Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2022, n. 18851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2022, n. 18851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18851
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

serva quanto segue FATTI DI CAUSA I fatti di causa, per quanto ancora qui rileva, sono così esposti dalla sentenza d’appello: C E, quale socio accomandante della Volta Energia S.a.s. notificò a O M, pure socia accomandante della stessa società, un atto di intimazione, in data 3/04/2013, a adempiere, ai sensi dell’art.2797 cod. civ., ingiungendole di corrispondergli, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell’intimazione, la somma di oltre centottantacinquemila euro (€ 185.797,38) a titolo di capitale e interessi convenzionali (maturati e corrisposti), oltre agli interessi legali sul capitale dall’esigibilità al saldo e preavvertendola che in difetto di pagamento avrebbe proceduto alla vendita delle quote societarie della M nella Volta Energia Agricola S.a.s., costituite in precedenza in garanzia pignoratizia a rimborso di un mutuo erogato da società di diritto tedesco, la Envitec Biogas Aktien Gesellschaft (Envitec S.p.a.), sia all’E che alla M, separatamente. La M proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 1, cod. proc. civ. e 2797, comma 2, cod. civ. dinanzi al Tribunale di Bolzano. L’E si costituiva in giudizio e contestava l’opposizione. Alla causa di opposizione all’esecuzione vi era connessa una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per oltre euro quattrocentomila (€ 412.888,06), ottenuto dallo stesso E nei confronti della Volta Energia Agricola S.a.s. (società per la realizzazione di un impianto di biogas) e dei soci accomandatari B B e I G Ud. 05/04/2022 PU R.G.N. 31577/2018;
estensore: C V F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 31577/2018 Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 18851/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Le due cause vennero, quindi, riunite e entrambe le opposizioni, all’esecuzione su pegno e al monitorio, vennero rigettate dal Tribunale di Bolzano. O M impugnò la sentenza di primo grado per i capi riguardanti il rigetto dell’opposizione all’esecuzione. C E resistette all’impugnazione. La Corte di Appello di Trento ha rigettato l’appello, gravando O M delle spese di lite. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre O M, con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso C E. La causa è stata trattata una prima volta all’adunanza camerale del 30/09/2021, alla quale è stata deliberata l’ordinanza interlocutoria n. 38712, pubblicata il 6/12/2021, che disponeva procedersi a trattazione in pubblica udienza, in considerazione dell’avvenuta rimessione alle Sez. U, con ordinanza interlocutoria di questa Sezione, resa in altro procedimento, di questione concernente il primo dei quattro motivi del ricorso. All’udienza del 5/04/2021 la causa, previo deposito di note da entrambe le parti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, in numero di quattro, censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 16 bis, comma 1, d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012, e in particolare assume l’inesistenza della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, in quanto depositata soltanto in forma cartacea e non a mezzo procedura telematica. Ud. 05/04/2022 PU R.G.N. 31577/2018;
estensore: C V F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 31577/2018 Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 18851/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Il secondo motivo deduce, testualmente, violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: irrilevanza dell’acquiescenza relativamente al rigetto della originaria domanda sub g) per l’esame della domanda sub h);
omesso esame della richiesta di risarcimento del danno per omesso versamento dell’intero importo oggetto di mutuo. Il terzo mezzo afferma censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame della richiesta di risarcimento del danno per omesso versamento da parte dell’E e in favore della Volta Energia S.a.s. dell’intero importo oggetto di mutuo. Con il quarto, e ultimo, motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto applicabili al contratto di muto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. e in particolare della violazione dell’obbligo di applicazione delle norme di diritto tedesco al contratto di mutuo. La questione di cui al primo motivo di ricorso, vertente sulla validità di atti che dovrebbero essere compiuti, nelle fasi di merito, in forma telematica, ossia mediante inserimento in applicativo digitale, è stata (indirettamente, in questo rimessa con ordinanza interlocutoria di questa Sezione con riferimento a differente ricorso) oggetto di pronuncia da parte delle Sez. U del 10/03/2022, n. 07877 (massimata ma con riferimento a diversi profili) che, sebbene non abbia specificamente preso in considerazione la questione di cui si dibatte in questa sede (afferente all’atto di costituzione di un nuovo difensore nella fase di merito), non lascia adeguati margini per ritenere la fondatezza del primo motivo del presente ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza sopra richiamata non hanno infatti affrontato, ritenendola assorbita, la Ud. 05/04/2022 PU R.G.N. 31577/2018;
