Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2021, n. 27292

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2021, n. 27292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27292
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH CLAUDIO nato a PISTOIA il 20/03/1982 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di S C ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14/09/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina.

1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva, ritenuta sussistente unicamente per la presenza di precedenti condanne a carico del ricorrente.

1.2 n difensore eccepisce inoltre che, mentre il giudice di primo grado non aveva motivato in alcun modo la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva esposto una motivazione del tutto parziale, non avendo preso in considerazione la condotta non connotata da una particolare gravità, l'irrisorietà del danno l'immediata confessione ed il corretto comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, valutando che le condanne subite dal ricorrente non avevano evidentemente sortito 4un effetto rispetto alla commissione di nuovi reati, che denotano un progressione criminosa, visto che si era passati da reati quali truffa ed insolvenza ad un reato quale la rapina, con motivazione pertanto esente da censure.
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