Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2017, n. 29916

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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di nomina di vincitrice prima classificata - all'esito di concorso per l'assunzione di personale amministrativo presso l'università - che abbia successivamente rassegnato le dimissioni, la cognizione della domanda, avanzata dalla candidata collocata al secondo posto nella graduatoria finale, riguardante lo scorrimento della graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2017, n. 29916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29916
Data del deposito : 13 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

RG n 16464/2017 299 16/ 17 E T N PUBBREPUBBLICA ITALIA NA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - ALTRE IPOTESI PUBBLICO VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - IMPIEGO Ud. 24/10/2017 - GIOVANNI AO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 16464/2016 - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO Kon 29916 MAGDA CRISTIANO Consigliere - Rep. ETTORE CIRILLO Consigliere - C.U LUCIA TRIA Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - Consigliere -R F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16464-2016 proposto da: UNIVERSITA' DEL SALENTO (già Università degli Studi di Lecce), in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

P M, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato AMINA L'ABBATE, rappresentata e difesa dall'avvocato G G;

- controricorrente -

659 P 1 RG n 16464/2017 avverso la sentenza n. 730/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso e rigetto degli altri;
udito l'Avvocato Giuliano Giannini.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale che, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva dichiarato il diritto di Marianna P all'assunzione a tempo indeterminato presso l'Università del Salento decorrere dall'1/2/2005 previa disapplicazione o 1 annullamento di atti ostativi, e con condanna dell'Università ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'assunzione e per il ripristino della posizione giuridica ed economica fin dall'1/2/2005 . La Corte ha esposto che la P aveva partecipato ad un concorso per la copertura di un posto di categoria D indetto il 25/11/2003, collocandosi al secondo posto della graduatoria approvata il 30/8/2004;
che, chiaritasi la non applicabilità alle Università del blocco delle assunzioni, era stato stipulato il contratto con la prima classificatasi in data 1/1/2005, la quale, tuttavia, si era dimessa in data 1/2/2005 e che la P, collocatasi al secondo posto, aveva chiesto inutilmente l'assunzione. Secondo la Corte sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non si trattava di valutare l'ammissibilità o meno del ricorso da parte della P.A. allo scorrimento, in mancanza del presupposto della vacanza e disponibilità del posto, ma di coprire un posto vacante e disponibile già messo a concorso nella vigenza della graduatoria e, dunque, il sindacato del giudice non riguardava la facoltà della P.A. di coprire un posto con un nuovo concorso o con lo scorrimento . La Corte territoriale ha ,poi, rilevato che l'Università aveva eccepito la sopravvenuta impossibilità di coprire il posto in quanto soppresso e che 2 RG n 16464/2017 aveva richiamato alcune note del MIUR con le quali era stata ' comunicata la sospensione di nuove procedure concorsuali e l' obbligo per le amministrazioni di individuare gli impegni per il triennio, e che l'Università, sulla base delle suddette note del Miur, aveva approvato in data 30/3/2005 il nuovo piano triennale di fabbisogno nel quale non era prevista la copertura del posto. La Corte d'appello ha, tuttavia, affermato che l'Università aveva omesso di produrre detta documentazione con la conseguenza che tale impossibilità sopravvenuta non era stata provata . Circa la sussistenza del diritto all'assunzione, ha rilevato che il bando costituiva offerta al pubblico ex art 1336 cc che diveniva irrevocabile dal momento dell'accettazione;
che nel bando l'Università si era impegnata all'efficacia della graduatoria per due anni e dopo l'approvazione della stessa, all'assunzione a tempo indeterminato;
che l'Università si era resa inadempiente all'obbligazione assunta alla stipula del contratto definitivo, integrandosi un'ipotesi di responsabilità contrattuale e, pertanto, doveva affermarsi il diritto della P, come richiesto, all'assunzione con condanna dell'Università all'adempimento dell'obbligazione. confermatoInfine, la Corte ha la condanna dell'Università all'adempimento anche delle obbligazioni economiche derivanti dal diritto all'assunzione ed ha escluso, invece, la rilevanza della percezione da parte della P di altri redditi,essendo tale circostanza dedotta solo in appello e, comunque, ha rilevato che, essendo la condanna pronunciata dal Tribunale alla ricostruzione economica solo generica, l'Università avrebbe potuto successivamente interloquire ,senza che sul quantum potesse opporsi alcun giudicato . Avverso la sentenza ricorre l'Università con cinque motivi. Resiste la P. Ragioni della decisione Con il primo motivo l'Università censura la dichiarata giurisdizione del giudice ordinario . Contesta le affermazioni della Corte territoriale secondo cui non si sarebbe in presenza di un diritto allo scorrimento della graduatoria, ma 3 RG n 16464/2017 propriamente e direttamente di un diritto di essere assunto, dovendosi coprire il posto vacante e disponibile messo a concorso per l'utile collocazione in graduatoria. Secondo la ricorrente, invece, non era distinguibile il caso in cui il posto si fosse reso disponibile per rinuncia del candidato vincitore, dal caso in cui il posto si fosse reso disponibile per ampliamento dell'organico ;
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