezione di cui all'art.1957 cod. civ.;
dall'art. 6 emergeva che il garante non era tenuto ad informare gli altri obbligati del pagamento di cui all'art. 1 e che contraente e obbligati si obbligavano alla restituzione «a semplice richiesta». Ha quindi affermato la Corte di merito che, pur essendo la locuzione «con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione» relativa ai rapporti tra i coobbligati e COFACE «e non anche al rapporto tra la garante e il beneficiario», il rapporto esistente tra le varie parti era da ritenere ùnico, per cui la natura autonoma della garanzia non poteva essere messa in dubbio. Quanto all'applicabilità dell'art. 1956 cod. civ., la sentenza ha osservato che tale norma vale per le obbligazioni future;
mentre nel caso specifico l'obbligo di PLG di pagare alla beneficiaria DS gli importi delle royalties pattuite discendeva già dall'originario contratto del 18 dicembre 2012. La società DS, inoltre, non aveva concesso ulteriore credito al debitore, per cui ciò confermava l'inapplicabilità dell'art. 1956 citato.

2.2. La seconda parte della sentenza si è occupata dell'oggetto delle polizze, dell'exceptio doli e dell'inadempimento della società PLG. A questo proposito, la Corte d'appello ha escluso che l'escussione delle polizze da parte della società DS potesse avere carattere fraudolento. Nella causale delle polizze - contrariamente a quanto sostenuto da entrambe le parti appellanti - risultava, infatti, che la garante COFACE non era tenuta soltanto alla «ricerca e selezione di imprese sub licenziatarie per la commercializzazione controllata dei prodotti», ma era anche tenuta al pagamento dei minimi garantiti. In altre parole, il richiamo, contenuto nella causale, ai marchi dell'Aeronautica militare e dell'Esercito italiano stava a dimostrare che «era previsto il pagamento, da parte dell'impresa aggiudicatrice, di un importo annuo garantito per l'attività di gestione di ognuno dei due marchi»;
per cui era evidente, secondo la Corte di merito, che le polizze fideiussorie dovevano garantire il corretto adempimento, nei confronti di DS, «anche e soprattutto delle obbligazioni di natura pecuniaria nascenti in capo a PLG a seguito dell'aggiudicazione della gara in suo favore». Della sussistenza di tale obbligo di garanzia era certamente consapevole anche CdT, posto che nel protocollo d'intesa sottoscritto dalla stessa e PLG in data 5 settembre 2012 venivano «espressamente richiamati gli obblighi contrattuali del licenziatario». Ha osservato, ancora, la Corte d'appello che il riferimento all'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 non era privo di rilevanza, posto che il testo della norma rendeva evidente «il collegamento funzionale della garanzia ai pagamenti effettuati nel corso dell'esecuzione del contratto». Una volta escluso, quindi, che l'oggetto delle fideiussioni «potesse coincidere solamente con la ricerca e la selezione di soggetti sub licenziatari», la Corte milanese è passata a valutare se dovesse ritenersi sussistente o meno l'inadempimento di PLG. Al riguardo, la sentenza è pervenuta alla conclusione che detto inadempimento sussisteva, perché la società PLG era «venuta meno all'obbligo di corrispondere i minimi annui garantiti in favore di Difesa Servizi ai sensi dell'art. 8 del contratto del 18 dicembre 2012, nonché all'obbligo di garantire la solvibilità dei sub licenziatari». L'inadempimento, del resto, era stato riconosciuto dalla stessa PLG in una lettera del 25 novembre 2013;
e tale circostanza era confermata dall'ammissione della società DS al passivo del fallimento di PLG per una somma superiore a cinque milioni di euro.
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