estensore: C V F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 31577/2018 Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 18851/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 questione in attesa della cui soluzione la trattazione del presente ricorso era stata rimessa alla pubblica udienza. Peraltro, la questione medesima non merita di essere nuovamente sollevata e rimessa alle Sezioni Unite, in quanto la M sarebbe stata carente di d’interesse alla deduzione della questione di invalidità dell’atto suddetto, in quanto l’eventuale pronuncia a essa favorevole non avrebbe comportato la nullità dell’intera serie procedimentale degli atti, ossia la mancata valida costituzione in giudizio della controparte processuale, ma soltanto che sarebbe rimasto officiato il difensore precedentemente nominato dall’E, in applicazione della norma di carattere generale di cui all’art. 85 codice di rito, secondo il quale la revoca della procura alle liti non ha effetto nei confronti della controparte finché non sia avvenuta la sostituzione dell’originario difensore. Gli ulteriori motivi di ricorso, contenuti tutti e tre in sole cinque pagine, non meritano miglior esito, in quanto sono o infondati o del tutto inammissibili. Il secondo motivo, in particolare, è inammissibile sia per mancata indicazione delle norme violate, sia nel suo titolo che nell’esposizione, in quanto in esso vi è solo un generico riferimento alla violazione di norme di diritto, potendosi solo ipotizzare che la difesa della M intendesse richiamare l’art. 329 cod. proc. civ. in tema di acquiescenza, che per totale difetto di specificità su quando e come le relative tesi, relative alla violazione di norme di carattere processuale e sostanziale, sono state sottoposte al giudice di appello, posto che non sono riportati, adeguatamente, secondo la previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e 6 cod. proc. civ. i fatti di causa rilevanti e gli atti processuali, specie quelli dell’impugnazione di merito, dai quali possa comprendersi, senza necessità di attingere alla sentenza, le ragioni dell’impugnazione in detta fase processuale. Ud. 05/04/2022 PU R.G.N. 31577/2018;
estensore: C V F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 31577/2018 Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 18851/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Il terzo motivo, a prescindere dalla sua dipendenza dal secondo motivo (alla quale conseguirebbe la sua radicale inammissibilità, quantomeno in via derivata, in quanto discendente dalle carenze che affliggono il secondo mezzo) e dalla sua inammissibilità, in quanto non distingue l’omessa pronuncia su domanda dall’omesso esame di fatto (per la distinzione si veda: Cass. n. 1539 del 22/01/2018 Rv. 647081 - 01), è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha trattato ampiamente la questione del mancato versamento da parte dell’E nelle casse della Volta Energia S.a.s., dalla pagina 21 alla pag. 26, nonostante la preliminare considerazione della preclusione da mancata impugnativa della dichiarazione di carenza di legittimazione sulla domanda di condanna al versamento alle casse sociali della Volta Energia Agricola S.a.s. Il giudice territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali non poteva ritenersi che l’E fosse stato inadempiente e, quindi, dovesse essere ritenuto responsabile del mancato versamento dell’intero importo mutuato, da lui stesso e dalla M, da società mutuante di diritto tedesco, la Envitec Biogas Aktien Gesellschaft, affermando che non vi era alcun obbligo di versamento, trattandosi di operazione di finanziamento indiretta, operata mediante negozi giuridici collegati e interdipendenti ma rispetto ai quali la Volta Energia S.a.s. non era destinataria diretta degli effetti. Il quarto, e ultimo motivo, è anch’esso privo di adeguata specificità, facendosi in esso solo un generico riferimento alla mancata applicazione di norme del diritto privato tedesco, e dolendosi la parte ricorrente dell’applicazione di principi contrastanti con quelli che governano l’interpretazione della volontà delle pari nel diritto italiano, nel quale residuo spazio è dato alla volontà delle parti. L’assunto, oltre che poco perspicuo, omette di Ud. 05/04/2022 PU R.G.N. 31577/2018;
estensore: C V F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 31577/2018 Numero sezionale 695/2022 Numero di raccolta generale 18851/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 considerare che la Corte di Appello ha ampiamente richiamato le norme del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetz Buch) in tema di interpretazione della volontà delle parti. L’affermazione, pure contenuta nel motivo di ricorso, circa la necessità di svolgere attività istruttoria qualora la Corte di Appello avesse applicato effettivamente il diritto privato tedesco è, inoltre, del tutto apodittica, non risultando indicate specificamente nel ricorso quali norme del diritto privato tedesco la Corte di Appello avrebbe dovuto fare applicazione e quali conseguenze sarebbero potute derivare dalla loro applicazione. Il motivo è, pertanto, anch’esso, inammissibile Il ricorso è, conclusivamente, infondato, ove non inammissibile e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
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