Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/12/2018, n. 33355
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 647/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale c zc rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via De Camillis n. 4, presso lo studio dell'avvocato Romano Davide, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
SA GI, SA CO, ET PA, LU EL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Vestricio Spurinna n.105, presso lo studio dell'avvocato Gallini Alessandra, rappresentati e difesi dall'avvocato Solimini Nicola Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 1710/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, del 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2002, GI SA, quale debitore principale, LÒ SA, PA ET e EL LU, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2002, emesso dal Tribunale di Trani, con il quale era stato intimato, al primo, il pagamento della somma di Euro 290.702,08 e, agli altri, il pagamento della somma di curo 92.962,25, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. Il Tribunale adito, con sentenza n. 78/2007, rigettava l'opposizione proposta dal debitore principale, mentre accoglieva quella proposta dai fideiussori, che dichiara liberati dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1956 cod. civ., revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda proposta dall'istituto di credito.
2. Con sentenza n. 1710/2014, depositata il 30 ottobre 2014 e notificata il 6 novembre 2014, la Corte d'appello di Bari respingeva l'appello principale proposto dalla Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.) e quello incidentale proposto dai debitori. La Corte riteneva, per un verso, che il credito azionato dalla banca fosse sfornito di prova, non avendo la medesima prodotto tutti gli estratti conto relativo all'intero rapporto intercorso con le controparti. Per altro verso, disattendendo il gravame incidentale, la Corte riteneva giustificata la compensazione delle spese processuali operata dal primo giudice.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (che ha assorbito la Banca Antonveneta s.p.a.) nei confronti di GI SA, LÒ SA, PA ET e EL LU affidato a quattro motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso e con memora ex art. 380 bis 1. Cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, la Banca Monte dei Paschi di Siena denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 50 del d.lgs. n. 385 del 1993,in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello - incorrendo in extrapetizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. - abbia affermato che il credito azionato in giudizio dalla banca fosse sfornito di idonea prova scritta, sebbene gli opponenti al decreto ingiuntivo emesso a favore dell'istituto di credito non avessero formulato un motivo di opposizione in tal senso, ma si fossero limitati a dedurre la non spettanza delle somme ingiunte alla creditrice, in quanto frutto di una condotta truffaldina posta in essere da un dipendente della medesima, ad essa imputabile ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. Di talchè il credito oggetto del monitorio avrebbe dovuto essere considerato pacifico tra le parti in causa.
1.2. In ogni caso tale credito