Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05354
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Testo completo
ato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) IB TO, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 26/01/2022 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 26 gennaio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 16 giugno 2021, con cui l'imputato TO IB era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione militare, per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3, commessi nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. L'imputato TO IB, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. I fatti di reato contestati a TO IB ai capi 1, 2 e 3 riguardavano tre ipotesi di peculato aggravato, riguardanti le somme di 13.471,16 euro, 26.996,92 euro e 15.936,72 euro, delle quali l'imputato si appropriava nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. La Corte militare di appello di Roma, in particolare, riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione sulla base delle testimonianze dei militari che avevano compiuto gli accertamenti investigativi relativi a ciascuna delle condotte di peculato controverse, rese davanti al Tribunale militare di Verona, che si ritenevano corroborate dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato TO IB veniva condannato alle pene di cui in premessa.
3. Avverso questa sentenza TO IB, a mezzo degli avvocati Simone Ghirotto e Andrea Morabito, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione delle ipotesi delittuose contestate a TO IB ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli accadimenti criminosi;
riqualificazione per effetto della quale si imponeva la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse 7 esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di TO IB, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della condizione soggettiva dell'imputato e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da TO IB è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dei delitti contestati a TO IB ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli