Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2024, n. 19640

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Sentenza
1 febbraio 2024
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1 febbraio 2024

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest'ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2024, n. 19640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19640
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

лисичисто 19640-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI - Presidente Sent. n. sez. 237/2024 CC 01/02/2024- DONATELLA GALTERIO R.G.N. 37308/2023 ALDO ACETO -Relatore- EA TI ER GALANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del PG, IA AT, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente declaratoria ci inefficacia del provvedimento del Questore;
letta la memoria del difensore, AVV. GIOVANNI ADAMI, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e insistendo per l'accoglimento del ricorso. 37308/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ER GE ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia che ha convalidato il provvedimento del 22 luglio 2023 del Questore di Brescia che gli ha prescritto di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Rezzato in occasione degli incontri di calcio (anche amichevoli) che la squadra del "Brescia Calcio" avrebbe disputato nei successivi cinque anni.

1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esercitare il proprio diritto di difesa.

1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241 del 1990, e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del giudice in relazione alla congruità della stessa.

1.3.Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'interessato deve presentarsi tre volte (ventesimo del primo tempo, ventesimo del secondo tempo, 20 minuti dopo la fine dell'incontro) in occasione delle partite di calcio del Brescia e della Nazionale italiana in casa e in provincia.

1.4.Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato deve presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli.

2.Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ritenendo fondato e assorbente il primo motivo.

3.Con memoria trasmessa il 15 gennaio 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Adami, si è associato alle richieste del PG, osservando che, sul medesimo punto, la Corte di cassazione ha già accolto ricorsi identici a quello oggetto di odierna trattazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.

2.In termini generali è necessario ribadire che: 1) che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo;
cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito;
Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini;
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi;
Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca;
Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez. U, Labbia cit.); 3) il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223); 4) la mancata indicazione dell'orario di deposito non depone a favore del rispetto del termine dilatorio di 48 ore, quando l'incertezza non sia altrimenti risolvibile (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244; Sez. U, Zito, cit.; Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Da Villanova, Rv. 284667 - 01).

2.1. La fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce, ovviamente, un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del suo esercizio.

2.2. Nel caso di specie, il decreto del Questore è stato notificato al GE alle ore 8,05 del 24 luglio 2023, la richiesta di convalida è stata depositata dal PM alle ore 12,30 del 25 luglio 2023, il provvedimento del Giudice è stato depositato ad ora imprecisata del 26 luglio 2023 e trasmesso per la notificazione alle ore 14,16 di quello stesso giorno. 2.3.

Considerato che

il termine di quarantotto ore scadeva alle ore 8,05 del 26 luglio 2023, che il timbro di deposito è stato siglato dallo stesso funzionario che ha poi provveduto all'invio del provvedimento per la notificazione, è del tutto plausibile (e più che ragionevole) l'ipotesi che il Giudice abbia depositato il provvedimento tra le ore 8,05 e le ore 14,16, in orario del tutto compatibile con quello di apertura degli uffici e della presenza del relativo personale, tanto più 2 che il ricorrente non ha depositato alcuna memoria difensiva prima della scadenza del termine dilatorio.

2.4.Quest'ultima notazione apre la via ad un'ulteriore considerazione.

2.5. L'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632-01).

2.6.Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.).

2.7.A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo">>).

2.8. Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non 3 può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del

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