Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2021, n. 22183

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Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2021, n. 22183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22183
Data del deposito : 3 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITTI DIR E T 03 AGO, 2021 ESEN - L O S TE AULA 'B' EN ES 22183/21 E ZION TRA IS G Oggetto RE REPUBBLICA ITALIANA TE ESEN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 28435/2015 Cron. 22 183 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 03/03/2021 Dott. A M - Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere - Dott. R MNO Consigliere Dott. DA CFIORE Rel. Consigliere - Dott. L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28435-2015 proposto da: DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 2021 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 921 difesi dagli avvocati A S, L M, E D R, CARLA D'ALOISIO;

- ricorrenti -

contro

ISTITUTO "LEONARDA VACCARI", per LA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI PSICO-FISICI, ENTE MORALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende;
controricorrente nonchè

contro

EUITALIA SUD S.P.A., concessionaria della riscossione per la provincia di ROMA;
intimata avversO la sentenza n. 1923/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 7253/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S;
udito l'Avvocato LUCIO GHIA per delega verbale Avvocato ROSA LAURA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con cui l'INPS aveva richiesto all'Istituto "Leonarda Vaccari" somme per contributi omessi. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligazione contributiva si fosse estinta per intervenuta cessione all'INPS dei crediti che l'Istituto aveva nei confronti di talune aziende sanitarie locali, reputando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 26°, d.l. n. 586/1987 (conv. con 1. n. 48/1988), al fine di consentire alla pubblica amministrazione debitrice di comunicare se intendesse contestare il debito ceduto o riconoscerlo, valesse soltanto per consentire al debitore ceduto di contestarlo, restando il suo inutile decorso altrimenti irrilevante ai fini del perfezionarsi della cessione medesima. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L'Istituto "Leonarda Vaccari" ha resistito con controricorso, evidenziando che, nelle more del giudizio di secondo grado, la Regione Lazio

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